• venerdì , 29 Marzo 2024

I viaggi d’istruzione

Istruzioni per una corretta gestione dei viaggi d’istruzione, anche in chiave di de materializzazione

Gli Organi Collegiali devono fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico Regolamento

Spetta al Collegio dei docenti e ai Consigli di classe intervenire nella programmazione didattica dei viaggi d’istruzione

Il Consiglio di Istituto, come previsto dal CCNL/2007 – articolo 88 comma 1, acquisendo la delibera del Collegio dei docenti può stabilire una somma forfetaria per ogni giorno di viaggio a carico del FIS

Non spetta alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l’eventuale “giorno libero”

Al docente potrebbe spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica

E’ elemento organizzativo qualificante per la progettazione la possibilità di nominare un docente referente per ogni Plesso, con il compito di coordinamento delle uscite, all’interno ed in rete fra le scuole

La partecipazione all’uscita scolastica degli alunni portatori di handicap richiede la preventiva valutazione da parte dei docenti sulla fruibilità dell’itinerario

Abstract

I viaggi di istruzione presentano sempre e comunque criticità e difficoltà nella gestione e programmazione. Vengono proposti i documenti essenziali per la corretta gestione, anche in funzione della cosiddetta dematerializzazione, che prevede il trattamento dei documenti in formato digitale.

 

viaggio istruzioneI viaggi d’istruzione che puntualmente ogni anno le Scuole programmano, anche tra mille difficoltà, devono ormai essere gestiti facendo riferimento in primis ai criteri e alle regole che le stesse Istituzioni Scolastiche si sono date.

Infatti, non tutti gli operatori scolastici ricordano che una nota MIUR del 11/04/2012, prot. n. 2209, evidenziava che “al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche

alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente

giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve

tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr.

art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e

programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole

anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n.

291 – 14/10/1992; D.Lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M.

  1. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non

riveste più carattere prescrittivo.”

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