Come valutare il servizio pre-ruolo di un ATA?
Quali esperienze maturate prima dell’immissione in ruolo sono utili ai fini della ricostruzione di carriera?
Abstract
Il servizio prestato da un dipendente ATA prima dell’immissione in ruolo, in qualità di Lavoratore Socialmente Utile, è ammesso a valutazione in sede di ricostruzione di carriera e nel contesto del procedimento di mobilità?
Dovendo valutare nella graduatoria interna di istituto i titoli di un collaboratore scolastico proveniente dalla categoria LSU – Lavoratori Socialmente Utili –, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di un’istituzione scolastica ha chiesto di sapere se il servizio che il dipendente ha svolto prima dell’immissione nel predetto profilo professionale di collaboratore scolastico sia valutabile come servizio pre-ruolo, oppure se sia riconoscibile soltanto nel procedimento di mobilità professionale.
Si risponde dopo aver verificato che la Sezione IV del Capo III – Titolo I – Parte III – del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla scuola, approvato con il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, relativa al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, nei suoi articoli include soltanto:
art. 485 – il personale docente;
“ 486 – il personale direttivo;
“ 487 – il passaggio ad altro ruolo;
“ 488 – il riconoscimento dei servizi prestati per opera di assistenza nei Paesi in via di sviluppo.
Pertanto, la risposta è negativa.
Rispondendo, infine, ad un’incidentale, specifica domanda dell’autore del quesito, si precisa che i servizi valutabili nel procedimento per la mobilità sono indicati nella tabella E, allegata al Contratto Collettivo Integrativo Nazionale valido per il triennio 2022/23, 2023/24; 2024/25.
Tale tabella non include fra il servizio valutabile quello prestato in qualità di LSU prima dell’immissione in ruolo nel suddetto profilo professionale.
Riferimenti normativi
DLgs.16 aprile 1994, n. 297
CCIN 2022/2025

