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Editoriale settembre 2015

La “Buona scuola” vista dalla parte degli insegnanti (versione pdf)

di Fabio Scrimitore

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La tradizione suggerisce di dedicare l’editoriale d’inizio d’anno al profilo più innovativo che il legislatore può aver dato alla scuola. Fra la grande varietà delle innovazioni che si intravvedono dalla prima lettura della legge sulla “Buona scuola” di Renzi-Giannini, si può individuare un’innovazione di peculiare interesse per i docenti; è stata segnalata dalla madre d’una professoressa di latino di liceo, assunta in ruolo il 1° settembre del 2014.
Forse è giunta l’attesa ora in cui la madre di Raffaella Ruggeri potrà riavere fra le mura cittadine della più orientale provincia italiana la figliola, dopo un lungo anno di lontananza, trascorso dalla non più giovane docente nell’astigiano, dove ha potuto conseguire il ruolo nell’antico Liceo classico Vittorio Alfieri. La speranza nella madre l’ha fatta sorgere uno dei 212 commi, il 188, dell’unico articolo della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che il sorridente Ministro Giannini ha voluto definire con due semplici parole Buona scuola, per fare intendere, con non comune ineleganza, che, sino al suo avvento, la scuola italiana è stata tutt’altro che buona.
Nel tepore dell’ultimo solleone, dal pletorico testo del comma 108 la signora Ruggeri ha appreso che fra i tanti Piani Straordinari (Piano straordinario di assunzioni, Piano straordinario di mobilità, Piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle condizioni per la parità), previsti dalla legge Giannini, ce n’è uno che, almeno per l’anno scolastico prossimo, toglie l’obbligo di restare per almeno tre anni scolastici nella stessa provincia nella quale si sia conseguita l’immissione in ruolo. Nulla di più facile, quindi, che la figliola torni a casa dal 1° settembre 2016.
La gioia della madre sembra corrispondere a quella della figlia, anche se una non trascurabile nuvoletta vela ancora l’orizzonte della professoressa.
Da più d’una settimana, infatti, l’insegnante di latino si chiede quali effetti potrà avere sul suo animo la singolare situazione che attende ormai ineluttabilmente, anche se gradualmente, tutti i docenti italiani: la perdita della sede di titolarità in una singola scuola.
Da tempo immemorabile, le persone avvertono quella sorta di immedesimazione che lega affettivamente il dipendente all’istituzione nella quale presta servizio, sensazione, questa, che gli ufficiali delle forze armate chiamano ancora spirito di corpo. Nella scuola pare destinato ad affievolirsi per sempre quest’antico legame emozionale; fra le aule non vi sarà più spazio per l’antico spirito di corpo, per quel sentimento, che il tempo trasfigura in nostalgia e che ha indotto perfino un gelido maestro di calcolo infinitesimale, quale è stato il grande matematico salentino Ennio De Giorgi, competitor scientifico di John Nach, ad inorgoglirsi istintivamente, ricordando la sua appartenenza ai ruoli della Scuola Normale Superiore di Pisa.
La nuova legge impone oggi che non ci si affezioni alla propria scuola.
La nuvoletta vagante nella mente della professoressa di latino forse è legata a quella sorta di nuovo rebus rappresentato dagli Ambiti territoriali, le avveniristiche intuizioni dello staff creativo del Ministro Giannini e dell’incisivo esponente della sua segreteria ministeriale, l’ottimo dott. Campione, tornato al secondo piano di Viale Trastevere, dove aveva potuto esprimere il suoi talenti organizzativi all’ombra del Ministro Luigi Berlinguer.
Tramontato il sole del 31 agosto del 2016, dice il comma 66 della legge sulla Buona scuola, i ruoli del personale docente saranno regionali, saranno articolati in Ambiti territoriali. Vi saranno accolti gradualmente gli insegnanti dei diversi ruoli. Sarà una gradualità in tenue crescendo. Non lambirà soltanto gli insegnanti che sono stati immessi in ruolo entro il 2014/15 e che non faranno domanda di trasferimento.
