• giovedì , 28 Marzo 2024

Visite guidate

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto dalla madre d’un allievo che frequenta la scuola dell’infanzia, riguarda l’organizzazione delle visite guidate.

L’autrice del quesito ha scritto: Ogni volta che la scuola di mio figlio organizza delle visite guidate, ci fa firmare l’autorizzazione dove è scritto “Con la presente si esonera la scuola da ogni responsabilità”.
Ma, trattandosi di bambini della scuola dell’infanzia, e quindi di minori, non dovrebbero assumersi loro la responsabilità di quello che succede durante una visita guidata?
La domanda richiama alla mente, in primo luogo, l’articolo 2048 del Codice civile, dove, dopo la rubrica Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte, e dopo il primo comma, sta scritto: I precettori, e coloro che insegnano un mestiere o un’arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.
La giurisprudenza ha costantemente ricondotto dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un’arte tutti gli insegnanti della scuole che accolgono minori di 18 anni.
Se, poi, si tiene conto del sistema delle fonti del diritto, si dovrà trarre necessariamente la conclusione che la categoricità della trascritta disposizione del codice civile può venir meno soltanto per opera di un’altra, successiva disposizione che abbia la natura e la forza di legge ordinaria.
Perciò, qualunque dichiarazione venga sottoscritta dal genitore d’un alunno non diciottenne, che espressamente esoneri la scuola da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che, durante il tempo-scuola, possano occorrere al minore, anche al fuori del perimetro scolastico, o possano essere procurati dallo stesso ad altri soggetti, non fa venir meno la responsabilità dell’Amministrazione scolastica.
La responsabilità del Ministero dell’istruzione, per violazione della culpa in vigilando, sussisterà in ogni caso. Non sembra inutile, al riguardo, aggiungere che la valutazione del Giudice, che venisse adito per decidere una causa per danni causati da studenti minori, coinvolgerà anche l’eventuale responsabilità in educando, che è propria dei genitori.

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