• martedì , 16 Aprile 2024

Edificio scolastico non sicuro?

Professori, chiudetelo

di Saverio Prota

Nell’accingermi ad analizzare quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione sulle responsabilità relative alla sicurezza degli edifici scolastici e ad esprimere qualche modesta opinione, ritengo utile chiarire anche il senso del titolo attribuito all’articolo, che è quello di evidenziare la confusione che ormai regna sovrana nella nostra Nazione. Il normale cittadino, quando pensa a chi spetti dichiarare insicura o inagibile una struttura, pensa ad un tecnico (geometra, architetto, ingegnere, ecc), magari ad un politico (sindaco o presidente della Provincia). Invece, dal 30 marzo 2016, sappiamo che, se un edificio scolastico non è sicuro, deve essere chiuso dai DOCENTI, così come stabilisce la Sentenza della Corte di Cassazione n. 12223. La prima reazione a tale nuovo assunto è quella di invitare subito i docenti di tutte le scuole italiane a rassegnare immediatamente le dimissioni da ogni incarico che riguardi la sicurezza nelle scuole, perché è possibile che vadano incontro a pesanti condanne. Chiaramente l’invito è rivolto principalmente a chi è stato individuato quale RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), figura disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008 e introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Ma vediamo cosa hanno sostenuto gli Ermellini nella predetta sentenza, depositata il 22 marzo scorso, in riferimento a quanto accaduto il 22 novembre 2008 nel Liceo “Darwin” di Rivoli dove, in seguito ad un crollo, perse la vita il diciassettenne Vito Scafidi e si registrarono 16 feriti, di cui uno, Andrea Macrì, rimasto paralizzato. Secondo l’alta Corte, “ le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza per l’incolumità degli allievi e del personale che vi lavora devono essere chiuse su iniziativa degli insegnanti che hanno accettato di ricoprire il ruolo di responsabili della sicurezza e prevenzione e che agiscono su delega del preside e non possono rimanere inerti di fronte a criticità foriere di pericoli.




