Acquisto di beni e servizi
di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto da un Direttore sga, riguarda la procedura ordinaria per acquisti e forniture.
Il quesito si compone di tre domande, ma la seconda può esser considerata implicita nella prima; con tali domande l’autore ha chiesto se il limite di 2.000 euro per l‘affidamento diretto, previsto dal Regolamento generale sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole, approvato con il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001, sia tuttora vigente oppure se sia stato abrogato dall’art. 127 del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. L’indicazione dell’art. 127 è chiaramente un lapsus; il riferimento va fatto invece all’art. 125 del predetto Codice, che disciplina i Lavori, servizi e forniture in economia, stabilendo, fra l’altro, che 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Come già è stato affermato rispondendo ad un analogo quesito, si assicura che le scuole possono continuare ad applicare le norme con le quali il suddetto D.M. n. 44 del 2001 ha disciplinato la loro attività negoziale e, specificamente, quelle contenute nell’art. 34 del citato D.M. le quali, non essendo state espressamente abrogate e non apparendo incompatibili con le disposizioni del suddetto Codice, continuano a prevedere che per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2000, oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio di istituto, il dirigente procede alla scelta del contraente , previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
Il Consiglio di istituto dovrà, comunque, tener conto che non potrà superare il predetto limite di spesa di 40.000 euro, previsto dal citato art. 125 del già menzionato Codice dei contratti pubblici.
Infine, l’autore del quesito ha chiesto di sapere se, in virtù dell’art.37 del D.lgs. n 50/2016, è tenuto a svolgere un’indagine di mercato o ad acquisire cinque preventivi per acquisti fino a 40.000 euro.
Al riguardo, si risponde sulla base della norma, secondo la quale nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
Si procederà a distinte procedure di acquisto quando si tratti di procedimenti che abbiano una loro oggettiva, specifica caratterizzazione merceologica.