Invece, la prof.ssa Ruggeri ed i colleghi entrati in ruolo in una determinata scuola della Repubblica sino all’anno scolastico 2014/15, i quali intenderanno produrre domanda di trasferimento entro il prossimo gennaio del 2016, transiteranno nei ruoli degli Ambiti territoriali. Non vi troveranno vuoti i ruoli, perchè vi saranno stati già inclusi i colleghi che avranno avuto incarichi a tempo indeterminato nelle ormai arcinote fasi B e C del Piano straordinario di assunzioni.
L’insegnante di latino molto probabilmente non correrà il rischio di non trovar posto nel ruolo degli Ambiti territoriali della sua terrà d’origine, perché la legge Giannini dichiara disponibili per i trasferimenti dei docenti già di ruolo prima del 2015/2016 anche i posti degli Ambiti territoriali, che saranno stati assegnati provvisoriamente, ed a tempo indeterminato, ai docenti i cui nomi saranno stati tratti dalle graduatorie ad esaurimento.
In conseguenza dell’istituzione degli Ambiti territoriali, nella scuola in cui si stia insegnando si potrà restare soltanto per il tempo in cui le competenze dell’insegnante si rivelino utili alla sopravvivenza dell’istituzione stessa. Saranno come le api operaie i nostri insegnanti; opereranno nelle aule per il tempo in cui il Dirigente scolastico ed il Comitato di valutazione lo riterranno giusto. Poi dovranno trovarsi spazio altrove.
Come a maggio le api sono costrette a sciamare verso altri giardini in fiore, per l’insufficienza delle vecchie arnie a contenere i talenti riproduttivi dell’originaria ape regina, allo stesso modo gli insegnanti potranno essere invitati a lasciar la loro scuola ed a migrare altrove, se le attese delle famiglie, tradotte poi dall’ organico di diritto in cattedre, non prevederanno spazi per le discipline insegnate da tutti i vecchi docenti.
Nella propria scuola il professore potrà restar con certezza soltanto per tre anni. Potrà anche esservi confermato per ulteriori trienni, ma senza sicurezza alcuna. Dovrà sperare nella generosità del Dirigente scolastico e di quella dei tre colleghi del Comitato per la valutazione dei docenti.
Pensando a questo nuovo rito migratorio, che assegna ai docenti di tutti gli ordini di scuola, anche di quelli delle riformanda scuola dell’infanzia, lo status molto prossimo a quello degli insegnanti di sostegno degli istituti del secondo ciclo – che anno dopo anno devono attendere che l’Ufficio Scolastico Regionale assegni loro una sede di servizio -, la prof.ssa Ruggeri si preoccupa del suo domani.
Non si sarebbe preoccupata più di tanto se avesse insegnato matematica o scienze naturali, oppure qualcuna delle tante discipline che compongono il vastissimo contesto delle scienze fenomenologiche.
E’ abbastanza improbabile, infatti, che i Piani Triennali dell’offerta formativa dei Licei potranno prevedere nelle rispettive scuole ridimensionamenti quantitativi dei predetti e molto accreditati insegnamenti logico-scientifici, se è vero – come appare ormai assodato, leggendo la pubblicistica specializzata nella valutazione delle performance degli studenti diplomati degli istituti del secondo ciclo – che le esigenze della formazione scolastica dell’ immediato futuro impongono di potenziare gli insegnamenti logici e quelli delle discipline fenomenologiche.
Non altrettanto potrebbe dirsi per coloro che insegnano le scienze umane e, in particolare, le discipline proprie delle civiltà classiche.
Se persino in alcune città capoluoghi di provincia, di medie o di piccole dimensioni, l’unico, tradizionale, e spesso rinomato, liceo classico ha avuto molte difficoltà ad accogliere un numero di studenti sufficiente per formare una sola quarta classe ginnasiale, se ne potrà dedurre l’esistenza di qualche non lieve difficoltà per gli insegnanti di latino, ed ancor più, per quelli di di greco, di vedersi potenziati i loro insegnamenti nei Piani triennali dell’offerta formativa dei prossimi anni scolastici.
