• venerdì , 19 Aprile 2024

Bonus docenti e diritto di verifica dell’operato del DS

 

di Fabio Scrimitore

 

Con il quesito l’autore, un insegnante di lettere di scuola secondaria di primo grado, ha chiesto di sapere se potrà esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto in origine dall’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, poi modificata più volte, per poter verificare se sia legittimo il procedimento con il quale il Dirigente Scolastico assegnerà il bonus, contemplato dal comma 126 e seguenti dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015,n. 207, per la valorizzazione del merito del personale docente.

 

Appare necessario esplicitare una premessa: nella formulazione letterale dell’art. 11 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 257, modificato, poi, dal comma 129 della già citata legge n.107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti, nell’esprimere al Dirigente scolastico i criteri per l’attribuzione del predetto bonus, ha voluto che gli insegnanti aspiranti al bonus ricapitolassero in una sorta di scheda ad hoc i titoli idonei a far  conoscere al Dirigente della scuola i dati che si indicano di seguito: il livello di qualità dell’insegnamento offerto  dal singolo docente; il contributo dato al miglioramento della scuola ed al successo formativo e scolastico degli alunni della scuola stessa; il risultati raggiunti in merito al potenziamento delle competenze degli alunni;  la qualità del contributo dato  dell’innovazione didattica e metodologica; il grado di collaborazione offerto dal docente alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla diffusione di buone pratiche didattiche e, infine, nel predetto documento è stato previsto che si indichi il contribuito nel corso dell’anno scolastico di riferimento, offerto al coordinamento organizzativo e didattico ed alla formazione del personale scolastico.

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