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Cattedra-orario e criteri di assegnazione

 

 di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in comune diverso da quello in cui è ubicata la scuola di titolarità. Integrativo sulla mobilità 2016, che si riporta testualmente

Con il quesito l’autore, un insegnante di matematica in servizio in qualità di incaricato a tempo indeterminato in un istituto comprensivo di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, intende sapere se sia legittimamente fondata l’ aspettativa che egli  ha serenamente nutrito per tutta l’estate, di non essere considerato l’ultimo degli insegnanti di matematica della scuola, al punto da vedersi assegnata una cattedra-orario esterna, cattedra, cioè, che prevede l’obbligo del completamento di orario in una scuola funzionante in comune diverso da quello in cui è in attività la scuola di titolarità.

 

Il quesito richiede l’applicazione del comma 18° dell’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale integrativo sulla mobilità, sottoscritto l’8 aprile 2016; se ne fa la trascrizione:

Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 22, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 22, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste.

La fattispecie astratta, riassunta dalla disposizione appena trascritta, corrisponde alla situazione concreta della scuola dalla quale proviene il quesito; in tale scuola, nel corso dell’anno scolastico 2015/16, l’organico prevedeva tre cattedre interne di matematica, alle quali corrispondevano esattamente tre insegnanti incaricati a tempo indeterminato per la medesima disciplina.

Anche per l’anno scolastico 2016/16 l’Ufficio Scolastico Regionale aveva confermato nell’organico della scuola tre cattedre, ma una di queste è diventata cattedra orario esterna, per l’evidente flessione intervenuta nel numero dei frequentanti previsti; tale cattedra-orario esterna era formata da 14 ore nella stessa scuola e 4 ore in una scuola distante 10 km  dalla prima.

Secondo la disposizione su riportata, la cattedra-orario esterna andava assegnata al docente che, fra i colleghi della disciplina, fosse risultato  con il minor punteggio nella graduatoria di istituto, graduatoria, questa, che il Dirigente scolastico è tenuto a compilare ai sensi del sopra menzionato 3° comma dell’art. 22. Dalla graduatoria predetta, peraltro, andavano esclusi i professori che si fossero trovati nelle condizioni previste dai paragrafi I, III, V e VII del citato articolo 13 del Contratto integrativo sulla mobilità.

Il matematico, collega dell’autore del quesito, aveva beneficiato della predetta norma, in quanto aveva dichiarato di versare nelle condizioni previste da uno di citati paragrafi dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità: in particolare, il docente aveva documentato di prestare assistenza ad una persona facente parte della sua famiglia, legata a lui da rapporto di affinità di secondo grado (era la suocera).

Conseguentemente, il docente era stato escluso dalla graduatoria interna, diretta ad individuare il potenziale professore in soprannumero.  Come ulteriore conseguenza, l’autore del quesito si è vista assegnare la cattedra-orario esterna per il 2016/17.

A conclusione del quesito, il suo autore ha chiesto di sapere se il collega sia stato legittimamente escluso dalla predetta graduatoria.

Nel rispondere al quesito non si potrà ignorare che il già citato paragrafo  V dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità dell’8 aprile 2016,  assegna la precedenza soltanto al docente che assista:

a – Il coniuge disabile;

b – Il genitore che assista il figlio con disabilità;

c – Il docente che sia figlio – referente unico della famiglia, che assista il genitore disabile;

d – Il docente che eserciti la tutela legale

La suocera rientra nella parentela e terzo ordine dei rapporti civili familiari, essendo il primo di tali rapporti, la parentale, il secondo il coniugio ed il terzo: l’affinità.

Ma il rapporto di affinità non rientra nella tutela del suddetto paragrafo V.

Soltanto a titolo di integrazione informativa, si può aggiungere che l’assistenza che si presti all’affine di secondo grado non è del tutto estranea alle previsioni del suddetto Contratto integrativo sulla mobilità. La si troverà nel testo dell’ art. 14 dello stesso Contratto, che si riporta: art. 14: assistenza ai familiari disabili: Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale

Come si vede, la norma trascritta riconosce a chi assista un affine in stato di disabilità grave il diritto alla precedenza soltanto alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria (mobilità annuale), non alla procedura riferita alle operazioni di mobilità permanente.

Si conclude confermando che il docente che assiste la suocera non doveva essere escluso dalla graduatoria interna di istituto.

 

 

 

 

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