• venerdì , 29 Marzo 2024

Individuazione perdenti posto

di Fabio Scrimitore

Il quesito, formulato da un Assistente amministrativo, concerne l’esclusione di un docente dalla graduatoria d’istituto degli ipotetici perdenti posto.

Nel corso dello strettissimo spazio di tempo (nel caso in esame, 24 ore soltanto) che il vigente Contratto nazionale integrativo sulla mobilità concede quest’anno ai Dirigenti scolastici per l’individuazione degli insegnanti perdenti posto, rispetto al numero delle cattedre e dei posti fissati dall’Ambito Territoriale competente per il nuovo organico triennale dell’autonomia, l’Istituto Comprensivo dal quale proviene il quesito è stato destinatario d’una affrettatissima istanza, con la quale un insegnante di scuola secondaria di primo grado ha chiesto di essere escluso dalla relativa graduatoria.
Il professore ha motivato la richiesta ricordando al Dirigente che nel suo fascicolo personale risulta che egli assiste la suocera in situazione di disabilità grave, secondo quanto prevede il comma 5° dell’art. 33 della Legge-quadro sull’handicap, la n. 104, che, come è noto, risale al febbraio del 1992. Ad ulteriore sostegno della sua richiesta, il professore ha citato l’art. 14 del Contratto nazionale integrativo sulla mobilità, sottoscritto il 16 aprile 2016, il quale, a suo giudizio, assegna diritto di precedenza, nelle operazioni di mobilità, al personale scolastico (parente, affine o affidatario)che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33 , commi 5 e 7, della Legge n. 104/92, in qualità di referente unico.

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment