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Accorpamento di scuole

di Fabio ScrimitoreIl quesito, rivoltoci da un Direttore SGA, riguarda i criteri per l’individuazione della sede degli uffici di presidenza e segreteria di un nuovo istituto, nato dalla aggregazione di due scuole

Nel comporre il piano di razionalizzazione della rete scolastica regionale, che avrà effetti dal 1° settembre 2014, la Giunta regionale d’Abruzzo ha creato un nuovo istituto omnicomprensivo. Vi sono state accorpate le classi d’un istituto tecnico agrario insieme con  le sezioni di scuola dell’infanzia, le classi di scuola primaria  e di scuola secondaria di primo grado di un istituto comprensivo, frequentato da 1000 alunni circa e funzionante in un altro Comune della stessa Provincia.

La sede della presidenza e della segreteria del nuovo istituto omnicomprensivo è stata localizzata dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale nella sede dell’istituto tecnico agrario.

Nel decreto del predetto Direttore dell’U.S.R si legge che siffatta assegnazione è motivata dal fatto che l’istituto tecnico agrario, secondo quanto risulta dalla deliberazione assunta al riguardo dagli organi collegiali della stessa scuola, pur avendo soltanto 200 studenti,  presenta una gestione amministrativo-didattica molto più complessa di quella che caratterizza l’accorpato e molto più frequentato istituto comprensivo, perché l’agrario ha un convitto annesso, un’azienda agraria e molti laboratori.

L’autore del quesito chiede di sapere quali azioni la cittadinanza del Comune  sede dell’accorpato istituto comprensivo possa intraprendere per opporsi alla predetta deliberazione, assunta dall’U.S.R., di localizzare la presidenza e la segreteria del nuovo istituto omnicomprensivo nel meno frequentato istituto agrario, anziché nel ben più popolato istituto comprensivo.

Si può affermare che non vi è nessuna norma di legge nazionale né di regolamento che stabilisca formalmente i criteri cui debbano attenersi le Amministrazioni regionali nel processo diretto ad individuare la sede della presidenza e della segreteria d’una istituzione scolastica, nei casi in cui la Giunta regionale accorpi scuole ritenute sottodimensionate, creando, in tal modo, nuovi istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, oppure istituti omnicomprensivi di scuole di tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Spetta, quindi all’Amministrazione regionale indicare i predetti criteri, in base all’art.117 della Costituzione, il quale assegna potestà regolamentare allo Stato soltanto nelle materie di sua esclusiva competenza; nelle altre materie, la potestà regolamentare spetta alla Regione.

Quella dell’istruzione è materia che rientra nella legislazione concorrente fra Stato e Regione, ai sensi del 3° comma del predetto art. 117 della Costituzione, conseguentemente, la potestà regolamentare spetta alla Regione.

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