Comunque, pensa la prof.ssa Ruggeri, ricordando il solenne l’incipit della Turandot pucciniana: la legge è questa!.
Se non vorrà restare ad Asti, nel Liceo del suo Vittorio Alfieri, la prof.ssa Ruggeri dovrà rinunciare ad esser titolare in una singola scuola. Come effetto della domanda di trasferimento che presenterà nel prossimo gennaio, dal 1° settembre 2016 la docente di latino si potrà vantar d’essere titolare d’uno degli Ambiti territoriali che l’Ufficio Scolastico Regionale della sua terra avrà composto entro il 30 giugno 2016, come si legge nel comma 66 della legge sulla Buona scuola.
Poi potrà sperare che il Dirigente scolastico d’uno dei Licei delle città, o dei paesi compresi nell’ambito territoriale assegnatole, convinca il Comitato di valutazione a chiedere allo stesso Ambito territoriale l’assegnazione della docente stessa per un triennio al Liceo. E con il nuovo Dirigente stipulerà un incarico di durata triennale, proprio come, dal 2000, fanno tutti i Dirigenti scolastici.
Se la fortuna non l’assisterà in prima istanza, la professoressa potrà sempre affidarsi all’autonoma iniziativa del responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale, il quale non potrà certo lasciar disimpegnati gli insegnanti che non saranno stati richiesti da nessuna delle scuole dell’Ambito Territoriale. In qualche scuola dovranno pur essere assegnati gli insegnanti titolari delle discipline poco appetite dagli studenti! Quale ultima ratio, si potrà supporre che questi poco desiderati insegnanti saranno disseminati, come i chicchi di grano tra i solchi del campo, fra l’anonima generalità delle istituzioni scolastiche del territorio, per realizzare quel che sembra sia il vero, e non certo ben celato, obiettivo della legge sulla Buona scuola: l’eliminazione del fenomeno delle supplenze e, di riflesso, l’abolizione delle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Le perplessità della prof.ssa Ruggeri sarebbero state mitigate se l’attenta insegnante di latino avesse tenuto conto della possibilità di ottenere l’assegnazione provvisoria nella sua provincia d’origine sin dal settembre del 2015. E’ la possibilità, questa, la cui fonte normativa è velata nella artificiosa prosa dell’ultima parte del comma 108 della legge sulla Buona scuola, nella quale si legge che tutti gli insegnanti entrati in ruolo sino all’anno scolastico 2014/15 avrebbero potuto chiedere l’assegnazione provvisoria inter-provinciale per l’anno scolastico 2015/16.
Tentando una sintesi delle possibilità offerte dalla legge, nell’animo della prof.ssa di latino, sembrano prevalere gli elementi che inducono all’ottimismo.
Non vi potrà esser dubbio, infatti, che l’organico potenziato avrà spazi più che sufficienti per il trasferimento della docente nella sua provincia.
Se corrisponde al vero, infatti, che, dopo la conclusione della fase A del Piano straordinario di assunzioni, sono rimasti non assegnati 19.000 posti dell’organico di diritto (posti realmente corrispondenti a cattedre effettive), e che queste cattedre saranno state presumibilmente assegnate tutte nella fase B (d’indole nazionale), e se è altrettanto vero che per l’ultima delle quattro fasi del predetto Piano straordinario saranno disponibili non meno di 55,000 posti, comprensivi dell’organico potenziato, se tutto ciò avverrà veramente, non potrà dubitarsi che l’ insegnante di latino dal 1° settembre 2016 tornerà a casa.
