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Come organizzare il pronto soccorso esterno alla Scuola?

ABSTRACT

Le modalità con le quali deve essere assicurato l’intervento di pronto soccorso esterno al Convitto, annesso ad un Istituto di istruzione secondaria superiore,  debbono essere inserite  nel Piano di Primo Intervento, con la specificazione di tutte le procedure previste per il primo soccorso interno, che spetta al personale della scuola, assegnatario delle competenze dell’ Addetto al Primo Soccorso.

Nel Regolamento per l’assistenza sanitaria nel Convitto annesso ad un Istituto Omnicomprensivo si legge che all’infermiere competono la prenotazione delle visite e degli esami clinici per i convittori, nonchè l’accompagnamento nelle strutture ospedaliere, come in quelle non ospedaliere, delle persone della scuola che ne abbiano bisogno. Inoltre, “l’infermiere deve provvedere, in caso di infortunio o di malessere, immediatamente, entro il proprio orario, alla prima assistenza ed all’eventuale accompagnamento alla struttura ospedaliera”.

La disposizione del regolamento appena trascritta ha fatto nascere dei dubbi nel Direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’Istituto summenzionato; tali dubbi sono stati espressi nei termini che seguono.

  • L’infermiere, nei casi sopra indicati, è legittimato ad accompagnare l’alunno convittore presso la struttura ospedaliera?
  • Può farlo da solo o accompagnato da un istitutore o da un docente ?
  • Deve utilizzare il mezzo di trasporto dell’Istituto  o può anche utilizzare il mezzo proprio?
  • In caso di infortunio con il proprio mezzo di trasporto, quali responsabilità possono ricadere sull’Istituzione scolastica ?

Dopo una prima lettura delle predette domande, si potrebbe pensare che le conseguenti risposte più esaustive potrebbero essere tratte dalla rilettura delle disposizioni normative vigenti in materia. Ed il pensiero andrebbe immediatamente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, risalente al 29 novembre 2007, il quale è tuttora vigente perché il comma 10 dell’art. 1 del nuovo CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca  ha stabilito che:

“ Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”.

Orbene, in corrispondenza del profilo professionale di infermiere – Area B -, che  è  riportato nell’allegato al predetto CCNL del 2007, si leggono le seguenti competenze: 

“Organizzazione e funzionamento dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte”.

Si intuisce subito che le proposizioni trascritte non aiutano granché nell’impresa che ci si è proposti, perché quelle funzioni si riferiscono essenzialmente al nucleo squisitamente tecnico-professionale dell’infermiere e non lambiscono neppure marginalmente le competenze che l’ordinamento assegna all’infermiere del Convitto nel contesto specifico degli interventi di primo soccorso.

 Diventa perciò necessario far ricorso  al Regolamento per l’assistenza sanitaria al personale discente del convitto, adottato dal Consiglio di Istituto, dal quale, peraltro, si presume che siano state tratte le proposizioni già citate e che, comunque, si ribadiscono:

 “L’infermiere delle provvedere, in caso di infortunio o di malessere, immediatamente, entro il proprio orario, alla prima assistenza ed all’eventuale accompagnamento alla struttura ospedaliera”.

Ciò detto, si può ragionevolmente ritenere che l’obbligo posto a carico dell’infermiere dell’ Istituto di cui si sta trattando, di provvedere  “alla prima assistenza”, sia conseguente alla assegnazione allo stesso infermiere della funzione di “Addetto al primo soccorso”. Del resto, che all’infermiere dei convitti annessi a scuole siano spesso assegnate le competenze di Addetto al primo soccorso lo conferma un veloce riscontro via Internet delle pagine dei Piani di primo soccorso dei predetti Istituti con  annesso Convitto. Appare del tutto scontato, infatti, che il profilo professionale di infermiere comprenda non poche delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività di primo intervento. 

A prescindere, però, dalla supposta assegnazione della qualifica pro–tempore di  Addetto al primo soccorso all’infermiere nell’ Istituto Omnicomprensivo al quale il quesito si riferisce, si deve dare atto che l’efficacia giuridicamente cogente, che l’ordinamento scolastico nato dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 attribuisce al potere regolamentare di ogni istituzione scolastica, conferisce il valore di obbligo giuridico alle proposizioni che si riportano nuovamente: “L’infermiere deve provvedere, in caso di infortunio o di malessere, immediatamente, entro il proprio orario, alla prima assistenza ed all’eventuale accompagnamento alla struttura ospedaliera”.

