• venerdì , 29 Marzo 2024

Attestazione di presenza

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda le modalità di documentazione della presenza del Direttore sga nelle diverse sedi di una istituzione scolastica. 

Appare necessaria una premessa: nel 3o comma, lettera h), dell’art. 92 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola si legge:
Il dipendente deve rispettare l’orario di lavoro, adempiendo alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico.
La frase trascritta si riferisce esclusi-vamente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, compreso, chiaramente, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, e non aiuta a risolvere immediatamente il problema proposto dall’autore del quesito, anche perché potrebbe addirittura essere ricondotta a quella tipologia di espressioni che i logici medioevali definivano petizioni di principio; intendendosi per tali le dimostrazioni che non dimostrano nulla, nel senso che ripetono quel che è già implicito nella premessa, la cui veridicità dovrebbero invece dimostrare. E’ come dire: il bianco è il colore diverso da tutti gli altri colori dell’iride.
Però vi è un modo di interpretazione che potrebbe dare un senso logico alla disposizione dell’art. 92 del CCNL; potrebbe, cioè, ritenersi che coloro i quali hanno redatto quell’articolo avranno voluto richiamare implicitamente l’attenzione sulla vigenza della disposizione del citato 3° comma dell’art. 22 della legge finanziaria del 1995 (ha il n. 724 e risale al dicembre del 1994), nel quale è riportata la proposizione che segue: L’ orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
Per implicito ossequio a tale disposizione del 1994, nella quasi generalità delle scuole sono stati adottati i ben noti lettori elettronici di badge, che consentono di acquisire la certificazione delle presenze del personale amministrativo negli uffici.
Questa prassi, peraltro, trova dei limiti oggettivi – come dimostra il quesito al quale si sta rispondendo – quando si tratti di disciplinare la procedura per la certificazione automatica delle presenze del personale ATA in istituzioni scolastiche composte da molte sedi.

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