• venerdì , 29 Marzo 2024

Condanna penale

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto dal Direttore sga di un Istituto comprensivo, riguarda gli effetti di una condanna penale inflitta ad un supplente temporaneo.

Alla scuola da cui proviene il quesito il Sistema Informativo del Casellario Giudiziale ha inviato un certificato, che era stato richiesto dalla stessa scuola ai fini dell’assunzione di un supplente temporaneo.
Nel certificato si legge che nei confronti del supplente, con sentenza emessa prima del marzo del 2009 e già divenuta irrevocabile, è stata applicata la pena richiesta dalle parti (ex artt. 444, 445 del Codice di procedura penale). Con quella sentenza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha inflitto al supplente la condanna per circonvenzione di incapace (art. 648 Codice penale), detenzione e cessione di illecite sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. n. 309 del 1980) e ricettazione (art. 648 Codice penale). La pena inflitta è stata di anni due e mesi tre.
Il Direttore sga desidera conoscere le iniziative che l’ordinamento dello Stato prevede che la scuola debba adottare. Lo ha fatto perché, dopo ripetute ricerche, ha rilevato che in nessuna delle circolari ministeriali, forse in rispettoso omaggio al principio dell’autonomia scolastica e dello status proprio della qualifica dirigenziale della V area, appare compendiato il procedimento che dovrebbero avviare le scuole, quando ricevano un certificato del Casellario Giudiziale che attesti condanne penali.
Svolgendo una modesta funzione surrogatoria, si risponde prendendo a riferimento l’art. 600-septies del Codice di procedura penale, nel quale sono elencate le pene accessorie che il Giudice applica, tanto quando emette sentenze di condanna, tanto nei casi in cui applica pene richieste dalle parti (è, quest’ultimo, il caso del patteggiamento). Le pene sono previste dai seguenti articoli del Codice penale: art. 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù), art. 660-bis (prostituzione minorile), art. 600-ter (pornografia minorile),art. 600-quater (detenzione di materiale pornografico), art. 600-quater.1 (pornografia virtuale), art.600-quinquies (iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile).

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