Animatore digitale
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda le modalità di conferimento dell’incarico di animatore digitale.
Un professore di scuola secondaria di primo grado ha chiesto se, nel designare la persona cui dovranno essere assegnate le funzioni di animatore digitale, il Dirigente scolastico sia obbligato a motivare la scelta.
L’autore del quesito ha aggiunto una postilla: Non è in vigore nella scuola il così detto accesso civico, in base al Dlgs 33/2013 ?
Si ritiene doveroso, almeno a titolo meramente informativo, ricordare che il comma 56 della Legge sulla Buona scuola (n. 197 del 13.7.2015) dispone che: Al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adotta il Piano Nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.
Il comma 59 della stessa legge aggiunge, al riguardo: Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
Appena un mese prima della data di pubblicazione della predetta legge, esattamente il 16 giugno 2015, il Miur aveva emanato il D.M. n. 435, col quale stanziava le risorse per l’organizzazione dei percorsi di formazione delle scuole attraverso la figura dell’animatore digitale un docente individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica.
Infine, con la Circolare prot. n. 17791 del 19.11.2015, il competente Direttore Generale del Miur si è limitato a chiedere ai Dirigenti scolastici: di voler individuale, entro il 10 dicembre 2015, tra i docenti di ruolo una figura con spiccate capacità organizzative che, per un triennio, sia in grado di stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico e di coinvolgere l’intera comunità che ruota intorno alla propria scuola.
Orbene, non vi è dubbio che l’insieme coordinato delle norme sopra citate attribuisca al Dirigente scolastico la funzione di avviare la procedura che permetterà di individuare con criteri di imparzialità il docente animatore digitale della scuola.
La legislazione sulla trasparenza amministrativa, peraltro, impone che il Dirigente scolastico faccia precedere la scelta finale dell’animatore digitale da una sorta di avviso pubblico, per invitare gli aspiranti alla designazione a presentare la propria candidatura, allegandovi il curriculum vitae et studiorum.
L’atto di designazione, peraltro dovrà essere motivato, sì da consentire agli aspiranti non designati di valutare la fondatezza logica della motivazione stessa. Ogni aspirante escluso dalla designazione potrà esercitare il diritto d’accesso alla documentazione che sarà stata posta a base della designazione dell’ animatore digitale.
Per quel che concerne l’applicabilità al caso in esame del così detto accesso civico, si ritiene utile precisare che quello dell’accesso civico è un istituto giuridico che è stato creato dall’art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nell’ampio contesto della normativa che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il primo comma del citato articolo 5 così dispone: L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Come appare evidente, la finalità della citata disposizione è quella di assicurare a tutti i cittadini la più ampia possibilità di informarsi su documenti che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni. E’ questa una commendevole iniziativa legislativa che consente di attuare il principio democratico, insieme con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell’ utilizzo delle risorse pubbliche, per la realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5515 del 20 novembre 2013).
E’ altrettanto evidente che vi è molta differenza fra il su citato accesso civico ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dagli art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata.
Mentre il diritto di accesso previsto dalla Legge n. 241/1990 può essere esercitato esclusivamente da colui che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione soggettiva che appaia chiaramente tutelata da una norma giuridica e collegata al documento in esame, l’accesso civico, di cui al predetto Decreto legislativo n. 33 del 2013, assicura, come si è detto, a tutti i cittadini il diritto di chiedere che l’amministrazione pubblica, entro trenta giorni, proceda alla pubblicazione, nel sito istituzionale, delle informazioni e del documento richiesti; l’amministrazione, poi, è obbligata a trasmettere, anche indicandogli il luogo ed il modo in cui può accedervi, il documento stesso a colui che ne abbia fatto richiesta.
E’ chiaro, pertanto che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata; è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
Se ne deve trarre la conclusione che l’autore del quesito potrà ricorrere relativamente sia all’esercizio del suo diritto all’accesso civico, sia alla procedura che garantisce il diritto di accesso.
E’ evidente che gli sarà più agevole appellarsi al diritto di accesso civico, chiedendo al Dirigente scolastico di pubblicare sul sito istituzionale della scuola il documento motivato, che sia stato redatto per individuare l’animatore digitale.

