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Assenze per Covid – Si deve applicare la trattenuta del 50% sullo stipendio?

Abstract

Il periodo in cui il dipendente scolastico, incaricato a tempo determinato, si trovi in una delle condizioni di stato previste dall’art.87 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 – c.d. decreto Cura Italia – (malattia o quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva), è equiparato al periodo di riposo ospedaliero? Al dipendente stesso compete ogni trattamento economico accessorio, fisso e continuativo?

di Fabio Scrimitore

Si risponde ricorrendo alle risorse intuitive, generate dall’esperienza dei vecchi provveditorati agli studi, che consentono di porre riparo alle ellissi che possono rendere di difficile interpretazione il periodare altrui.

Si dà per certo, così, che il quesito riguarda il caso di un dipendente scolastico, incaricato a tempo determinato, che versa nella condizione di stato che non gli consente di prestar servizio in presenza a causa di una delle condizioni che nell’area SIDI sono classificate nella categoria Malattia, per la quale è stato introdotto il codice AN27, riferito all’emergenza Covid – 19: assenza per l’emergenza Covid-19.

Il citato codice AN27, insieme con il codice AA09, riferito alle analoghe assenze del personale a tempo indeterminato, è stato introdotto per i dipendenti di cui agli articoli 26 e 87 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l’art. 87 della suddetta legge dispone quanto segue:

“Il periodo trascorso in malattia o quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche…(omissis), è equiparato al periodo di riposo ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”.

Si è voluto fare questa premessa per introdurre la domanda con la quale l’autore del quesito chiede di sapere se, nel caso in esame, si debba operare la riduzione del 50 % del trattamento economico del dipendente che sia stato collocato in assenza per malattia, classificata con il citato codice AN27. Tale richiesta è nata dalla constatazione dello stesso autore del quesito, il quale, all’atto dell’inserimento nella piattaforma del SIDI del codice AN27, ha dovuto prendere atto che lo stesso SIDI non dava “nessuna riduzione dello stipendio” a carico del dipendente.

Si consideri, al riguardo, che al comma 3-bis, il predetto decreto-legge dispone che ai periodi di assenza per malattia per ricovero in ospedali del Servizio Sanitario Nazionale non si applica la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza.

Lo si desume dall’’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Scuola, firmato nel novembre del 2007 e tuttora vigente per effetto delle disposizioni contenute nell’ art. 1, comma 10, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro-Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, dove si legge : “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore , in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001”. Orbene, il sopra citato art. 17 del CCNL del 2007 , al comma 8, prevede che: “ Nell’ambito di tale periodo (di assenza per malattia ), per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo”.

Tanto conferma la fondatezza giuridica della procedura adottata dal SIDI.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 aprile 2020, n.27

CCNL-Scuola 2007

CCNL-Istruzione e Ricerca 2018

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