• mercoledì , 24 Aprile 2024

Assenze per malattia e permessi retribuiti

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda le difficoltà organizzative connesse alle assenze per malattia e ai permessi retribuiti ex L.n.104/1992.

Quanto al primo dei due problemi proposti, si può soltanto esprimere una rispettosa solidarietà all’autore del quesito. Non è difficile, infatti, comprendere in quali difficoltà possa imbattersi il Dirigente scolastico quando constati la preoccupante successione di molte assenze per salute del personale oppure quando le assenze si accavallino.
C’è stato un tempo, ormai molto lontano, in cui non vi erano limiti di spesa per nominare i supplenti.
Oggi non è più così, e non sembra che in futuro le cose possano migliorare, anzi, da quel che è previsto dalla Legge di stabilità del 2015, in materia di sostituibilità del personale scolastico temporaneamente assente dal servizio, non si hanno motivi per essere ottimisti.
Al Dirigente scolastico l’ordinamento attuale non riserva iniziative che possano ridurre il fenomeno delle assenze; gli compete soltanto la funzione di chiedere la visita medica di controllo.
In verità, il Dirigente dispone anche d’una sorta di misura estrema, cui deve far ricorso cum grano salis, proprio con molta, molta cautela.
Il riferimento va al Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 27 luglio 2011, che assegna al Dirigente scolastico la facoltà di dare avvio alla procedura prevista per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica, permanente o assoluta, che potrebbe interessare il dipendente il quale, a causa d’infermità o di difetto fisico o mentale, si trovi nella impossibilità permanente di svolgere in tutto o in parte le attività proprie della qualifica rivestita.
. E’ del tutto chiaro che questa è una procedura assolutamente marginale, alla quale si potrà far ricorso soltanto quando ci si trovi di fronte a ripetute assenze dello stesso dipendente, che il D.P.R. n. 171/2011 definisce: disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza della inidoneità psichica, assoluta o relativa, al servizio.
Per quel che riguarda la seconda parte del quesito, si dà atto che il Dirigente che lo ha rivolto ha chiesto di sapere se sia possibile che il dipendente scolastico, il quale abbia titolo ad assistere un parente in stato di handicap grave, nei limiti previsti dall’art. 33 della legge-quadro sull’handicap (la n. 104 del 1992), possa fruire dei tre giorni di permesso concessi dalla legge n. 104/1992 tutti insieme, continuativi. Magari sempre verso la fine del mese!

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