A loro spetta anche il compito, preliminare, di fare una ricognizione dello stato della struttura e dei rischi presenti, ispezionando ogni parte dell’edificio, compresi i solai e i locali “tecnici”. Nella sentenza si legge che, pur essendo pacifico che la responsabilità degli interventi strutturali sia in capo alla Provincia (trattandosi di un istituto superiore), il datore di lavoro rimane la scuola, che notoriamente non possiede poteri né decisionali né di spesa. Nonostante ciò – sempre secondo i giudici togati –, la scuola non può ritenersi esente da colpe anche nel caso in cui abbia regolarmente e prontamente chiesto all’Ente locale di intervenire con i necessari lavori strutturali e di manutenzione. Per la Cassazione – quarta sezione penale –, incombe sul datore di lavoro, e di conseguenza sul responsabile della sicurezza e prevenzione, l’adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, tra cui l’individuazione dei rischi esistenti. Nel passato, al riguardo, si era sempre sostenuto o creduto che il datore di lavoro, con la segnalazione all’Ente dei rischi esistenti e con la richiesta di intervento per scongiurare pericoli, avesse adempiuto ad ogni obbligo di legge e che, conseguentemente, non fosse non più perseguibile. L’odierna pronuncia sconfessa totalmente questa interpretazione, sancendo di fatto che, per garantire un adeguato livello di sicurezza, l’attività scolastica deve essere interrotta. Appare evidente che i Dirigenti scolastici e i Rspp bene faranno ad applicare quanto stabilito dalla Corte, alla lettera, anche se probabilmente si dovranno chiudere buona parte delle scuole italiane. L’alternativa potrebbe essere il carcere, stante che nel procedimento in esame, insieme a tre dirigenti della Provincia di Torino del settore scolastico (condannati a 3 e 4 anni), sono stati condannati anche i tre responsabili della sicurezza dell’istituto “Darwin” (Fulvio Trucano, 2 anni e 9 mesi; Diego Sigot, 2 anni e 2 mesi; Paolo Pieri, 2 anni e 6 mesi). Secondo gli Ermellini, la conferma della loro tesi è contenuta chiaramente nel Decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella Circolare n. 119 del 1999, che prevede l’obbligo per l’istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l’incolumità dell’utenza. Tale obbligo – sottolinea la Cassazione – è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della inadeguatezza dell’edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto. Ai responsabili della sicurezza del “Darwin”, che hanno sostenuto di non avere le competenze tecniche necessarie per svolgere quel compito, la Cassazione ha replicato che chi non dispone di un adeguato bagaglio tecnico ha tre strade da percorrere: A) darsi da fare per acquisirlo; B) utilizzare le conoscenze di chi ne dispone; C) segnalare al datore di lavoro la propria incapacità. In nessun caso chi riveste questa delicata posizione di garanzia “può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell’evento dannoso”. Gli insegnanti imputati non avevano ispezionato il vano tecnico di circa mille metri quadrati e del peso di quasi otto tonnellate, oltre a quello del materiale e dei servizi, che era una sorta di “bomba a orologeria” sospesa sulla testa degli studenti. Emergono, dunque, due aspetti significativi, degni di essere sottolineati e sottoposti a futuri approfondimenti. Il primo, che schiude scenari gravosi per la scuola dopo la condanna dei docenti, è quello che i responsabili DEVONO sospendere le attività didattiche per tutelare alunni e utenza, a nulla rilevando la circostanza che il pericolo sia stato segnalato all’Ente locale, Comune o Provincia che sia. Il secondo è che chiunque dovesse essere individuato come responsabile della sicurezza potrebbe tranquillamente non accettare di ricoprire un simile ruolo, dichiarando di “ non avere competenze e strumenti per poter svolgere adeguatamente tale mansione”. Come può un RSSP fermare le attività didattiche? Con quale provvedimento? Scavalcando il Dirigente? Una sentenza destinata ad arroventare ancor di più il clima per nulla sereno che in questi ultimi anni si è generato nelle scuole, dove personale sottopagato, mal formato e assunto con procedure discutibili si vede gravato ora dopo ora di responsabilità che nulla hanno a che fare con il profilo e le mansioni che gli competono. Il tutto a discapito della didattica e degli alunni che si vedono sottratte fondamentali energie psicofisiche del personale docente e Ata che, invece di destinarle a loro, le profondono a dipanare le mille trappole della burocrazia. Vediamo, in conclusione, per sommi capi chi è e cosa fa il RSPP nell’ordinamento vigente.
E’ una figura strettamente legata al ruolo del datore di lavoro perché, essendo in possesso di numerose capacità tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, si configura assieme al Rappresentante dei lavoratori RLS come il principale contatto tra dipendenti e dirigenza aziendale. Ad individuare i suoi compiti è l’articolo 33 del D.lgs. 81/08, che così li sintetizza: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.
In riferimento al punto d), all’interno della scuola, collabora alla realizzazione del piano di sicurezza e valutazione dei rischi, segnalando al datore di lavoro, in collaborazione con medico competente e RLS, eventuali inadempienze o irregolarità; all’esterno della scuola, si relaziona essenzialmente con gli organi di vigilanza territoriali e, in sede di ispezione, affianca gli organi deputati fornendo loro chiarimenti circa il documento di valutazione dei rischi.
Infine, tra i tanti obblighi che incombono sul datore di lavoro, c’è anche quello di indire la riunione periodica almeno una volta all’anno; riunione che è obbligatoria per tutte le aziende che abbiano più di 15 dipendenti. Alla riunione devono partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati sono: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; i criteri di scelta e le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nonché i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti.
Tuttavia, anche se i compiti del RSPP sono stabiliti in via prioritaria dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008, il Dirigente scolastico ha facoltà di “meglio puntualizzare tali compiti anno per anno, tenendo conto delle specificità dell’istituzione scolastica che dirige, di particolari problematiche, anche contingenti, e della politica della sicurezza che intende perseguire”.
In capo al Dirigente scolastico vi è l’obbligo di conferire l’incarico di RSPP dell’istituzione scolastica che, come dispone il comma 8 dell’articolo 32, va affidato prioritariamente a personale interno all’istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all’Amministrazione scolastica, avvalendosi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell’opera di un unico esperto, individuato all’interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all’interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Università, ecc.) oppure di un libero professionista. Alla stipula della convenzione potranno provvedere anche le autorità scolastiche territoriali. Un comportamento difforme, oltre ad essere censurabile dagli organi superiori, potrebbe esporre il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, a conseguenze civili e penali se non riuscisse a dare valide giustificazioni per un comportamento contra legem, in caso di infortuni gravi e/o mortali, riconducibili – anche solo come concausa – ad una errata, incompleta o infedele valutazione dei rischi da parte del RSPP.

