Cassazione: “Psicologo in classe? Potrebbe essere reato”
Integra la fattispecie di violenza privata ai sensi dell’articolo 610 del codice penale il controllo sull’alunno da parte dello psicologo laddove non vi sia stato il consenso dei genitoriL’autore analizza la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione in cui gli Ermellini statuiscono che integra la fattispecie di violenza privata ai sensi dell’articolo 610 del codice penale il controllo sull’alunno da parte dello psicologo laddove non vi sia stato il consenso dei genitori. La sentenza è chiaramente volta a tutelare la libertà psichica del soggetto assumendo carattere sussidiario rispetto ai fatti per i quali la violenza sulle persone risulta essere elemento costitutivo del reato.Di Saverio Prota
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Argomenti: analisi generale della sentenza – la vicenda – la violenza privata – precedenti giurisprudenziali – motivazioni conclusive

Con la sentenza n. 40291 del 5 settembre 2017, i giudici della V sezione Penale della Corte di Cassazione (Presidente Fumo, relatore Morelli) hanno stabilito che la somministrazione di test psicologici su minori, al fine di ottenere una valutazione relativamente al profilo comportamentale, consiste in una invasione della sfera dell’alunno che necessita di un previo consenso. I fatti oggetto della causa si riferiscono allo svolgimento, presso un Istituto scolastico di un periodo di osservazione clinica degli alunni di una classe II elementare da parte della psicologa dell’Istituto incaricata di esaminare, durante le lezioni, per un periodo complessivo di circa due mesi e con cadenza di due ore settimanali, il comportamento dei minori.
Secondo la Cassazione la relazione dello psicologo è atto pubblico poiché documenta l’attività di osservazione degli alunni compiuta dalla psicologa dell’istituto, che, in tale veste, ha funzioni di pubblico ufficiale
La vicenda
L’ attività della psicologa era stata richiesta da due insegnanti della classe ed autorizzata dal Dirigente Scolastico, senza darne, però, comunicazione alle famiglie e senza acquisirne il preventivo consenso. Nella relazione finale stilata dalla psicologa figurava una relazione clinica specifica nei confronti di un alunno con problematiche comportamentali, con la necessità di segnalare la situazione ai genitori del bambino. Tale relazione perveniva, poi, tramite le docenti che l’avevano richiesta, al Dirigente scolastico che, senza averla acquisita al protocollo, all’atto dell’insediamento del nuovo Dirigente, la passava in consegna. Dal canto loro i genitori, venuti a conoscenza dell’esistenza della relazione solo a fine anno scolastico, tentavano con ripetute richieste di accesso agli atti di entrarne in possesso fino a ricevere una lettera dal Ds dove si comunicava che tutti i documenti ufficiali della pratica erano stati inviati mentre eventuali altri documenti non protocollati erano da considerarsi nulli o irrilevanti. Solo in presenza di un decreto di esibizione emesso dalla Procura della Repubblica la famigerata relazione entrava nel possesso della famiglia. Da qui una serie di contestazioni e di capi di imputazione, cosi riassunte:
- Al DS in carica il reato ex art. 479 c.p. per aver attestato il falso nella lettera di risposta ai genitori, nonché l’art. 361 c.p., per aver omesso di denunciare il reato di occultamento compiuto dal precedente DS;
- Al precedente DS il delitto ex art. 490 c.p. per aver occultato la relazione senza protocollarla;
- Alla psicologa e alle 2 insegnanti l’art. 610 c.p. per aver sottoposto i minori ad osservazione psicologica senza il consenso dei genitori.
