• mercoledì , 24 Aprile 2024

Recesso unilaterale

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’applicabilità ai Dirigenti scolastici dell’istituto giuridico della restituzione ai ruoli di provenienza. 

Per esclusivi interessi di approfondimento professionale, un Dirigente scolastico ha chiesto di sapere se l’istituto giuridico della restituzione ai ruoli di provenienza, previsto dall’articolo 515 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, si applichi ai Dirigenti scolastici che intendano trovare ulteriori stimoli, rispetto a quelli che può offrire l’espletamento della funzioni dirigenziali d’ambito scolastico.
La risposta va cercata nell’ordinamento contrattuale, che delinea i profili dello status del Dirigente scolastico.
Ci si dovrà riferire, in particolare, al comma 9 dell’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto l’11 aprile 2006, nel testo che è stato novellato dal 1° comma dell’art. 8 dell’omologo Contratto del 15 luglio 2010 e che si riporta di seguito:
“In caso di mancato superamento della prova, il dirigente può rientrare, a domanda, nell’Amministrazione del comparto di provenienza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nel comparto, nella posizione economica e nel profilo professionale rivestito in precedenza”.

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