Sentenza Cassazione n.12223/2016: l’altra campana

di Fabio Scrimitore

Spero che il tono appassionato del dr. Prota si potrà ben conciliare con alcune considerazioni con le quali il Direttore della rivista che ospita le sue attente riflessioni spera di circoscrivere, con un po’ di doverosa perplessità, le preoccupazioni che la Sentenza n. 12223 del 22 marzo 2016 della Corte di Cassazione avrà potuto generare nei Dirigenti scolastici e, soprattutto, negli insegnanti che hanno accettato di svolgere le funzioni di Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione.
Non si può escludere che il primo pensiero che sarà venuto in mente al lettore di quella lunga ed intimidente sentenza sia stato di umana comprensione non soltanto per i Responsabili del sevizio di protezione e di prevenzione del Liceo “Darwin” di Rivoli – che si son visti gravati da una pesante sentenza penale -, ma anche per i genitori del diciassettenne Vito Scafidi, che ha perduto la vita il 22 novembre 2008, sotto il peso del controsolaio della sua aula; controsolaio che, peraltro, i tecnici della Provincia avevano progettato e fatto realizzare fra il 1962 ed il 1964, trasformando le umili celle di un convento in capaci e confortevoli aule scolastiche.
Il crollo del controsolaio non è stato causato da un movimento tellurico, bensì, come hanno accertato i consulenti tecnici dei pubblici ministeri e delle parti, da difetti di costruzione dei laminati metallici impiegati (sono state riscontrate delle cricche nei pendini che agganciavano al muro il materiale del controsolaio) e dalla non omogenea disposizione dei pendini stessi.
Cosa potevano saperne, di pendini e di cricche nei pendini, i Dirigenti scolastici che si sono succeduti, quali datori di lavoro, nella direzione del “Darwin” sino al fatale 2008, specialmente se non avevano ricevuto alcuna formazione accademica in scienze delle costruzioni ?
Ma si può dire – avranno potuto pensare i genitori di Vito Scafidi – che non ne potessero saper nulla di cricche e di pendini in edilizia anche i poveri insegnanti che avevano accettato l’incarico di Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione.
Analizzando le proposizioni del primo comma dell’art. 32 del Decreto legislativo n. 81 del 2008, gli Ermellini citati dal dr. Prota hanno dichiarato che i RSPP convenuti in giudizio non provenivano dall’insegnamento delle lettere o della filosofia, ma erano comunque professionisti qualificati, dotati di ampia esperienza sul campo. Ed erano professionisti ai quali, in ragione della loro formazione accademica e in virtù di una precisa disposizione di legge, era stata affidata la funzione tecnica di valutare i rischi connessi ad una struttura abbastanza vetusta.
Forse sarebbe stato un po’ arduo, per i Giudici della Cassazione, accogliere la richiesta di esclusione di ogni responsabilità addebitata a tecnici ai quali era stato affidato il compito di prevedere i rischi che incombevano sulle centinaia di persone che, serenamente, ogni giorno entravano in aule costruite in stagioni tanto lontane nel tempo.
Non sarebbe stato facile neppure per i RSPP disporre la chiusura del “Darwin”, se si fossero accorti che i pendini del controsolaio erano tutt’altro che sicuri. Non sarebbe stato facile, forse, perché in Italia non è mai accaduto che un RSPP abbia chiesto al Dirigente scolastico di sospendere le lezioni per l’eventualità di un danno irreparabile.

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