• martedì , 16 Aprile 2024

Incarico di RSPP nelle istituzioni scolastiche

 Se e quando procedere per affidamento diretto.

di Pasquale Annese

Premessa

“Fate gli scongiuri, ma capiterà, almeno una volta nella vita, di subire un’ispezione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e veder piombare nella vostra scuola uno o più ispettori della ASL  o dei vigili del fuoco, in qualità di ufficiali giudiziari, accompagnati magari anche da un rappresentante delle forze dell’ordine”.

Iniziava così l’articolo pubblicato nel numero di febbraio ‘VISITE ISPETTIVE IN TEMA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO’, a firma del sottoscritto, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti, nel quale evidenziavamo le ingombranti responsabilità del dirigente scolastico, rectius datore di lavoro, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Articolo sapientemente ripreso nel numero di marzo da F.G.Nuzzaci il quale, tra il serio ed il faceto, chiosando da par suo, evidenziava un eccesso di ottimismo in tale affermazione, non foss’altro perché  è statisticamente comprovato che capiterà nella vita più di una volta di subire un’ispezione nei luoghi di lavoro, e a più di un dirigente scolastico.

Terrorismo psicologico? Autolesionismo professionale? Certamente no!

Solo la consapevolezza della vischiosità  applicativa del  novellato D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, nella parte in cui si fa esplicito riferimento alle istituzioni scolastiche al cui vertice è preposto un dirigente scolastico, formalmente datore di lavoro ma, di fatto, come nell’ipotesi di inadempienze dell’ente locale,  sprovvisto di poteri sostitutivi e, comunque, de-privato di qualsiasi potere di spesa. Consapevolezza seguita da una sagace raccomandazione, sempre da parte dello stesso Nuzzaci, avente come destinatari le new entry, cioè quei freschi vincitori di concorso convinti di dover agire la propria funzione, e di risponderne, precipuamente nell’organizzazione dell’insegnamento, così come previsto dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. 275/99  ed, invece, quotidianamente alle prese con un ginepraio di adempimenti amministrativi e contabili richiedenti spesso un’interpretazione non meramente letterale della norma giuridica. Proprio quei neo dirigenti scolastici che hanno assunto servizio il 1° settembre 2014, oggi impantanati nel guado del principio di legalità/legittimità, secondo cui la Pubblica Amministrazione da un lato non può compiere atti contrari alla legge senza che vi sia a monte una disposizione legislativa che conferisca tale potere, e dall’altro quello di buon andamento, secondo cui la stessa Pubblica Amministrazione deve mirare al raggiungimento di determinati obiettivi e risultati, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’agire amministrativo salvaguardando, nel contempo, il benessere psico-fisico dei lavoratori, nonché la loro incolumità fisica.

Un guado che il dirigente scolastico deve superare attraverso la sapiente gestione di due macrocompetenze. Una di natura didattica e l’altra di natura organizzativo-gestionale. Cosa che rende questo compito particolarmente arduo, tanto da richiedere, caso per caso, uno sforzo ermeneutico che superi un’interpretazione meramente letterale del dettato normativo, e sfoci in quella che l’art.12 delle preleggi definisce come interpretazione logica. Un’interpretazione, cioè, che colga  le reali intenzioni del legislatore e non si fermi ad una mera analisi testuale della norma.

La nomina del’RSPP, cioè del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ne è un caso paradigmatico. E lo è ancora di più se solo si considera la variegata tipologia del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche: personale docente ed ATA,  ma anche studenti per lo più minorenni, la cui salvaguardia e tutela diventa ancora più stringente e pressante rispetto ad altri contesti lavorativi.

Le domande più ricorrenti

Proviamo a riassumere le domande più ricorrenti sperando di fare cosa utile per il lettore.

L’RSPP va individuato prioritariamente all’interno dell’istituzione scolastica o, baipassando tale passaggio, procedendo direttamente all’affidamento ad un soggetto esterno? Cosa s’intende per soggetto interno ed esterno? Quali sono le procedure più corrette da porre in essere sia nell’una che nell’altra ipotesi? Come va formalizzato un eventuale accordo di rete per la sua nomina? Cosa deve fare un dirigente scolastico quando, ad inizio d’anno, assumendo servizio in un’istituzione scolastica, prende atto dell’esistenza di un contratto  in scadenza? C’è la possibilità di un rinnovo tacito o espresso dello stesso? Ma, soprattutto, in che maniera ed in che misura la natura fiduciaria di tale incarico potrà consentire  un affidamento diretto intuitu personae?

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