• mercoledì , 24 Aprile 2024

Verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici

di Antonio Palmiro Zinzi
(DSGA nella scuola secondaria di II grado)

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici è espressamente prevista dall’articolo 32, comma 7, del Codice degli Appalti emanato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.

Occorre, quindi, prima dell’aggiudicazione definitiva, acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80), di idoneità professionale, capacità tecniche e professionali, capacità economica e finanziaria (art. 83) per la partecipazione alle procedure di gara degli operatori economici.
I requisiti di carattere generale devono essere posseduti, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia di procedura d’appalto o concessione, da ogni operatore economico che partecipi alla gara, anche in forma associata o di consorzio e sono autodichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; quindi, i requisiti di carattere generale sono, analiticamente, riportati nell’articolo de quo.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, l’istituzione scolastica dovrà procedere alle verifiche di seguito indicate.

Regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (tramite procedura telematica INPS o INAIL)

(Art. 80, comma 4) Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento ……. dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanne irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (mediante acquisizione certificati CASELLARIO GIUDIZIALE e UFFICIO REGISTRO GENERALE PENALE c/o Tribunale residenza stazione appaltante)

(Art. 80, comma 1) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati….[ ]

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment