CCNL scuola: uno sguardo all’ipotesi di accordo del 9 febbraio 2018
Sanzioni disciplinari per molestie e condotte illecite con gli studenti, anche attraverso i social, congedi per unioni civili e donne vittime di violenza, tra le principali novità della bozza di contratto concordata da ARAN e sindacati principali. Rischio di frizione con la “Buona scuola” per l’ammontare del fondo “bonus docenti”di Francesco G. NuzzaciAbstractQui di seguito si propone una veloce ricognizione delle novità contenute nell’ipotesi di CCNL nella parte concernente il comparto scuola, riservandosi una più compiuta analisi alla sottoscrizione del testo definitivo, anche con riguardo alla sua compatibilità con le norme imperative codificate nel D. Lgs. 165/01, come integrato dalla c.d. Riforma Madia, e con quelle specifiche figuranti nella Legge 107/15 sulla Buona Scuola.1.
Quella siglata il 9 febbraio 2018 tra l’ARAN e CGIL-CISL-UIL, insieme rappresentativi nella misura di oltre il 60%, è al momento un’ipotesi di CCNL che dovrà superare le procedure di controllo previste negli articoli 41, comma 5, e 47 del D. Lgs. 165/01, prima di tradursi nella sottoscrizione del testo definitivo e sua contestuale vigenza.
Con l’avvenuto accorpamento dei precedenti comparti – da undici a quattro –, come prescritto dal risalente D. Lgs. 150/09 (Riforma Brunetta) e realizzato nel CCNQ del 13 luglio 2016, la predetta ipotesi si articola in una parte comune (artt. 1-21) e in quattro sezioni: Scuola (artt. 22-40), Università e aziende ospedaliero-universitarie (artt. 41-65), Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (artt. 66-94), AFAM (artt. 95-105).
In ragione del target della Rivista si considerano qui le disposizioni comuni e la sezione relativa alla scuola, dovendosi però avvertire che le une e le altre regolamentano solo in parte la materia e rinviano a quanto contenuto nel CCNL del 29 novembre 2007, laddove non modificato.
Perciò, il testo base è tuttora quest’ultimo. E lo sarà fino a quando l’ARAN, completatasi la surriferita procedura, non produrrà un testo coordinato, comunque avente natura meramente compilativa, al solo scopo di favorire un più celere ed ordinato accesso alla disciplina contrattuale effettivamente vigente.
Peraltro, la circostanza potrà indurci ad una sua più analitica disamina, anche per verificare fino a che punto sia stata ripristinata la signoria del contratto, enfatizzata dalle sigle sindacali firmatarie, sulle generali norme imperative codificate nel menzionato D. Lgs. 150/09, di recente integrate dalla novella recata dai Decreti Legislativi 74 e 75 del 25 maggio 2017, in attuazione di apposite deleghe della Legge 124/15, c.d. Riforma Madia, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
E, nondimeno, potrà verificarsi – nel testo negoziale definitivo – la reale sussistenza di quelli che prima facie appaiono essere evidenti profili di illegittimità, per violazione delle specifiche e parimenti imperative norme della Legge 107/15 sulla Buona Scuola: che – sempre secondo le sigle sindacali firmatarie – sarebbe stata scardinata, ancorché votata dal Parlamento della Repubblica, legittimo rappresentante del Popolo Sovrano.
Di conseguenza, al momento si sintetizzano le innovazioni; per il resto si rimanda al CCNL Scuola 2007.
2.1. Per quel che concerne la parte comune, è ora definita la durata triennale del CCNL, sia normativa che economica, in luogo della durata quadriennale della prima e dei correlati e distinti due bienni della seconda.
Subito dopo è rivisto il sistema delle relazioni sindacali per l’esplicito obbligato recepimento delle norme imperative compendiate nel D. Lgs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni.
Sistema che, pertanto, ora prevede:
– il Confronto su tutto ciò che attiene ai profili organizzativi e alla gestione del rapporto di lavoro, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare (è l’esame congiunto, riproposto, nella sua massima estensione, dal citato D. Lgs. 75/17);
– l’Organismo paritetico per l’innovazione, a livello centrale, per il coinvolgimento partecipativo dei sindacati titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo (…) al fine di formulare proposte all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
2.2. E’ irrobustito ed ampliato il sistema delle responsabilità disciplinari, rispetto a quello figurante nell’attuale specifico CCNL Scuola (artt. 92-99), sempre per riallinearlo alle summenzionate norme imperative.
I nuovi corposi articoli 10-17, raccolti nel Titolo III della Parte Comune, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, si applicano al solo personale ausiliario, tecnico e amministrativo, mentre per il personale docente ed educativo varrà un’apposita disciplina (infra).
Nell’ordine, sono dettagliati gli Obblighi del dipendente (codice deontologico), le Sanzioni disciplinari, il Codice disciplinare; per poi concludere con le figure della sospensione cautelare, con il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, infine con la determinazione concordata della sanzione.
Per le sanzioni disciplinari irrogabili, un’autonoma sequenza contrattuale dovrà prevedere:
– il licenziamento per molestie sessuali nei riguardi di studentesse e studenti affidati alla vigilanza del personale, anche se non sussistano gravità o reiterazione dei comportamenti, nonché per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
– un’apposita sanzione per condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
2.3. Sempre in virtù delle sopraggiunte disposizioni di legge sono regolati, nel Titolo IV, i congedi per le donne vittime di violenza (art. 18), le unioni civili (art. 19), la differenziazione dei premi individuali (art. 20), le misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale (art. 21).
