• venerdì , 29 Marzo 2024

Educatore professionale

di Fabio Scrimitore

Il quesito, avanzato da un Direttore sga, riguarda i titoli richiesti per esercitare l’istituenda professione di educatore.

Appare doverosa una premessa: dagli atti parlamentari si apprende che la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, pronunciandosi in sede deliberante, ha dato il via libera alla proposta di legge n. 2656.
L’articolo 1° della sopra menzionata proposta di legge n. 2656 disciplina le professioni di educatore e di pedagogista, operanti nel campo dell’educazione non formale e formale, come definite dall’articolo 2 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l’integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell’accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità. Lo stesso articolo precisa le caratteristiche della duplice professione, specificando che per educatore si intende il professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali, con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l’uso di strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico in funzione di intervento e di valutazione educativa, indirizzata alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
Il pedagogista è, invece, un professionista di livello apicale che svolge le medesime funzioni dell’educatore, ma che ha, come obiettivo, la valutazione pedagogica.
Appare, qui, necessario un inciso: l’art. 2 del Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 precisa i concetti di educazione formale e informale. Per apprendimento formale si intende l’ apprendimento che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione (scuole statali e paritarie del I e del II ciclo) e nelle università’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; tale forma di apprendimento si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
Per apprendimento non formale si intende l’ apprendimento, caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nel precedente capoverso, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. Secondo la definizione del citato decreto legislativo, l’ apprendimento informale, anche se chi lo realizza non lo fa per una scelta eminentemente ed intenzionalmente finalizzata all’apprendimento, consiste nello svolgimento, da parte della persona, di attività’ che si svolgono nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito lavorativo, familiare e del tempo libero.
E’ rilevante sapere che, a termini della predetta proposta di legge, l’esercizio delle professioni di educatore e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo mediante formazione universitaria.
L’articolo 7 della proposta di legge individua, in particolare, il titolo richiesto per la funzione di educatore, precisando che la qualifica di educatore è attribuita solo a seguito del rilascio del diploma di laurea triennale L19 in scienze dell’educazione e della formazione.

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