Composizione del Consiglio di classe
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda la composizione del Consiglio di classe convocato per la valutazione infraquadrimestrale degli alunni.
Il quesito è stato formulato da un insegnante che impartisce in una scuola media, ad alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, una disciplina alternativa al predetto insegnamento. Nella scuola in cui il docente insegna si stanno tenendo delle riunioni dei Consigli di classe: si tratta delle riunioni che, per ormai consolidata tradizione, si tengono nel medio termine dei due quadrimestri, nei quali la gran parte dei Collegi dei docenti ripartiscono le attività didattiche dell’intero anno. Con queste iniziative i Consigli di classe si propongono di informare le famiglie, oltre che gli alunni, sui livelli di apprendimento e di comportamento raggiunti dai discenti nel corso del bimestre. Tali livelli vengono registrati nelle ben note pagelline, che si consegnano ai genitori.
Sia detto incidenter tantum che l’adozione, ormai generalizzata, del registro elettronico del professore, con la connessa possibilità che i singoli genitori vi accedano per rilevare anche quotidianamente i voti assegnati alle interrogazioni ed ai compiti scritti dei figli, ha sottratto alla pagellina molta della rilevanza che tale documento aveva in passato.
Orbene, l’autore del quesito ha chiesto di sapere se, in occasione di tali riunioni ricognitivo-valutative, il Consiglio di classe conserva la medesima qualifica di collegio perfetto che ha quando si riunisce per gli scrutini intermedi (quadrimestrali) e finali, con la conseguenza che, se conservasse tale qualifica, non potrebbe operare se non con la totalità dei suoi componenti, anche quando redige le pagelline.
Si risponde alla luce delle disposizioni normative contenute nel Regio–decreto 6 maggio 1925, n. 653, nel Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con D.P.R. n. 297 del 16 aprile 1994, nel Regolamento sulla valutazione, emanato con il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 e nel Regolamento sull’autonomia scolastica, approvato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
La giurisprudenza ha ritenuto da sempre che i collegi giudicanti sono organi perfetti, sicché il loro quorum funzionale deve coincidere con il quorum strutturale. I componenti titolari del Consiglio di classe, quando tale organo svolge funzioni giudicanti, o comunque valutative, deve essere in numero corrispondente esattamente ai suoi componenti istituzionali. Lo si può rilevare anche dal disposto dell’art. 79 del predetto Regio-decreto n. 653/1925, il quale dispone che: I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e si esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Poiché la valutazione deve riguardare, ovviamente, tutte le materie del piano di studi, ne consegue che deve parteciparvi la totalità degli insegnanti che compongono il Consiglio di classe.
Ne discende un’ulteriore considerazione che rappresenterà la risposta al quesito. In tutti i casi nei quali il Consiglio di classe viene chiamato a valutare gli alunni, tale organo deve operare con la presenza di tutti i suoi componenti, rappresentanti dei genitori esclusi.
Ci si dovrà chiedere, a tal riguardo, se quando si riunisce a conclusione del bimestre, per comporre l’informativa infraquadrimestrale, redigendo le pagelline, il Consiglio di classe è chiamato a compiere attività di valutazione istituzionale; ci si dovrà interrogare, cioè, per sapere se la valutazione che si conclude con la redazione delle pagelline sia giuridicamente valida a fini ben determinati da norme giuridiche.
I testi normativi sopra citati non contemplanomai tal genere di scadenze valutative, né tantomeno parlano di pagelline.
L’art. 4 del citato Regolamento sull’autonomiadel 1999, al 4° comma, così recita: Nell’eserciziodell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale, e i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche, rispetto agli obiettivi prefissati.
In applicazione della trascritta disposizione regolamentare, il comma 5 dell’art.1 del su menzionato Regolamento sulla valutazione dispone: Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto dei principi della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa.
Le due norme regolamentari appena trascritte danno la facoltà al Collegio dei docenti di elevare a norma giuridica la redazione delle pagelline in fraquadrimestrali da parte del Consiglio di classe, insieme con le propedeutiche attività valutative dello stesso organo.
Ne consegue che in tutti i casi in cui la valutazione infraquadrimestrale sia stata prevista dal Collegio dei docenti, ai sensi delle citate norme, il Consiglio agirà come organo perfetto, con la partecipazione di tutti i suoi componenti, fra i quali rientra, ovviamente, anche l’insegnante della materia alternativa all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che se ne avvalgono.
Allo stesso modo agirà il Consiglio di classe convocato per valutare il comportamento disciplinare d’uno studente; trattandosi di funzione para-giudicante, il Consiglio dovrà espletarla con il plenum dei suoi componenti.