3.1. Le specifiche norme della Sezione Scuola si aprono con il sistema delle relazioni sindacali, che conferma la contrattazione integrativa sui tre livelli nazionale, regionale e di singola istituzione scolastica o educativa.
Mentre vengono ridistribuite – in conseguenza dei vincoli di legge medio tempore introdotti nell’ordinamento e già riferiti – le materie oggetto di contrattazione (fortemente ridimensionate rispetto a quelle formalmente figuranti nel testo ancora vigente) e quelle oggetto di informazione, questa peraltro propedeutica (e anche successiva) al confronto (supra).
Focalizzando l’attenzione sul livello di singola istituzione scolastica, la contrattazione integrativa riguarda:
– l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
– i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
– i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori di cui all’art. 45, primo comma, del D. Lgs. 165/01, incluse le quote delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e ai progetti nazionali e comunitari;
– i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della Legge 107/15;
– i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali e la determinazione del contingente per assicurare i servizi essenziali in caso di sciopero;
– i criteri della flessibilità oraria del personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
– i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale;
– i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (c.d. diritto alla disconnessione);
– riflessi sulla qualità di lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
3.2. Il Titolo II, composto del solo art. 24, introduce la Comunità educante, richiamando esplicitamente il D. Lgs. 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative sulla scuola), che però conosce la Comunità scolastica, interagente con la più vasta comunità sociale e civica e i cui componenti sono gli stessi: il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il personale ATA, le famiglie, gli alunni-studenti; così come la stessa è la funzione, al di là del lessico aggiornato: ognuno deve operare, nella diversità dei ruoli, per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (qui intesa sino al compimento della maggiore età), approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
Il nuovo termine – che nulla aggiunge e nulla toglie agli istituti già codificati dall’ordinamento giuridico – nel testo negoziale sembra essere stato coniato, come da dichiarazioni a latere delle sigle sindacali firmatarie, in chiave polemica con la Legge 107/15 e con i superpoteri da questa conferiti al dirigente scolastico, l’una e gli altri emblema di una visione aziendalistico-tecnocratica della scuola.
3.3.
Il Titolo III, rubricato Area docenti, mantiene l’attuale profilo professionale preordinato alla realizzazione del PTOF, così come le prestazioni contrattualmente esigibili nelle attività sia di insegnamento che funzionali all’insegnamento (sempre 40+40 ore, quivi collocandosi anche quelle impegnate per la formazione strutturale-permanente-obbligatoria, di cui è parola nella Legge 107/15, superate le quali si ha diritto alla retribuzione aggiuntiva).
Per quanto concerne la responsabilità disciplinare, vi è invece il rinvio ad un’apposita sessione negoziale, da concludere entro il mese di luglio 2018 e nel rispetto delle norme imperative di cui al D. Lgs. 165/01 e s.m.i., al fine di reprimere condotte antidoverose dell’insegnante, ma non di sindacare, neppure indirettamente, la libertà d’insegnamento.
Nelle more permane la disciplina pubblicistica del menzionato D. Lgs. 297/94, con l’aggiunta delle due nuove tipologie sanzionatorie comuni a tutto il personale della scuola (ante, 2.2.).
3.4. Per il personale ATA (di cui al Titolo IV) le novità consistono:
– nella possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e familiari anche ad ore (sino a 18 per anno scolastico), e così per i tre giorni di permesso ex Legge 104/92;
– nella possibilità di usufruire sempre ad ore di permessi aggiuntivi previsti da speciali disposizioni di legge, ovvero per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.
4. In questa sede non si rileva la parte economica del Contratto e vi si accenna solo incidentalmente per segnalare la dubbia compatibilità con la norma imperativa contenuta nella Legge 107/15, che destina annualmente le risorse, extracontrattuali, di 200 milioni di euro per il c.d. bonus premiale.
Dopo che nel testo negoziale è stata inserita la contrattazione dei criteri generali di determinazione degli inerenti compensi (ante, 3.1.), è stata concordata la riduzione dei predetti 200 milioni di 70 milioni per l’anno 2018, di 50 milioni per il 2019 e di 40 milioni a regime: che servono per incrementare la voce generalizzata della retribuzione professionale (RP), anche per i docenti con incarico a tempo determinato sino al 30 giugno o al 31 agosto.
Sono, queste ultime, risorse che si aggiungono a quelle del c.d. fondino di cui alla legge di stabilità per il 2018 (dieci milioni per il 2018, dieci per il 2019, dieci per il 2020) e a quelle detratte – stabilmente, a decorrere dall’a.s. 2018/19 – dal selettivo fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: tutte parimenti generalizzate allo scopo di garantire al personale della scuola l’incremento medio mensile lordo di 80 euro, susseguente all’Intesa del 30 novembre 2016 tra la Funzione Pubblica e le confederazioni CGIL-CISL-UIL.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 165/01, come integrato dal Decreto Legislativo 75/17
Legge 107/15 sulla Buona Scuola
CCNL Scuola del 29 novembre 2007


Grazie infinite Barbara! Un abbraccio virtuale