• giovedì , 28 Marzo 2024

Discrezionalità assoluta del Dirigente scolastico nell’attribuzione del bonus premiale? Nemmeno per sogno!

Il parere del 13 luglio scorso accoglie il ricorso di una docente che s’era visto negare il Bonus premiale. Cadono un po’ di certezze

La “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi” della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un parere del 13 luglio scorso, ha accolto il ricorso di una docente a cui le era stato negato non solo il Bonus premiale, ma anche l’accesso agli atti. Il provvedimento rafforza il principio che, in merito all’attribuzione o non attribuzione del Bonus in questione, non vi è discrezionalità assoluta del Dirigente Scolastico

Di Agata Scarafilo

Con il parere, del 13 luglio scorso, della “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA 0015182 P-4.8.1.8.3), cadono un po’ di certezze sull’insindacabilità dell’attribuzione o della non attribuzione del Bonus premiale ai docenti (comma 129 dell’art. 1 Legge 107/2015) da parte del Dirigente Scolastico.

Grazie ad un ricorso alla citata Commissione, da parte di un docente non assegnatario del bonus, si apprende che, previa informativa ai contro interessati, chiunque ne sia stato escluso dall’attribuzione ha il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai sensi della Legge 241/1990.

Le polemiche al riguardo non sono mancate perché è sembrato abbastanza paradossale che per un diritto di accesso, riconosciuto da una legge dell’ordinamento italiano, sia stato addirittura necessario ricorrere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, il dato non deve stupire più di tanto in considerazione del fatto che c’è comunque chi crede che la Legge 107/2015 abbia dato poteri nelle mani dei Dirigenti Scolastici tali da consentire perfino di superare o derogare ai basilari principi sanciti dalla norma e dalla Carta costituzionale a cui, è è superfluo rimarcare, continuano ad essere assoggettate le PA, nelle quali vi sono ovviamente anche le Scuole.

Voglio ricordare a tale riguardo che l’art. 97 esige che la Pubblica Amministrazione agisca secondo il principio del buon andamento e dell’imparzialità. Alla Costituzione si aggiunge, poi, la Carta di Nizza che riconosce, con l’art. 41, il diritto ad una buona amministrazione.

Così, il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in cui è annoverata anche la Scuola (art. 1 comm. 2 del D.Lgs 165/2001), richiede, pertanto, legalità e imparzialità, nonché obbligo di motivazione, di ascolto, di sollecitudine, di accesso e perfino obbligo di scrupolo, se è vero come è vero che è ancora valido il principio sancito dal Codice Civile del comportamento diligente da assumere come il “buon padre di famiglia”.

D’altronde la stessa Legge 241/1990, che si ricordi essere ancora in vigore, non è superata dalla Legge 107/2015. La legge sul procedimento amministrativo si occupa esplicitamente del buon andamento, delineando quello che è il procedimento che consente ad ogni singola persona legittimamente interessata di conoscere ed in caso di intervenire a tutela di vizi di forma o di merito che possano in un certo qual modo inficiare i propri diritti e con essi il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Mi preme ricordare, altresì, che proprio la Legge 241/1990, alla quale ha fatto esplicito riferimento la Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella fattispecie del bonus premiale, indica chiaramente con l’art 24, i casi di esclusione del diritto, e tra questi non vi è, e non poteva esserci, il caso del bonus premiale.

Così, al fine di non tediare il lettore su una legge palesemente chiara, ritorno sull’argomento del contendere.

La Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiaramente evidenziato nel provvedimento che la mancata erogazione del bonus alla ricorrente, conferisce a quest’ultima, una posizione di interesse qualificato all’ostensione dei documenti relativi a quanti (i docenti a tempo indeterminato) siano stati destinatari del bonus.

La palese autorizzazione all’accesso agli atti è, secondo la Commissione, ma io aggiungo secondo la Legge, ancor di più rafforzata dal fatto che i controinteressati, informati secondo le procedure previste dalla norma, non hanno ravvisato motivi ostativi alla richiesta di accesso.

In base al comma 127 della Legge 107/2015, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo, di cui al comma 126 del medesimo riferimento normativo, sulla base di motivata valutazione.

Detto ciò, ci si chiede: il DS, nell’assegnare il Bonus, ma anche eventualmente nel non assegnarlo, ha discrezionalità assoluta?

Direi proprio di no, non solo alla luce dell’accoglimento del ricorso di cui si è trattato, ma soprattutto alla luce delle regole sulla trasparenza e sull’imparzialità amministrativa che consentono perfino di sindacare leggi che non le garantiscano a sufficienza o di sindacare provvedimenti che non le rispettano concorrendo ad implementare il controllo sulla gestione dell’attività di chi rappresenta la Pubblica Amministrazione, tra cui le scuole.

Così, è utile chiarire che intanto i criteri rappresentano, sulla base del disposto della Legge 107/2015, la cornice all’interno della quale esercita una discrezionalità “relativa” il Dirigente Scolastico, ossia una discrezionalità che si pone in relazione con tutto il resto (criteri, documentazione, rilevazione dei dati, motivazione ecc). Se lo spirito della legge in questione non fosse stato questo, allora mi si dovrebbe spiegare perché avrebbe previsto un organo collegiale come il Comitato di Valutazione con funzione precipua di stabilire detti criteri. Il legislatore avrebbe potuto, più semplicemente, demandare tutto l’iter all’unico Dirigente Scolastico, ma ciò non è avvenuto.

Così, i criteri assumono la veste di “parametri oggettivi di indirizzo” e non di semplice indicatori lasciati alla libera e facoltativa applicazione dei Dirigenti Scolasti.

A supporto della tesi, la Legge 107/2015 evidenzia che il giudizio deve essere, altresì, motivato. Dunque, una motivazione generica, aleatoria, non circostanziata, sia relativamente all’attribuzione che alla non attribuzione, potrebbe essere già motivo di accoglimento di ricorso.

A tutto ciò si aggiunge l’esplicitazione degli strumenti utilizzati dal Dirigente Scolastico per rilevare le prestazioni dei docenti che si configurano come prova e giustificazione di quel miglioramento previsto dai tre “ambiti” indicati dalla norma in questione e che hanno generato l’attribuzione del bonus. Pertanto, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. Inoltre, si coglie l’occasione per rimarcare che l’attribuzione e la relativa pubblicazione dei dati in forma aggregata, non sottrae il Dirigente Scolastico dalla comunicazione al Comitato di valutazione delle motivazioni delle sue scelte proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo (faq n. 20 del MIUR). Insomma, per quanto le leggi ( Legge n. 59/97, Legge 165/2001, legge 150/209, legge 190/2012, Legge 107/2015, ecc) abbiano riconosciuto ai Dirigenti Scolastici ampi poteri, non bisogna mai tuttavia dimenticare che non sono posti a capo di imprese private, ma di Istituzioni Scolastiche che, ancora ad oggi, sono annoverate tra le Pubbliche Amministrazioni e quindi soggette al controllo e alle limitazioni previste dalle leggi dell’ordinamento italiano ed europeo e soprattutto dalla Costituzione.

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