• giovedì , 25 Aprile 2024

Fisco: le principali novità 2015

di Saverio Prota

Split payment per i fornitori della Pubblica Amministrazione

Previsto qualche anno fa dal Libro Verde della commissione Ue sul futuro dell’Iva, lo split payment entra in vigore dal 1° gennaio 2015, anticipandone di fatto l’applicazione, seppur vincolata all’ autorizzazione dell’Ue. In sintesi, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Camera di commercio, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri, delle aziende sanitarie locali, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, etc. – nella maggior parte dei casi, dei soggetti indicati dall’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, le cui prestazioni, effettuate nei confronti dei medesimi, sono ad esigibilità differita – la Pubblica Amministrazione pagherà l’importo della fattura al netto dell’Iva. Split vuol dire spaccare/rompere e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione; infatti, da un punto di vista finanziario, l’operazione di pagamento viene “spaccata” in due e, di conseguenza, la PA:

versa al suo fornitore l’importo della fattura (imponibile) relativa alla cessione o alla prestazione al netto dell’IVA;
provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario, con termini e modalità che verranno stabiliti da un apposito decreto.

Viceversa, se la medesima fornitura riguarda la sfera commerciale (del tutto residuale), il meccanismo non deve essere applicato. In tale ipotesi, il pagamento della fornitura deve essere integrale e deve comprendere anche l’imposta sul valore aggiunto.
Fiscalmente si opera anche una modifica del regime di esigibilità dell’IVA poiché, dall’entrata in vigore del meccanismo dello split payment, i fornitori non saranno più debitori dell’imposta verso l’erario (non dovendo riscuotere l’IVA dalla PA) e, pertanto, viene meno il regime di esigibilità (differita o immediata) .

Esenzioni
Alcuni fornitori vengono esentati dall’applica-zione dello split payment : si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte, come i professionisti, e dei fornitori che sulle proprie forniture applicano il reverse charge (art. 17, commi 5 e 6, art. 74 D.P.R. n. 633/1972), come, ad esempio, le imprese di pulizia dal 1 gennaio 2015.
Così, se un professionista fattura una prestazione resa in favore di un Comune o di una scuola, il pagamento dovrà essere effettuato al lordo dell’IVA (comprendendo il tributo) ed al netto della ritenuta d’acconto operata nella misura ordinaria del 20%.

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