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Buona scuola: decreti attuativi, le novità

Sono otto i decreti legislativi di attuazione della legge 107/2015 (Buona scuola). Proponiamo le disposizioni di particolare rilievo del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017

a cura di Antonio Santoro

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazionedel sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria (Atto del Governo n. 377)

 

Articolo  2

 

1. Il Sistema di formazione iniziale e accesso (ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posti comuni che di sostegno) è articolato in:

 

a)      un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale […],

b)      un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso […];

c)      una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b).

 

2. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica tra scuola, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.

 

 

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozionedell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto del Governo n. 378) 

Art. 4  –  Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica

 

1. La valutazione della qualità dell’istituzione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche […].

 

Art. 10  –  Piano per l’inclusione

 

1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, elaborato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.

 

 

Art. 11  –  Il Piano Educativo Individualizzato

 

1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)… è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all’inizio dell’anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio-sanitari.

2. Il PEI realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

 

Art. 12  –  Ruoli per il sostegno didattico

 

1. Nell’ambito dei ruoli di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico […]. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostengo in epoca antecedente all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.

 

Art. 12  –  Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico

agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

 

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica:

a) è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

d) l’accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università.

3: A decorrere dall’anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea […].

 

 

 

Art. 14  –  Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico

agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado

 

1. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica (di durata annuale) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca […].

 

Art. 15  –  Formazione in servizio del personale della scuola

 

2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata […].

3. Il piano (nazionale di formazione, finalizzato alla piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto) individua, nell’ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario […].

 

 

 

 Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale (Atto del Governo n. 379) 

Art. 2  –  Identità dell’istruzione professionale

 

4. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all’articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all’università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Art. 3  –  Indirizzi di studio

 

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:

a) Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;

b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;

c) Artigianato per il Made in Italy;

d) Manutenzione e assistenza tecnica;

e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;

f) Servizi commerciali;

g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;

h) Servizi culturali e dello spettacolo;

i) Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;

m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

 

Art. 11  –  Passaggio al nuovo ordinamento

 

1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019.

 

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integratodi educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto del Governo n. 380) 

Art. 2  –  Organizzazione del Sistema integrato di educazione e istruzione

 

1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all’articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito da:

a) servizi educativi per l’infanzia, articolati in:

1. nido e micronido;

2. servizi integrativi;

3. sezioni primavera;

b) scuole dell’infanzia statali e paritarie.

 

Art. 3  –  Poli per l’infanzia

 

1. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l’infanzia.

2. I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età […].

3. I Poli per l’infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi.

 

 

 

Schema di decreto legislativo concernente l’effettività del diritto allo studio […](Atto del Governo n 381) 

Art. 1  –  Oggetto e finalità

 

1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di programmazione. Il presente decreto […] individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.

 

Art. 11  –  Conferenza nazionale per il diritto allo studio

 

1. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituita […] la Conferenza nazionale per il diritto allo studio […].

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca […] è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.

 

Art. 12  –  Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio

 

1. I compiti della Conferenza sono:

a) monitorare l’attuazione del presente decreto […],

b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio;

c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta (dello studente)  e l’integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole Regioni.

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica,sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturalie sul sostegno della creatività (Atto del Governo n. 382)

 

Art. 2  –  Promozione dell’arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico

 

1. […] le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, prevedono, nel Piano triennale dell’offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriali, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, storico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell’offerta formativa, si realizza mediante specifiche iniziative e percorsi curricolari ed extra-curriculari, anche in verticale, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

 

Art. 9  –  Promozione della pratica artistica e musicale

nella scuola dell’0infanzia e nella scuola primaria

 

1. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività (v. art. 3) ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l’impiego di docenti anche di altro grado scolastico […].

 

Art. 10  –  Promozione della pratica artistica e musicale

nella scuola secondaria di primo grado

 

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare ed extracurriculare […].

2. L’insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale.

 

Art. 13  –  Promozione della pratica artistica e musicale

nella scuola secondaria di secondo grado

 

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, all’interno della progettazione curriculare ed extracurriculare, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell’arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività […].

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all’estero(Atto del Governo n. 383) 

Art. 3  –  Articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo

 

1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

a) scuole all’estero amministrate dallo Stato;

b) scuole paritarie all’estero;

c) altre scuole italiane all’estero;

d) associazione delle scuole italiane all’estero;

e) iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero;

f) lettorati.

 

Art. 13  –  Profilo professionale del personale da destinare all’estero

 

1. Per garantire l’identità culturale dei percorsi di istruzione dell’ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della collaborazione internazionale, individua […] i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero.

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Atto del Governo n. 384) Art. 2  –  Valutazione nel primo ciclo

 

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento […].

7. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.

 

Art. 3  –  Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

 

1. Nella scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

 

Art. 6  –  Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado

ed all’esame conclusivo del primo ciclo

 

1. Il consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.

 

Art. 10  –  Attestazione delle competenze nel primo ciclo

 

1. L’attestazione […] descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite dagli alunni […].

2. L’attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo d’istruzione […].

3. I modelli nazionali per l’attestazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca […].

 

ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

 

Art. 15  –  Ammissione dei candidati interni

 

2. E’ ammesso all’esame di Stato […] lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato […];

b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso alle prove predisposte dall’INVALSI […];

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro […],

d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voro di comportamento.

 

Art. 19  –  Prove di esame

 

1. L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.

2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica […].

3. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzante il corso di studi […].

 

 

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