Quanti mazzi per giocare a poker

  1. Baccarat Cos è: Il RTP per Egyptian Dreams Deluxe è 96,7%.
  2. Gioco Online Rummy - Da NetEnt e Evolution Gaming a Relax Gaming, Pragmatic Play, Microgaming, iSoftBet e molti altri, sei assicurato un'esperienza di gioco di prim'ordine su questa piattaforma.
  3. Slot Machine Gratis Senza Soldi: Se avete mai visto il Belmont Stakes, Kentucky Derby, o Preakness, si sa che le corse di cavalli big time sono un affare stravagante.

Trucchi per vincere il lotto

Giochi In Linea Gratuiti Slot Machine
Non v'è alcun limite al numero di applicazioni si scommette con entrambi come la registrazione per un account è gratuito.
Gioca Cool Jewels Gratis Senza Scaricare
La nostra guida completa al bingo gergo vi farà chattare con fiducia e giocare come un professionista in pochissimo tempo.
In primo luogo, youll bisogno di un totale di 84 punti al fine di segnare il bonus nella sezione superiore.

Trucchi per vincere alle slot machine

Keno Gioco Online
Con ipnotizzante gioco d'azzardo caratteristiche, questo incredibile slot machine è sicuramente la pena di provare.
Guadagnare Con Roulette
Prova un po di pratica gira anche per te stesso tramite la demo gratuita di Book of Destiny Slot integrata nel nostro articolo.
Migliori Slot Egt

Cinture di sicurezza

Ma che colpa abbiamo noi?

 di Giulia Rella

(docente di sostegno nella scuola secondaria di I grado)

In data 3 febbraio 2016, io, come molti colleghi, abbiamo letto con indignazione la Nota n. 674 del Miur, relativa alle misure di sicurezza durante i viaggi d’istruzione.
Numerosi articoli sono stati scritti al fine di commentare e chiarire la circolare ed il vademecum pubblicati dal ministero, fra i più puntuali ricordo il contributo di F. Scrimitore dal titolo “Road map per i viaggi di istruzione”.
Nel mese di marzo, il ministero ha specificato mediante faq (frequently asked questions) che la nota citata non attribuisce nuove responsabilità a docenti e insegnanti in merito allo stato dei mezzi di trasporto e alla condotta del conducente, ma li esorta, in nome del naturale senso civico che dovrebbe animare ogni cittadino, a segnalare alla polizia stradale eventuali problematiche del mezzo o comportamenti scorretti del conducente.
Ciò che in questo contributo vorrei chiarire non sono gli aspetti che la faq ha già affrontato ma quelli che ha lasciato oscuri, in particolare la responsabilità riguardo all’uso delle cinture di sicurezza sui bus da parte degli alunni. Tale contributo non è scritto per semplice pedanteria, ma nasce dall’incertezza che ancora aleggia fra i docenti e spesso fra i dirigenti, i quali ritengono che sia compito del conducente controllare l’utilizzo dei sistemi di ritenuta, anche quando i passeggeri sono minori.
Il vademecum, pubblicato insieme alla suddetta nota ministeriale, a tal proposito dice che “ Se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli (…) Se il mancato uso riguarda un minore, ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo”. Ciò non è una novità, infatti in nota viene fatto esplicito rinvio al Codice della strada, art. 172, comma 10. Partiamo dunque da qui. L’uso delle cinture di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto, durante le visite guidate dei nostri alunni, è di nostra competenza, pertanto è meglio analizzare con attenzione la normativa.
Il Codice della strada nel 2002 ha recepito la normativa europea, secondo la quale il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria M1(1) (minibus) hanno l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini (adattatore o seggiolino), adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Dall’analisi della nota del vademecum sopra citata pare si possa dedurre che, se il mezzo di trasporto non è dotato di sistemi di sicurezza, l’obbligo di allacciare le cinture agli alunni decade, anche se non si specifica quale tipo di mezzo vettore possa non esserne dotato. La possibilità di non trovare sistemi di ritenuta a bordo può verificarsi solo su mezzi immatricolati prima del 15 giugno 1976, poiché da questa data in poi è divenuta obbligatoria la loro predisposizione sin dall’origine, con specifici punti di attacco (2); pertanto, se dovessimo accompagnare i nostri alunni su autobus senza cinture, certamente si tratterebbe di veicoli di vecchia costruzione, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente. Come spesso accade nel nostro Paese, ci troviamo in presenza di una deroga che contraddice la norma la quale, al contrario, conferma l’obbligatorietà dell’uso delle cinture sui mezzi più grandi e così recita: “Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 (3) ed M3 (4) devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini( seggiolini o adattatori), eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1”. Per bambini si intendono quelli che non hanno raggiunto i tre anni di età o hanno superato tale limite anagrafico, ma ancora non hanno raggiunto l’altezza di 1,50 m.


