Codice dei contratti pubblici: regole per le gare telematiche
Esiste una soglia minima di spesa che obbliga la scuola a ricorrere alla procedura telematica per l’affidamento delle forniture?
Abstract
L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, a partire dal 18 ottobre 2018, obbliga le “stazioni appaltanti”, gli enti che, cioè, affidano appalti, forniture e/o servizi ad aziende terze, a seguire esclusivamente la procedura telematica per le comunicazioni con i fornitori. L’autore del quesito chiede se c’è una soglia minima di spesa che vincola le istituzioni scolastiche all’applicazione della suddetta procedura.
Nel recepire la Direttiva dell’Unione Europea n. 2014/27/EU, il Decreto Legislativo n. 50, del 18 aprile 2016 (Codice degli appalti), novellato diverse volte e, da ultimo, dalla Legge 21 dicembre 2017, n. 205, al secondo comma dell’art. 40, ha previsto quanto segue: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.
L’autore del quesito ha chiesto di sapere per quale importo le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di fare ricorso alle gare telematiche.
Il quesito fa parte di una serie di analoghe interrogazioni, che verosimilmente sono state rivolte da stazioni appaltanti al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Lo si deduce dal fatto che, qualche minuto dopo che alla Rivista è stato recapitato il quesito sopra citato, è apparso sullo schermo del computer del redattore il comunicato del Presidente della predetta Autorità, che si riporta di seguito:
“Sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1000 auro.
In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, comma 2, del Codice, sia consentito, per gli affidamenti inferiori a 1000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296”.
L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.
Per obbligo di completezza, si trascrive anche il comma 450 dell’art. 1 della citata legge n. 296 del 2006.
“450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328,comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, linee-guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”.

