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di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda la valutazione del profitto e del comportamento degli studenti impegnati in progetti finalizzati al potenziamento dell’offerta formativa.

Con il quesito l’autore ha chiesto di sapere se, nei riguardi degli alunni d’un istituto di istruzione secondaria di primo grado, ammessi a partecipare ad una iniziativa progettuale interna di potenziamento dell’offerta formativa, gli insegnanti impegnati nel progetto stesso debbano assegnare i voti, allo stesso modo in cui operano gli insegnanti delle discipline curricolari.
La risposta non può che essere affermativa. Lo prevede, in primis, l’art. 2 del Decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008, convertito nella Legge n. 169 del 30 ottobre dello stesso anno, nel quale sono scritte le proposizioni che si riportano:
Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.




La trascritta proposizione anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi didattici delle istituzioni scolastiche obbliga la scuola a verificare l’efficacia delle attività didattiche che vengano realizzate nelle aule, nei laboratori ed al di fuori di tali ambienti, in ossequio al principio generale il quale esige che ogni istituzione programmi le sue attività individuandone le finalità e verificando, a conclusione delle attività stesse, che gli obiettivi programmati siano stati raggiunti.
Del resto, la progettazione delle attività educative, rivolte al cosiddetto potenziamento dell’offerta formativa, è una funzione che il comma 7 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 attribuisce alla scuola, i cui organi decisionali debbono responsabilmente prevederle non in forme generiche, ma esplicitando con adeguata esattezza gli obiettivi formativi che il Collegio dei docenti avrà individuato nella lunga ed esaustiva serie delle 17 categorie di obiettivi elencati fra le lettere a) ed s) dello stesso comma, ritenendoli prioritari alla luce delle peculiarità del contesto degli alunni che compongono le classi della scuola stessa.
Ne consegue che nei relativi progetti per il potenziamento dell’offerta formativa, che il Collegio dei docenti avrà approvato, dovranno essere esplicitate non solo le modalità programmate per la realizzazione delle diverse unità didattiche, ma anche quelle richieste per verificare il conseguimento degli esiti attesi. Poiché la legge sopra citata dispone che la verifica degli apprendimenti debba avvenire con l’assegnazione dei voti in decimi in profitto ed in comportamento, si dovrà concludere che ogni insegnante, chiamato ad impegnarsi nel singolo progetto, dovrà disporre di un proprio registro personale, nel quale annoterà il grado di assiduità della partecipazione degli alunni al progetto, sia in termini di profitto che di comportamento.
Il fatto, poi, che il Ministero appare ancora in fase di doverosa riflessione sulla complessa materia del potenziamento dell’offerta formativa non impedisce alla rivista di concludere la riposta al quesito sostenendo, come necessario corollario di quanto affermato, che gli insegnanti che saranno chiamati a realizzare i progetti per il potenziamento dell’offerta formativa hanno il diritto-dovere di far parte del Consiglio di classe, con pieno diritto di voto, al pari dei colleghi delle discipline curricolari.

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