• venerdì , 19 Aprile 2024

Bullismo: i provvedimenti del DS

Il quesito riguarda l’individuazione dei provvedimenti che il DS può adottare per sanzionare un atto di presunto bullismo, commesso in un istituto di istruzione secondaria di I grado

 

bullismoAbstract

L’autore del quesito è un Dirigente scolastico che chiede quale provvedimento adottare per sanzionare un presunto atto di bullismo, del quale è venuto a conoscenza tramite un esposto  dei genitori d’un alunno.

 

Il nostro Dirigente non è stato particolarmente favorito nell’assegnazione della reggenza, perché la scuola secondaria di I grado che gli è stata affidata con incarico annuale è  lontana ben 41 km dalla sede dell’omologo Istituto di titolarità.

Potrà essere utile richiamare, al riguardo, il Decreto-legge n. 98, del 9 luglio 2011,  convertito nella Legge n. 111 dello stesso anno, il quale, al comma 5° dell’art. 19, ha disposto che, negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni inferiore alle 600 unità, ridotte sino a 400 per le scuole situate nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche con specificità linguistiche, non possono essere assegnati Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse devono essere affidate in reggenza a Dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Orbene, all’ ordinario disagio al quale sono esposti i Dirigenti affidatari di due istituti scolastici, che hanno la responsabilità di oltre 1000 discenti, l’autore del quesito si è visto aggiungere quello derivante da un lungo esposto  dei genitori  di terza classe. Nell’esposto è descritto con sufficiente precisione un episodio, avvenuto in una delle due scuole, che è apparso subito come fatto disciplinarmente più che reprensibile, fatto, questo, che i due genitori hanno qualificato come intollerabile atto di bullismo. La conclusione dell’esposto è approssimativamente questa: Provveda lei, signor Dirigente, ad assumere immediatamente i provvedimenti necessari per evitare che simile fatto possa ripetersi. Ove non vi provvedesse con urgenza,ci rivolgeremo al Procuratore della Repubblica. PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

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