• martedì , 5 Novembre 2024

Anzianità contributiva

Riconosciuto ai lavoratori della scuola l’incremento dell’anzianità contributiva
di Agata Scarafilo

Il provvedimento è datato 01.01.2002, ma in pochi ancora conoscono la possibilità offerta anche ai lavoratori della scuola di beneficiare, a richiesta, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e dell’anzianità contributiva nei casi di riconoscimento di un’invalidità civile superiore al 74%. Il diritto, che è riconosciuto fino al  limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa, trova la sua genesi nell’ art. 80,comma 3,della Legge n.388/2000. Con Circolare INPS n.29 del 30 gennaio 2002, furono forniti i criteri applicativi della predetta disposizione. Tuttavia, non essendoci un automatismo tra il riconoscimento della situazione di invalidità e il diritto dell’incremento dell’anzianità,  gli effetti possono scaturire solo a domanda dell’interessato.
Così, qualora ricorrano i requisiti, il personale docente e ATA dovrà presentare apposita richiesta, corredata di idonea documentazione rilasciata dalle competenti Commissioni mediche ASL, da inoltrare, tramite la scuola, all’INPS di competenza e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza.
Il beneficio, oltre che ai lavoratori con invalidità civile superiore al 74%, spetta anche ai sordi prelinguali e ai lavoratori con  invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Ovviamente, in tutti i casi contemplati dalla legge, spetta solo per l’attività lavorativa prestata nella condizione di disabilità, oppure per quella prestata dalla data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità nella percentuale di legge, anche anteriormente al 1° gennaio 2002 (quest’ultima possibilità è desunta dalla stessa normativa e dalle precisazioni della  Circolare INPS n. 29/2000  nonchè dalla  Circolare INPDAP n. 75/2001). A tale riguardo, è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 9960/2005, ha confermato che si debbano prendere in considerazione i periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2002.

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