Alunno con disturbo specifico di apprendimento
Che cosa deve fare il DS e il Consiglio di classe nelle more del riconoscimento “formale” del DSA?
Abstract
In attesa che si concluda il procedimento di riconoscimento dello status di alunno con Disturbo Specifico di Apprendimento, avviato dalla famiglia su proposta della scuola, quali sono gli obblighi del Consiglio di classe?
Un insegnante di scuola secondaria di primo grado ha chiesto di sapere se la disortografia, ancorché non diagnosticata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale, sia configurabile, ai fini della programmazione didattica personalizzata, come Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) oppure come Bisogno Educativo Speciale (BES).
Prima di entrare nel merito del quesito, potrà essere apprezzata da qualche lettore una premessa che consenta di tener conto che l’area dello svantaggio scolastico oggi appare molto più ampia di quella della disabilità, alla cui tutela la scuola ha dedicato molta attenzione già prima che venissero emanate la Legge-quadro n. 104 del 5 febbraio del 1992 e la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010.
Si può aggiungere, sintetizzando, che in quest’ampia categoria ricadono tre grandi aree:
- l’area della disabilità;
- l’area dei disturbi specifici di apprendimento, la cui tutela, come si è già detto, è stata sancita dalla Legge n. 170/2010 (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia);
- l’area dei bisogni educativi speciali: vi rientrano alcune tipologie di disturbi, non esplicitati dalla Legge n. 170/2010, che danno diritto ad usufruire delle stesse misure previste dalla citata legge, purché presentino problematiche specifiche, in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta di disturbi con problematiche nell’area del linguaggio (la Direttiva ministeriale del 27.12.2012 li classifica come disturbi specifici del linguaggio o, in via generale, come profili personali con la presenza di bassa intelligenza verbale, associata ad alta intelligenza non verbale), oppure si potrà trattare di problematiche riferibili all’area non verbale ( come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non verbale o, più in generale, di bassa intelligenza non verbale, associata ad intelligenza verbale).
E’ universalmente noto nella scuola che, per i discenti che presentino profili di apprendimento rientranti nelle prime due aree ( disabilità e DSA), le leggi 104/1992 e 170/2010 prevedono che gli insegnanti del team didattico individualizzino e personalizzino l’insegnamento con la redazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Educativo Personalizzato (PEP), previa acquisizione della prescritta documentazione diagnostica.
Per quel che concerne la disabilità, si ricorda che il 20 maggio 2019 il Governo ha emanato il decreto che ha modificato il D.lgs. n. 66/2017, che contiene disposizioni per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, integrando, così, la riforma introdotta dalla Buona Scuola.
La prima novità è costituita dal profilo di funzionamento , documento, questo, propedeutico alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, che sostituisce tanto la diagnosi funzionale quanto il profilo dinamico funzionale. Il profilo viene redatto da una Unità di valutazione multidisciplinare nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quel che concerne i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), va fatto riferimento al Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, il quale, all’articolo 2, prevede, quale procedura utile per la presa in carico da parte della scuola dello studente con DSA, che essa segnali alla famiglia le eventuali evidenze riscontrate nelle prestazioni didattiche quotidiane in classe. Tanto è necessario nel caso in cui tali evidenze siano persistenti e appaiano sintomatiche di un possibile disturbo specifico di apprendimento, specialmente se esse non recedano, nonostante che gli insegnanti abbiano svolto adeguate attività di recupero mirate al superamento di quei sintomi di disturbo nell’apprendimento. Alla famiglia gli insegnanti potranno proporre di avviare il procedimento prescritto per la necessaria formulazione della diagnosi.
A tal riguardo, si potrà far riferimento all’art.3 della più volte citata Legge n. 170 del 2010, secondo il quale: ”La diagnosi (oggi, si ripete, profilo di funzionamento) dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente”.
Lo stesso articolo prevede che, nel caso in cui, nel territorio regionale, il Servizio Sanitario Nazionale non sia in grado di rilasciare la richiesta diagnosi, vi possano provvedere “nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, anche specialisti o strutture accreditate.
Alla luce di quanto è stato esposto a titolo di premessa, e prendendo atto di quanto ha precisato l’autore del quesito, si potrà ipotizzare che la scuola interessata al caso in esame avrà fatto presente alla famiglia dell’alunno la necessità che si avvii al più presto, presso il Servizio Sanitario Nazionale, l’iter prescritto dalle norme sopra ricordate per accertare formalmente che l’alunno si trovi in una delle condizioni tipicizzate di DSA.
In attesa che si concluda il procedimento di riconoscimento dello status di alunno con Disturbo Specifico di Apprendimento, avviato dalla famiglia su proposta della scuola, il Consiglio di classe deve procedere alla redazione del Piano Didattico Personalizzato.
L’adempimento di questo iter procedurale viene suggerito nella prospettiva che è contenuta nella Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, con la quale il Miur ha accompagnato, trasmettendola ai Dirigenti scolastici, la su citata Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012. Soffermandosi, in particolare, sulla condizione degli alunni con DSA, il Ministero ha fatto conoscere che: “Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA, rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare le misure previste dalla Legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psico-pedagogiche e didattiche, carenze fondamentalmente riconducibili al disturbo”.
Il Miur ha dato conto della predetta linea di indirizzo con le seguenti proposizioni: “Pervengono, infatti, numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia, pertanto, la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato, nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.
Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto dall’ art. 1 dell’Accordo sancito in Conferenza Sato-Regioni sulle certificazioni per i DSA”.
In conclusione, non sarà necessario che la scuola ricorra surrettiziamente ad un percorso di personalizzazione didattica, impropriamente basato su d’una qualificazione impropria dello stile di apprendimento dell’alunno.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104
Legge 8 ottobre 2010, n.170
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
D.lgs.n. 66/2017
D.M.12 luglio 2011, n. 5669
C.M. 27 dicembre 2012

