Carta del docente
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda le modalità di utilizzazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento.
L’autore del quesito ha chiesto, in particolare, se il bonus di 500 euro annui, previsto dal comma 122 della Legge 14 luglio 215, n. 107, debba essere speso per intero entro il 31 agosto, data che segna la conclusione dell’anno scolastico di riferimento, oppure se l’eventuale importo residuo possa essere rimesso nella disponibilità del docente, per essere utilizzato anche nel corso dell’anno scolastico successivo, in aggiunta all’ulteriore bonus di 500 euro che gli verrà assegnato sulla card.
La risposta va data alla luce dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015, nel quale si legge: Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore a 500 euro annui, utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3.
La disposizione appena trascritta fa salva l’applicazione del 3° comma dello stesso articolo 3, il quale così dispone: La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.
Non vi può essere, quindi, dubbio che i 500 euro, o una parte di essi, che i professori di ruolo trovano quest’anno scolastico nel cedolino, a titolo di bonus per l’aggiornamento e la formazione, e che non avranno utilizzato entro il 31 agosto 2016, potranno essere spesi nell’anno scolastico successivo, per le medesime finalità.

