• sabato , 20 Aprile 2024

Retribuzione accessoria dei docenti

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’utilizzazione congiunta delle risorse assegnate al Fondo dell’istituzione scolastica e di quelle destinate alla retribuzione delle funzioni strumentali.

Nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le disponibilità finanziarie che sono state assegnate alla scuola sul capitolo 2155 del Programma annuale per la retribuzione delle funzioni strumentali al POF, in via di principio, possono essere utilizzate esclusivamente per la loro destinazione originaria; devono, quindi, essere impegnate esclusivamente per retribuire i titolari delle predette funzioni strumentali.
Nulla vieta, però, che la scuola, dopo la conclusione della procedura prevista per il conferimento delle funzioni strumentali al POF, possa aver certezza che, nell’anno di riferimento, le predette disponibilità risultino eccedenti rispetto al fabbisogno; in tal caso, mediante contrattazione integrativa di istituto, potrà disporre liberamente di quelle residue, ritenendole inglobate nel Fondo dell’istituzione scolastica, al fine di poter retribuire attività istituzionalmente soggette alla contrattazione integrativa. Tanto può avvenire perché le disponibilità per il finanziamento delle funzioni strumentali al POF non rientrano fra i fondi vincolati alla loro destinazione originaria, quali sono, a mo’ d’esempio, i finanziamenti per la pratica sportiva, quelli per la retribuzione delle ore eccedenti, o quelli per le indennità che competono al Dsga.
La stessa contrattazione integrativa di istituto potrà destinare una quota del finanziamento all’integrazione delle disponibilità previste per la retribuzione delle funzioni strumentali al POF. Potrà farlo ai sensi di quanto prevede la lettera k) dell’art. 87 del CCNL scuola del 7 ottobre 2007, il quale ammette che il contratto di istituto possa disporre il finanziamento di altre attività deliberate dal consiglio di circolo o di istituto nell’ambito del POF.




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