Vi tornerà prima che nella stessa provincia meridionale possa trovar posto di insegnante la più giovane delle sorelle Ruggeri, che vive con la madre e che, per tutto il mese di agosto del 2015, ha atteso invano d’essere chiamata a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento della matematica e della fisica (classe di concorso A049). Sperava di rientrare nella seconda fase delle assunzioni, quella di cui hanno potuto beneficiare gli aspiranti inclusi nelle posizioni più altre della graduatoria ad esaurimento della sua provincia. E’ scivolata, invece, nella fase B del Piano ed ha temuto tanto le implicazioni di tale inatteso scivolamento. Nulla di più facile, infatti, che la più giovane sorella avrebbe fatto parte di quei 10.000 supplenti che la mattina del 2 settembre 2015 avrebbero trovato nella loro casella di posta elettronica il nome della provincia individuata dal cervellone ministeriale, per la stipula del contratto a tempo indeterminato in una delle province, presumibilmente del Settentrione italiano, nelle cui scuole sono rimaste molte cattedre disponibili nell’organico di diritto.
Comunque anche la sorella potrà tornare nella provincia di attuale residenza della famiglia dal 1°settembre 2016. Lo potrà fare se in quest’ultima provincia meridionale i Piani Triennali dell’offerta formativa delle scuole daranno la dovuta attenzione alla formazione matematico-scientifica dei loro studenti, in forme tali da consentire che l’organico per il potenziamento dell’offerta formativa preveda posti riferiti alla classe di concorso di matematica e fisica.
Rispondendo ad una domanda che gli era stata rivolta nel corso di un convegno provinciale sulla Buona scuola, il Direttore d’uno degli Uffici Scolastici Provinciali del territorio (oggi denominati Ambiti territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale) aveva manifestato qualche dubbio sulla possibilità che il Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per il 2015/16 possa realizzarsi esattamente secondo le previsioni che si leggono nel comma 108 della legge sulla Buona scuola.
Nessun dubbio vi può essere sul fatto che le scuole, entro il prescritto mese di ottobre, riusciranno a progettare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel quale i Collegi dei docenti, con l’approvazione dei Consigli di istituto, dovranno indicare, fra gli altri elementi richiesti dalla legge, i posti comuni, quelli di sostegno, sulla base del monte orario degli insegnamenti, in relazione anche alla quota di autonomia dei curricoli ed agli spazi di flessibilità, oltre che alla composizione, per cattedre e posti, dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa. .
E’ più che prevedibile che il vero problema nascerà presso le sedi degli Uffici Scolastici Regionali quando le commissioni, che il Direttore Generale Regionale potrà aver preposto alla valutazione delle richieste di approvazione del singoli Piani Triennali scolastici, dovranno valutare la congruenza quantitativa delle richieste espresse nei PTOF (piani triennali dell’offerta formativa) con le assegnazioni di posti messi a disposizione delle scuole della Regione dal Ministero.
Sarà interessante, peraltro, conoscere le probabili linee-guida che lo stesso Ministero non mancherà di emanare, per fissare gli elementi oggettivi ai quali le scuole dovranno attenersi nella elaborazione del PTOF. Si può pensare che le richieste delle cattedre e dei posti che comporranno l’organico potenziato delle singole scuole non potranno tener conto esclusivamente delle esigenze formative della popolazione scolastica del singolo istituto. Tali richieste dovranno essere ben coerenti con il già ricordato scopo principale della legge sulla Buona scuola, che resterà invariabilmente l’assorbimento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti.
Sarà, perciò, poco utile che le scuole richiedano il potenziamento dell’organico dell’autonomia con l’assegnazione di cattedre di matematica e fisica, se le le graduatorie ad esaurimento della classe di concorso A049 sarà stata esaurita dal Piano straordinario.
Non si potrà dire che le le riflessioni delle due professoresse costituiscano delle singolarità nel panorama del nuovo anno scolastico.
Lo ammettono molti Dirigenti scolastici, i quali probabilmente avranno dedicato più di qualche ora delle loro ferie estive al tentativo di programmazione delle diverse incombenze che la legge sulla Buona scuola affida loro.
