• martedì , 23 Aprile 2024

Analisi degli “affidamenti diretti” previsti dal nuovo Codice degli appalti

di Saverio Prota

codice appalti

Il nuovo Codice degli appalti (D.lgs 50/2016) non disciplina specifiche ipotesi di affidamento diretto se si eccettuano le previsioni derogatorie contenute nell’articolo 63, per gli appalti nei settori ordinari, e 125, per gli appalti nei settori speciali, che ricalcano – sostanzialmente – la casistica già disciplinata con l’articolo 57 del vecchio Codice.

Lo fa l’articolo 36, comma 2, lettera a), laddove tratta gli importi inferiori ai 40 mila euro, anche se con una precisazione che ha complicato la materia invece di  semplificarla, in consolidato stile dei legislatori italiani. Vediamo il passo fonte di discussioni, interventi e tesi che tanti problemi porterà alle scuole, già poco avvezze alle novità, figuriamoci a quelle poco chiare.

Cosa dice l’ art. 36, del D.lgs 50/2016  – contratti sotto soglia?

  1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
  3. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  4. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata, previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
  5. c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
  6. d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

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