• venerdì , 19 Aprile 2024

Rimborso spese di viaggio

di Fabio Scrimitore

Il quesito, avanzato da un sindacalista, riguarda il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Dirigente scolastico per raggiungere la sede della sezione staccata.

Il revisore dei conti di una scuola ha rilevato che non è legale che il Dirigente scolastico ottenga il rimborso delle spese di viaggio, sostenute utilizzando il proprio mezzo di trasporto, per raggiungere la sezione staccata, ubicata in comune lontano da quello che accoglie la sede centrale.
Dal canto suo, il sindacalista, autore del quesito, ritiene che le disposizioni regolamentari oggi vigenti in tema di rimborso delle spese di viaggio non vietino al Dirigente scolastico di chiedere ed ottenere il rimborso di quelle sostenute per raggiungere la sezione staccata, senza superare l’importo che gli sarebbe spettato se si fosse servito del mezzo pubblico di trasporto.
Si dà atto, al riguardo, che il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, al 9° comma del suo art. 6 dispone: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli artt. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
Si può ricordare, al riguardo, che il testo del citato art. 15 della Legge n. 836/1973 prevedeva: Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e, comunque, non oltre i limiti di quella provinciale, può essere consentito, anche se non acquista titolo all’indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un’indennità di lire 43 a chilometro, quale rimborso spese di viaggio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali mezzi di linea.
L’articolo 8 della Legge n. 417 del 1978 aveva portato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super la predetta indennità chilometrica.
Le sopra citate norme sono state oggetto di interpretazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato, che vi ha provveduto con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010.

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