Per completezza d’informazione si segnala che, a carico del DS in carica, risulta una sentenza (appellata) di condanna a 2 mesi di reclusione da parte del Tribunale di Arezzo in ordine al diverso reato di cui all’art. 328 co. 2 c.p., per rifiuto di compiere un atto d’ufficio in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti. Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Arezzo dichiarava il non luogo a procedere nei confronti degli imputati cosi motivato:
- non è configurabile il delitto di violenza privata, da un lato, in quanto l’attività svolta dalla psicologa, vale a dire l’osservazione dei minori durante le ore di lezione, non si sarebbe sostanziata in atti impositivi riconducibili alla fattispecie tipica della violenza privata e il mancato consenso dei genitori non può essere equiparato al dissenso richiesto dalla norma incriminatrice;
- l’ imputazione di falso per soppressione è generica, in quanto non è specificato se riguardi un atto pubblico o una scrittura privata, ed in ogni caso infondata, poiché l’imputata DS uscente non distrusse od occultò la relazione redatta dalla dr.ssa ma si limitò a non protocollarla;
- venuto meno il reato di falso per soppressione, cade l’addebito di cui all’art. 361 c.p. collegato alla omessa denuncia, da parte del nuovo DS, dell’occultamento della relazione;
- la missiva in cui il Dirigente scolastico in carica ha risposto ai genitori del minore che tutta la documentazione era stata consegnata, non è oggettivamente falsa, in quanto il tenore complessivo di essa non esclude radicalmente la presenza di altra documentazione ed, in ogni caso, è dubbio che detta missiva rientri nel novero degli atti pubblici
Il reato di violenza privata
In tema di violenza privata si ritiene utile, per lo sviluppo del ragionamento, ricordare l’orientamento della Suprema Corte, cosi come si rileva dalle sentenze 4284/2016 e 28174/2016, secondo cui la violenza di cui all’articolo 610 c.p. si traduce in qualsiasi mezzo capace a comprimere la libertà di determinazione e di offesa della persona offesa, consistendo quindi anche in una violenza impropria che si realizza mediante l’utilizzo di mezzi anomali diretti a porre in essere pressioni sulla volontà altrui, ostacolandone di fatto la libera determinazione. In precedenza, sentenza 13538/2015, sempre i giudici di Piazza Cavour avevano ritenuto che “integra gli estremi di cui al citato articolo, la fattispecie alla luce della quale, l’insegnante di sostegno, abusando del proprio ruolo, ed approfittando del fatto che l’azione è stata esercitata nei confronti di un soggetto minore portatore di handicap, costringe lo stesso a subire il taglio dei capelli”. La violenza si è tradotta nell’ approfittamento dello stato di soggezione e di incapacità del minore e di aver ignorato il non esplicito disaccordo della madre del minore, la quale si era riservata in un secondo momento l’intervento sul figlio per evitare di turbare l’equilibrio psichico dello stesso.
L’assenza di un esplicito consenso da parte di chi sia legittimato a prestarlo, vale a dire i genitori del minore nel nostro caso, integra certamente una compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo
Il procedimento e la pronuncia della Cassazione
La Cassazione esaminando il ricorso stabilisce, in primis, che le parti civili ricorrenti sono legittimate ad impugnare la sentenza di proscioglimento del GUP sia in ordine al reato di cui all’art. 610 c.p. che in relazione ai reati di falso. Rifacendosi alla sentenza n. 46982/2007, Sez. Unite e riaffermato il principio per cui “I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione” stabilisce che il “minore ed i suoi genitori vantano un interesse giuridicamente tutelato rispetto alla relazione redatta dalla psicologa, con specifico riferimento al minore, sicché sono parte offesa dei delitti di falso configurabili..”.
Inoltre, se la pronuncia del GUP di Arezzo considera la violenza privata soltanto come “attività che si sostanzia in azione di forza sulle persone“, al contrario la violenza ex art. 610 “può essere posta in essere con qualsiasi mezzo idoneo a privare il soggetto passivo della possibilità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà”, anche sotto forma di violenza “impropria”. Nel caso specifico sarebbe stato disposto un trattamento sanitario su minori (osservazione medico-clinica) senza il consenso dei genitori, in assenza sia di ragioni di urgenza sia di finalità terapeutiche, con lesione, da un lato, dell’integrità psichica dei minori e, dall’altro, con ingiusta compressione al libero esercizio della potestà genitoriale.
La risposta fornita dal Dirigente Scolastico, la cui qualifica di pubblico ufficiale non è in discussione, ad una richiesta di accesso agli atti da parte del privato, va definita quale certificazione amministrativa e non già come atto pubblico
Sotto altro profilo, secondo il GUP, il mancato consenso dei genitori, per il principio di tassatività, non equivarrebbe necessariamente a dissenso, mentre per i ricorrenti l’assenza di consenso (e più in generale l’assoluta ignoranza del fatto) da parte dei genitori rappresenta un dato cruciale.
Del resto nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell’individuo e la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure criminose in cui la violenza alle persone sia elemento costitutivo del reato, sicché reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge.
Si può quindi affermare che l’assenza di un esplicito consenso da parte di chi sia legittimato a prestarlo, vale a dire i genitori del minore nel nostro caso, integra certamente una compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.
Diversamente, quindi, da quanto sostiene il GUP nella sentenza impugnata, il mancato consenso espresso dai genitori dei minori sottoposti ad osservazione, mai informati dell’attività che sarebbe stata posta in essere riguardo ai loro figli, avrebbe potuto essere interpretato come dissenso.