Per quel che riguarda, poi, la domanda diretta a sapere se, per il necessario soccorso dell’infortunato presso una struttura esterna alla scuola, l’infermiere sia legittimato a farsi accompagnare da un istitutore o da un insegnante, si dovrà tener conto di quanto sia stato prescritto nel Piano di Primo Soccorso dell’Istituto. In tale piano, infatti, saranno state  precisate le procedure che dovranno essere seguite per organizzare il primo soccorso. Similmente si dovrà aver riguardo alle prescrizioni che saranno state impartite agli Addetti al primo soccorso nelle ore di formazione del corso, al quale essi obbligatoriamente avranno partecipato.

Si può ora dare  un estemporaneo cenno alla procedura di primo soccorso esterno che è prevista nei casi gravi ed urgenti, per la cui  identificazione – che non potrà non esser nota ai partecipanti al predetto corso di formazione – viene fatto riferimento ai Codici Colore Gravità,  inseriti nel Decreto del Ministero della Sanità del 15 maggio 1992. Come è abbastanza noto agli addetti ai lavori, i predetti codici sono articolati in quattro categorie:

· codice rosso: molto critico, pericolo di vita, priorità massima;

· codice giallo: mediamente critico, possibile pericolo di vita;

· codice verde: poco critico, prestazioni differibili;

· codice bianco: non critico, pazienti non urgenti.

Normalmente, quando, sulla scorta del background professionale acquisito nel corso di formazione, l’Addetto al primo soccorso riterrà che si debba ricorrere al soccorso esterno all’istituto, chiamerà il Pronto Soccorso Esterno, componendo il numero telefonico 118. 

Soltanto se, sulla base della valutazione di tutti i dati disponibili sulla gravità delle condizioni dell’incidentato, e soprattutto sulla scorta di quel che sarà stato convenuto nel corso dell’indispensabile  colloquio telefonico con i sanitari del 118, la scuola ritenesse necessario trasferire l’infortunato in struttura sanitaria esterna alla scuola stessa, utilizzando  un mezzo di trasporto privato, o, comunque, non attrezzato per l’assistenza medica in itinere, ebbene, soltanto in tale ipotesi  il Dirigente scolastico potrà autorizzare il trasporto esterno, che, naturalmente, dovrà essere disposto con le cautele richieste e normalmente note al personale addetto al primo soccorso scolastico. Tra queste cautele vi sarà anche la valutazione sulla opportunità-necessità che ad assistere l’infortunato in itinere sia uno, o più d’uno, dei dipendenti scolastici, ivi compreso l’infermiere dell’Istituto.

Naturalmente, la determinazione assunta dal Dirigente scolastico al riguardo costituirà titolo sufficiente per dar legittimità a tutta la procedura adottata. 

Infine, per quel che concerne le ultime due domande che compongono il quesito -“Deve utilizzare il mezzo dell’Istituto  o può utilizzare il mezzo proprio?” , “In caso di infortunio con il proprio mezzo, quali responsabilità possono ricadere sull’istituzione scolastica ?” -, si dovrà aver riguardo al livello di gravità che caratterizza la situazione di infermità dell’infortunato da soccorrere.

Soltanto se il contesto generale, compresa la distanza della sede del Convitto dalla struttura desterna, non consentisse di assicurare il necessario soccorso mediante l’ambulanza attrezzata del Servizio Sanitario Nazionale, o privata, sarà considerato legittimo effettuare il trasferimento dell’infortunato col mezzo di trasporto dell’Istituto scolastico e, se l’Istituto non ne disponesse, anche con mezzo di trasporto privato. Lo stato di accertata, assoluta necessità di soccorrere all’esterno l’incidentato, pena un suo danno grave ed irreparabile, darebbe legittimità alla soluzione adottata. E’ palese, infine, che l’assicurazione obbligatoria RCA, prevista dalle leggi vigenti,  tutela le persone dai possibili danni in itinere.

RIFERIMENTI NORMATIVI

C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29 novembre 2007

C.C.N.L. – Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto del Ministero della Sanità 15 maggio 1992

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