La prima riunione del Collegio dei docenti verosimilmente vedrà il Dirigente impegnato a tranquillizzare i docenti, assicurando loro che potranno disporre del bonus della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ricca di ben 500 euro, rinnovabili anno dopo anno, con il quale potranno andar per librerie, per corsi di aggiornamento e per mostre ed altri eventi culturali. Potrà tranquillizzare i collaboratori della presidenza che l’abolizione dell’esonero e del semi-esonero non sarà un dramma perché, quando l’organico potenziato arricchirà la scuola, in media, di 6 o di 7 insegnanti, oltre a quelli necessari per garantire la copertura delle esigenze poste dall’orario settimanale delle lezioni; il Dirigente potrà disporre a tempo pieno in presidenza di più di qualche collaboratore, perché la legge Giannini gli consente di sostituire in classe l’insegnante-collaboratore con un docente che è stato assegnato nella scuola sull’organico potenziato.
Non mancheranno, poi, al Dirigente scolastico le parole adatte per ridurre gli effetti enfatici, generati dall’immagine del preside-sceriffo, che è stata costruita durante l’estate dalla pubblicistica scolastica, per trasporre più che irrealisticamente fra le aule il prototipo del primus super partes, che oggi viene applicato sistematicamente allo stile del Presidente del Consiglio.
E’ molto improbabile che nelle linee programmatiche che saranno riversate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente, potranno scorgersi scelte opzionali per materie di insegnamento o per incarichi triennali di docenza, fatte esclusivamente per mero intuitu personae del Dirigente scolastico.
Le professionalità presenti nel Collegio dei docenti, al quale la legge assegna la funzione primaria di elaborazione del Piano, sono garanzia sufficiente per assicurare che il Piano d’istituto abbia tenuto ben conto delle proposte e dei pareri espressi dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, per gli istituti del secondo ciclo. La responsabilità dei componenti del Consiglio di Istituto, poi, potrà garantire che i profili eminentemente didattici del Piano siano stati opportunamente correlati con le esigenze della popolazione scolastica e del territorio.
Non intimidiscono le proposizioni draconiane del 18° comma della Legge Giannini, secondo le quali: Il Dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, perché la stessa legge Giannini circoscrive l’autonomia decisionale del Dirigente con l’obbligo, che il comma 79 della legge gli impone, di tener conto delle candidature all’insegnamento e dai curricoli, presentati dagli aspiranti docenti , la cui professionalità, poi, potrà essere valutata anche nel corso di colloqui, secondo criteri assunti in regime di trasparenza.
La fondamentale caratterizzazione di collegialità dell’istituzione educativa appare ancor più assicurata dalla disposta riqualificazione del Comitato di valutazione dei docenti, al quale il comma 130 della legge Giannini riserva funzioni che oggi potranno sembrare soltanto virtuali, ma che, nel medio periodo, si potranno rivelare più che essenziali per garantire la qualità del servizio di insegnamento; tanto si potrà attendere, in special modo da quando, al termine del triennio 2016/2018, il neo Comitato Ministeriale Tecnico Scientifico avrà consolidato i criteri di valutazione del merito degli insegnanti, che verranno espressi nelle programmate linee-guida
Allora potranno diradarsi anche le novolette che sono apparse all’orizzonte degli insegnanti, quando, dalla lettura del comma 127 della citata legge Giannini, hanno appreso che il Dirigente scolastico assegna loro annualmente una somma, a titolo di valutazione del merito delle attività dei docenti di ruolo. La garanzia che l’assegnazione del bonus dovrà esser fatta dal Dirigente sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione degli insegnanti non è sembrata sufficiente a qualcuno dei tanti critici del sistema educativo, che sentono sempre salire del fumo verso i loro occhi ogni qual volta nelle scuole si avverta la necessità di valutare il lavoro. Le linee-guida, che verranno espresse al riguardo dal Comitato Nazionale citato nel comma precedente, potranno liberare i criteri di valutazione dei singolo Comitato di valutazione di istituto da temute scelte meramente soggettive.
E’ d’obbligo esprimere l’auspicio che gli eventi politici futuri non producano in viale Trastevere iniziative legislative che suggeriscano a colui che nel 2018 succederà al Ministro Giannini qualche legge sulla Migliore scuola.

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In copertina immagine di:
Anthea Panizza 5B
IISS “Pietro Colonna” – Galatina (LE)
Liceo Artistico – Indirizzo Arti Figurative

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