• mercoledì , 24 Aprile 2024

Visite guidate e viaggi d’istruzione

Obblighi e responsabilità

di Saverio Prota

Su tutti i docenti impegnati nelle attività di accompagnamento degli alunni nelle visite guidate e nei viaggi d’istruzione grava un obbligo di diligenza preventivo  e tale obbligo impone loro preliminarmente l’onere di reperire  delle strutture alberghiere il più possibilmente sicure.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la rivoluzionaria sentenza n. 1769/ 2012, dove si precisa che i docenti devono anche controllare le singole stanze dove alloggiano i ragazzi perché, se qualcuno si fa male, su di loro incombe il rischio di una condanna per il risarcimento dei danni subiti dagli allievi.

Secondo la giurisprudenza, la consegna del minore alla scuola per il periodo della visite guidate e del viaggi d’istruzione costituisce una vera e propria “traditio” genitoriale, cioè un trasferimento quasi totale ai docenti della responsabilità. L’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per la scuola il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore medesimo, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Il dovere di vigilanza decorre  dal momento in cui inizia la visita o il viaggio e termina nel momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori.

Questo principio comporta che, se si verifica un sinistro durante il viaggio d’istruzione o la visita guidata, ancorché gli stessi siano stati preceduti da regolare programmazione didattica e debitamente autorizzati dai genitori e si sia formalmente osservato il normale rapporto di sorveglianza richiesto per le uscite (un insegnante ogni quindici allievi), sarà comunque il giudice di merito a valutare “l’apprezzamento della natura dell’itinerario prescelto e delle modalità di percorrenza dello stesso, che potrebbero far ritenere necessaria l’adozione di precauzioni particolari, adeguate alle circostanze di svolgimento dell’uscita didattica”.

Dal canto loro, i genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei figli anche in visita guidata e viaggo d’istruzione, soprattutto nelle situazioni (momenti di riposo e ricreazione) dove va dato il dovuto rilievo all’autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (cosiddetta “culpa in educando”). L’obbligo di vigilanza dipende dall’età dello studente: non si estende a situazioni che vedano coinvolti studenti maggiorenni, mancando quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli minori e che passano all’Amministrazione scolastica per il periodo di tempo in cui sono affidati alla scuola. Non si possono gravare gli insegnanti, invece, di una responsabilità per danni in relazione a studenti maggiorenni, mentre è esclusa per i genitori.

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