• mercoledì , 24 Aprile 2024

Accesso ai dati personali

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’accesso, da parte di un’aspirante supplente, ai dati personali dei controinteressati. 

Il quesito è stato proposto da un aspirante docente, incluso nelle graduatorie di istituto, al quale non sono stati assegnati 30 punti, previsti per chi abbia conseguito una idoneità in concorsi a cattedra.

Rivolgendo la sua istanza di accesso al Dirigente scolastico, il ricorrente ha dichiarato che il TAR adito lo ha invitato ad impugnare con motivi aggiunti tutte le graduatorie di circolo e di istituto di interesse emanate dalle istituzioni scolastiche presenti nel modello B inviato.

Lo stesso ricorrente ha concluso che l’impugnazione delle predette graduatorie potrà avvenire soltanto conoscendo i nominativi ed i domicili di alcuni aspiranti, inclusi nelle stesse graduatorie, che, per la posizione occupata, sono controinteressati all’accoglimento del ricorso predetto.

Per tale ragione, il ricorrente ha chiesto che la scuola gli faccia conoscere i nominativi e i dati anagrafici, completi di indirizzo di residenza, dei controinteressati, ritenendo di averne diritto ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 190, n. 241.

Il Dirigente della scuola predetta si è chiesto se il Decreto Legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, – codice in materia di protezione dei dati personali – consenta l’accesso, richiesto dal ricorrente ai dati personali dei controinteressati al suo ricorso.

La risposta si fonda sull’interpretazione dell’art. 59 del predetto Testo Unico, il quale così dispone: Accesso a documenti amministrativi: 1) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto n. 241 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

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