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Regolamento per le nuove classi di concorso

Tabella A
TABELLA A_1
Tabella B

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2016, n. 19

Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (16G00026) (GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016 – Suppl. Ordinario n. 5)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2008), ed in particolare l’articolo 2, comma 416;

Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e  grado (di seguito Testo unico), ed in particolare l’articolo 405;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  recante  misure urgenti  per  la  tutela  dei  consumatori,   la  promozione   della concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, ed in particolare l’articolo 13;

Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 64, comma 3;

Visto l’articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n.  112  del 2008, che prevede l’adozione di  uno  o  piu’  regolamenti  ai  sensi dell’articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, finalizzati ad  una  revisione  dell’attuale  assetto  ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico tra  i  quali,  alla lettera  a),  e’  indicato  il  regolamento  di  razionalizzazione  e l’accorpamento delle classi di concorso;

Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure  di  rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario,  ed  in  particolare l’articolo 14, commi 17, 18, 19, 20 e 21;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;

Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  recante  misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per l’efficienza degli uffici giudiziari, ed  in  particolare  l’articolo 23-quinquies;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti  ed  in  particolare  l’articolo  1, comma 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e  il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112  del  2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n. 89,  concernente  il  regolamento  recante   revisione   dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo  64,  comma  4, del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 87, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4,  del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 88, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli istituti tecnici, a norma  del  citato  articolo  64,  comma  4,  del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n. 89,   concernente   regolamento   recante   revisione    dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2013,  n. 52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della  sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,

  1. 89;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30  gennaio 1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso  a  cattedre  e  a posti di insegnamento  tecnico-pratico  e  di  arte  applicata  nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  10  agosto 1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per  classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure  concorsuali ed altre procedure connesse;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  modifiche   al regolamento recante norme  concernenti  l’autonomia  didattica  degli atenei,  approvato  con   decreto   del   Ministro   dell’universita’ scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state  individuate le  classi  di  lauree  specialistiche  corrispondenti  alle  lauree, previste   dal   pregresso   ordinamento   universitario,   ai   fini dell’accesso all’insegnamento;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e  l’innovazione,  del  9  luglio  2009,  concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca 10 settembre 2010,  n.  249,  con  il  quale  e’  stato adottato il Regolamento concernente la definizione  della  disciplina dei requisiti e  delle  modalita’  della  formazione  iniziale  degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e  della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2,

comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Ritenuto di poter procedere  all’emanazione  del  presente  decreto anche  in  assenza  del  parere  dell’organo  collegiale   consultivo nazionale della scuola, ai sensi del richiamato articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 90 del 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella seduta del 6 agosto 2015;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nelle  adunanze  del  10  settembre 2015 e del 22 ottobre 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e del Senato della Repubblica competenti per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sulla proposta del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento

 

Art. 1 Oggetto

 

  1. Il presente regolamento, adottato ai  sensi  dell’articolo  64, comma 4, lettera a),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, contiene disposizioni di revisione dell’attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la  scuola  secondaria  di  primo  e  di secondo  grado,  attraverso  la  loro  razionalizzazione  e  il  loro accorpamento.

 

 

 

Art. 2 Classi di concorso

 

  1. La Tabella A, allegata al  presente  regolamento  e  del  quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per  la scuola secondaria di primo e secondo grado,  identificate  attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche’ gli insegnamenti  ad  esse relativi,  i  titoli  necessari  per   l’accesso   ai   percorsi   di abilitazione  di  cui  ai  decreti  del   Ministro   dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le  classi  di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
  1. La Tabella B, allegata al  presente  regolamento  e  del  quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola  secondaria  di  primo  e secondo  grado,  identificate   attraverso   uno   specifico   codice alfanumerico, nonche’ gli insegnamenti ad  esse  relativi,  i  titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca  30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della  Repubblica  15  marzo 2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze con le classi  di  concorso  di cui alla Tabella C allegata al decreto del  Ministro  della  pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
  1. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua  la  corrispondenza  tra  gli  esami  del vecchio ordinamento, indispensabili  per  l’accesso  alle  classi  di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.

 

Art. 3 Titoli di accesso ai percorsi  abilitanti  per  l’insegnamento  nella scuola secondaria di primo e secondo grado

 

  1. I titoli di accesso ai percorsi abilitanti  per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono  definiti,  per ciascuna classe di  concorso,  nelle  Tabelle  A  e  B  del  presente regolamento.
  2. Il possesso dell’abilitazione o dell’idoneita’ all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D,  allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione  30  gennaio  1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi  per  titoli  ed esami relativi alle  classi  di  concorso  di  cui  alla  Tabella  A, allegata  al  presente  regolamento.   Il   possesso   dell’idoneita’ all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla  Tabella C, allegata al decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  30 gennaio 1998, costituisce titolo per la  partecipazione  ai  concorsi per titoli ed esami relativi alle classi  di  concorso  di  cui  alla Tabella B, allegata al presente regolamento.
  3. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe di concorso risultante dall’accorpamento.
  4. I docenti non di ruolo in possesso dell’abilitazione o idoneita’ per l’accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alla Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l’accesso a  tutti  gli insegnamenti compresi  nella  nuova  classe  di  concorso  risultante dall’accorpamento, ai fini delle procedure  concorsuali,  nonche’  di altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente.
  5. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

Art. 4 Prove comuni alle diverse classi di concorso

 

  1. Al fine di un complessivo snellimento delle procedure  relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di  accesso ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.

 

Art. 5 Norme transitorie e finali

 

  1. Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito  il  titolo  e  gli  eventuali titoli  aggiuntivi  richiesti,  possono  partecipare  alle  prove  di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui  al decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e   della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
  1. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento sino alla loro definizione, ai  sensi  dell’articolo  12,  comma  13,  del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
  2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e’ abrogato  il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
  3. Dall’attuazione del presente regolamento  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 Entrata in vigore

 

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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  1. Aggiornamento e formazione del personale - Scuola e Amministrazione
    8 Luglio 2016 at 00:40

    […]  D.P.R. 14.02.2016, n. 19 […]

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