• giovedì , 18 Aprile 2024

La tutela della salute e della sicurezza nella scuola

di Pietro Boccia

(già docente di filosofia, scienze umane e sociali nei licei)

Per quanto concerne l’igiene e la sicurezza nelle istituzioni scolastiche, bisogna partire con una riflessione sull’art. 32 della Costituzione repubblicana italiana che afferma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. La salute è, pertanto, individuale e collettiva. A livello individuale, è un diritto fondamentale e inalienabile, sancito costituzionalmente. A livello sociale, è un interesse collettivo, giacché le spese sanitarie e le ore di assenza dal lavoro sono a carico della collettività. Il D.Lgs. n. 626 ha, perciò, responsabilizzato i datori di lavoro e, di conseguenza, anche i Dirigenti scolastici. In ogni scuola, il Dirigente deve scegliere il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per effettuare la valutazione dei rischi e predisporre il documento sulla sicurezza e il piano di eventuali emergenze. Come controparte, la “626” prevede, anche in rappresentanza degli alunni, in alcuni casi equiparati ai lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono obbligatori i corsi di formazione nelle istituzioni scolastiche; essi, però, per legge devono essere svolti al di fuori dall’orario di servizio. La normativa è, a tal proposito, indiscutibile e, pertanto, non si raccorda con l’orario di lavoro del docente. Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione deve, al contrario, svolgersi durante l’orario di lavoro, non potendo comportare oneri a carico dei lavoratori. Il Dirigente scolastico (art. 55, comma 4, lett. e) è obbligato “ad adempiere gli obblighi di formazione, d’informazione e di addestramento del corpo docente sul tema della sicurezza”. Inserire la formazione dei docenti sulla sicurezza nell’orario di lavoro è, tuttavia, una contraddizione, perché essa non può essere svolta a discapito delle lezioni né inserita in ore di sospensione del servizio. In quest’ultimo caso, il docente non risulterebbe in servizio e ci sarebbe un palese conflitto con il comma 12 dell’art. 37 del Decreto legislativo n. 81/2008. La formazione sulla sicurezza non rientra nemmeno nelle attività obbligatorie che il docente è tenuto a prestare in base al comma 2 dell’art. 29 del Contratto collettivo. Allora come uscirne? Si potrebbe, secondo me, superare tale contraddizione soltanto se il Dirigente scolastico fosse in possesso di un alto profilo professionale e, dunque, capace di disciplinare la materia attraverso la contrattazione d’istituto. La sicurezza nei luoghi di lavoro, innervata nella Costituzione, deve essere immaginata come un insieme di misure sia di prevenzione sia di protezione che, a livello tecnico, organizzativo e procedurale, si stabiliscono e si attuano. Tali misure devono essere osservate non solo dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta legalmente, ma anche dagli specialisti competenti (medici) e dagli stessi lavoratori all’interno delle strutture di lavoro. Quindi, la sicurezza sui luoghi di lavoro ha, da un lato, lo scopo di migliorare le condizioni lavorative di tutti coloro che operano all’interno delle strutture di lavoro e, dall’altro, quello di salvaguardare, in generale, la popolazione e l’ambiente. Essa , in Italia, è regolamentata dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 – attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e dalle disposizioni correttive del D.Lgs. n. 106/2009.

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