Per quanto si è detto in ordine all’estensiva interpretazione giurisprudenziale circa la tipologia di mezzi atti a impedire la libera determinazione del soggetto passivo, non è violato il principio di tassatività.
Resta da chiedersi ora se l’attività di osservazione psicologica effettuata dalla psicologa nei confronti dei minori abbia avuto carattere impositivo o, in qualche modo, incisivo della sfera materiale e psichica dei bambini.

Il GUP afferma che l’attività della psicologa consisteva in una osservazione dei comportamenti tenuti dai bambini durante le ore di lezione al fine di suggerire un indirizzo pedagogico ai docenti e, pertanto, si potrebbe escludere che l’attività di osservazione potesse interferire nella sfera personale degli alunni e quindi necessitare del preventivo consenso dei genitori. Viceversa oggetto dell’osservazione erano le condotte di alcuni bambini, che presentavano particolari problematicità, al fine di suggerire interventi mirati e, pertanto, a prescindere dal fatto che siano stati o meno somministrati test o che le lezioni siano state specificamente modulate, non vi è dubbio che l’osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale e prendere ulteriori provvedimenti, rappresentava una invasione delle sfere personali degli alunni che, come tale, necessitava il preventivo consenso.
Pertanto, una volta affermata l’astratta configurabilità del reato di violenza privata, vanno esaminate specificamente le singole posizioni degli imputati, con riferimento al rispettivo apporto decisionale ed alla consapevolezza del mancato consenso dei genitori.
È fondato anche il secondo motivo di ricorso in quanto la relazione in questione è atto pubblico poiché documenta l’attività di osservazione degli alunni compiuta dalla psicologa dell’istituto, che, in tale veste, ha funzioni di pubblico ufficiale.
Tale qualifica è costantemente riconosciuta agli insegnanti dalla giurisprudenza di legittimità e per identità di ragioni, vale a dire in quanto si tratta di un soggetto che svolge una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi, deve essere estesa alla psicologa dell’istituto, qualora abbia compiti di non esclusivo supporto tecnico ai docenti ma di diretta osservazione e valutazione degli alunni.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal GUP, al fine di integrare l’elemento oggettivo del reato ex art. 490 c.p. è sufficiente che un atto giuridicamente rilevante sia reso anche solo temporaneamente irreperibile e, quindi, va rivalutata la posizione del Ds in carica in quanto al reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p., posto che la sua responsabilità in ordine a tale reato era stata esclusa sulla base della semplice constatazione della mancanza di un reato da denunciare.
La risposta data dal Ds rispetto alla richiesta di accesso agli atti della P.A., in merito alla presenza o meno di un determinato atto pubblico, va qualificata come certificazione amministrativa e l’eventuale falsità ideologica è punita ai sensi dell’art. 480 c.p
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, in ossequio ai principi già illustrati in merito alla nozione di pubblico ufficiale e di atto pubblico, va evidenziato che la risposta fornita dal Dirigente Scolastico, la cui qualifica di pubblico ufficiale non è in discussione, ad una richiesta di accesso agli atti da parte del privato, va definita quale certificazione amministrativa e non già come atto pubblico, atteso che “al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni: che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente” (Sez. 5, n. 6912 del 27/04/1999 Rv. 213609). Sono, pertanto, da considerarsi certificazioni amministrative solo le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti alla sua presenza. La risposta data dal Ds rispetto alla richiesta di accesso agli atti della P.A., in merito alla presenza o meno di un determinato atto pubblico, va qualificata come certificazione amministrativa e l’eventuale falsità ideologica è punita ai sensi dell’art. 480 c.p..
La missiva redatta dal DS in carica attesta che tutta la documentazione è stata consegnata ai richiedenti, ed è una circostanza contraria al vero in quanto la relazione non era stata consegnata, ed aggiunge che eventuali atti non protocollati saranno ritenuti nulli o irrilevanti, che rappresenta una valutazione prognostica o una anticipazione di giudizio del tutto irrilevante a scalfire il valore certificativo della prima parte dello scritto.
Per queste ragioni la Cassazione annulla la sentenza e segnala che le eventuali responsabilità dell’imputato, anche con riferimento alla consapevolezza dell’esistenza della relazione alla data in cui redasse quella missiva, debbono essere investigate in relazione alla corretta ipotesi criminosa prospettabile, che è quella dell’art. 480 c.p.
Fonti normative:
- Cassazione 40291 del 5 settembre 2017;
- Cassazione 4284/2016 e 28174/2016;
- Cassazione 13538/2015;
- Cassazione 6912/99.