Il sito della polizia municipale di Brindisi chiarisce in modo ancor più puntuale i rapporti di peso/altezza e i sistemi di ritenuta: “ Al raggiungimento dell’altezza di 1,50 m. o del peso limite di omologazione dei dispositivi di ritenuta (Kg.36), i bambini saranno considerati alla stregua degli adulti e dovranno indossare le normali cinture di sicurezza come questi ultimi” (5).
Partiamo dunque? Ancora no, ipotizziamo infatti che un nostro alunno si trovi seduto su un sedile con cinture di sicurezza non funzionanti. A tal punto pare corretto seguire le indicazioni del vademecum che ci esortano a chiedere l’intervento della polizia stradale poiché i dispositivi di sicurezza del mezzo non sono adeguati. Qualora decidessimo di non telefonare per evitare ritardi nella partenza, è utile sapere che la Sentenza della Corte di Cassazione n. 1769 (6) dell’ 8 febbraio 2012 così recita : “La scuola deve valutare, in sede di organizzazione del viaggio e successivamente sul posto, l’assenza di rischi o di pericoli per gli studenti nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasposto prescelti”; il punto 5.1.2. della sentenza afferma che: “Poiché l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”. La sentenza or ora citata si riferisce al giudizio della Suprema Corte riguardante il caso di una studentessa sedicenne di Udine che, in gita scolastica, scavalcò il parapetto del suo balcone per raggiungere la terrazza dell’albergo. Giunta sul solaio, non illuminato e privo di strutture di contenimento, l’incauta fanciulla precipitò rovinosamente al suolo, riportando lesioni permanenti. La Corte di Cassazione accolse la sua richiesta risarcitoria, condannando gli insegnanti e la scuola e motivando così la sentenza:
“ E’ l’istituzione scolastica a dover valutare preliminarmente l’assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell’espletamento di un viaggio; solo in tal modo l’Istituzione può dimostrare di aver tenuto una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex-ante, a garantire la sicurezza dell’alunno pure durante l’espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica” (7).
Bene, ora, consapevoli delle nostre responsabilità, saliamo sul bus e ci accertiamo che tutti i nostri alunni siano assicurati e partiamo, attenzione però, c’è un’altra responsabilità che ci attende e questa potrebbe essere insidiosa poiché non citata nel vademecum. Affinché il mio pensiero appaia chiaro, riporto integralmente il comma 7 dell’art 172 del Codice della strada, seguito dalla sintesi dello stesso comma operata dal vademecum.
Art 172, comma 7. “I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.”
Vademecum, pag. 3 “Se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza, i passeggeri
devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo “.
Il vademecum tralascia una importante parte del comma ( evidenziata con la sottolineatura ) e dà per scontato che i nostri alunni prestino attenzione alle immagini; non solo, ma presuppone anche che gli stessi sistemi di informazione a bordo siano presenti e funzionanti. Il legislatore, in modo più lungimirante, evidenzia che tale informazione può essere fornita dal capogruppo che, ovviamente, nel caso di una visita guidata, è senza dubbio il docente. Personalmente ritengo che tale informazione debba essere fornita dal docente per motivazioni di ordine sia educativo – trasmettere all’alunno l’importanza della sicurezza sui mezzi di trasporto, il rispetto delle regole ed il valore della vita – sia normativo. In conclusione, riporto l’opinione dell’avvocato F. Paladini, il quale ha pubblicato un approfondito articolo sul caso appena citato e che conferma quanto da me sostenuto: “I minori possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi se lasciati in balia di se stessi, all’istituzione scolastica è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo” (8).
Dunque, se crediamo veramente al valore didattico ed educativo delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, dobbiamo, in primis, cercare aziende di trasporto affidabili, in grado di fornire mezzi di recente costruzione che possano dare garanzie di sicurezza ai nostri alunni, educare i ragazzi al rispetto del Codice della strada e ricordare che le sentenze ci obbligano a scegliere le aziende di trasporto in virtu’ del principio di diligenza preventiva ribadito dal vituperato, ma sicuramente utile, vademecum: “Nella scelta dell’impresa di trasporto, troppo spesso condizionata da considerazioni esclusivamente di ordine economico, deve essere osservata una procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi, avendo cura di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza.”
Note
(1) M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; Art 47 Classificazione dei veicoli
(2) http://www.poliziadistato.it/articolo/515-Cinture_di_sicurezza_e_casco/
(3) M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t
(4) M3:veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t
(5) http://www.comune.brindisi.it/poliziamunicipale/component/content/article/2-attivita/6-i-sistemi-di-ritenuta-per-bambini-obblighi-ed-esenzioni.html
(6) http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Cass.-1769-2012.pdf
(7) “ A seguito di una sentenza della Corte di Cassazione la scuola risponde della sicurezza delle strutture utilizzate per le gite. Breve inchiesta sulla situazione della sicurezza nei viaggi scolastici.” A. Sebastianelli. Pais (Periodico Amministrativo delle istituzioni scolastiche). Gruppo Spaggiari s.p.a.
(8) F. Paladini “Infortuni durante i viaggi d’istruzione e responsabilità delle scuole: la cassazione va verso un’ipotesi di responsabilità oggettiva?” Pais (Periodico Amministrativo delle itituzioni scolastiche). Gruppo Spaggiari Spa

SCARICA QUI LA VERSIONE PDF

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *