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Composizione di classe con alunno disabile

Da quanti alunni può essere composta una classe di prima media di cui faccia parte uno studente disabile? AbstractUna classe prima di istituto di istruzione secondaria di primo grado, che accolga un alunno in situazione di disabilità, può essere composta da un numero complessivo di alunni  compreso fra 22 e 25 quando il Piano educativo individualizzato non abbia escluso tale possibilità ed abbia, invece, posto, come condizione di efficacia delle attività didattiche di sostegno, il limite massimo di 22 alunni per la classe.

 

All’insegnante di materie letterarie, impegnato in una classe di scuola secondaria di primo grado con 25 alunni, non sembra legittima la composizione numerica della sua classe, per il fatto che uno degli alunni versa in situazione di disabilità, regolarmente certificata. Sapevo bene – scrive il docente – che, in base  al DPR n. 89 del 2009, il numero massimo di alunni iscritti in una prima media, a fronte della presenza di un alunno certificato h con legge 104/1992, deve essere 22. C’è un’altra fonte normativa –  conclude  il docente – che permette al dirigente scolastico di fare classi come la mia di 25 alunni, a fronte della presenza di un alunno h?”.

 

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Si può rispondere al quesito citando, in primo luogo, l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il cui  secondo comma così recita:

Le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità, sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.

Tuttavia, le proposizioni che completano il testo del comma citato hanno un valore limitativo del significato che si trae dalla lettura dI quelle già riportate, perché pongono  precise condizioni alla possibilità che la prima classe, che accolga  un alunno in situazione di disabilità, possa essere costituita da non più di 20 alunni. Infatti vi si legge: purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie  e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.

Se ne può trarre una prima conclusione: se nel PEI – piano educativo individualizzato – non è stato elaborato un preciso progetto di integrazione scolastica, che preveda la limitazione a 20 del numero di alunni della classe, ben potrà essere ritenuta legittima la coesistenza, nella medesima classe, di un alunno disabile con altri 24 normodotati.

Autorizza tale conclusione anche l’inciso “di norma” che si legge nelle trascritte prime proposizioni dell’art. 5 del D.P.R. citato, il quale non esclude che vi possano essere situazioni particolarmente significative, riferibili evidentemente al livello di gravità della disabilità dell’ alunno, che consentano la sua integrazione scolastica  anche in una classe composta da più di 20 alunni.

Appare, infine, utile un’ulteriore precisazione in relazione al testo del quesito, nel quale il suo autore indica il numero 22, in luogo del numero 20, quale limite massimo  di alunni per classe con un alunno disabile.

Per la composizione delle classi bisogna tener presente il DPR n. 89 del 2009. Sono previste deroghe

Il già citato D.P.R. n. 81 del 2009, al primo comma dell’art. 4, prevede che si possa derogare al limite minimo o massimo del numero di alunni per classe, al solo scopo di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo per quanto possibile gli scostamenti fra il numero delle classi previsto nell’organico di diritto – operazione che, come è noto, avviene nei mesi invernali, subito dopo la conclusione delle iscrizioni –  e quello delle classi che poi dovranno essere confermate nell’organico di fatto. Secondo la norma citata, tale scostamento non può superare il 10 per cento del numero di alunni, sulla cui base sarà stato costituito l’organico di diritto.

Si può fare l’esempio di una scuola secondaria di primo grado, il cui organico di diritto comprenda 10 prime classi, previste perché gli alunni iscritti in febbraio erano 250. La scuola manterrà 10 prime classi dal settembre successivo, anche se vi sarà un incremento di 25 alunni, raggiungendo così il totale di 275 frequentanti.  Parimenti resteranno 10 prime classi anche se i frequentanti si ridurranno a 225.

Allo stesso modo, in una scuola, il cui organico di diritto comprenda 5 classi con 5 alunni in situazione di disabilità, ciascuna delle quali sia formata da 20 alunni, non si potranno produrre variazioni nel numero delle classi se il numero complessivo degli alunni, in settembre, salirà a 110 o  scenderà a 90.

Similmente,  l’organico di diritto di una scuola che comprenda una sola classe di 20 alunni, fra i quali uno in situazione di disabilità, potrà legittimamente essere confermato, anche se a settembre il numero complessivo dei suoi alunni frequentanti aumenterà del 10 per cento, divenendo 22.

Pertanto, rispondendo definitivamente al quesito, si afferma che la formazione della classe con 25 alunni, di cui uno in situazione di disabilità, sarebbe viziata soltanto se il PEI dell’alunno predetto avesse previsto la necessità di non far superare il limite di 22 alunni, per non pregiudicare il buon esito del suo piano di integrazione scolastica.

 

Fonti normative

D.P.R. n. 81/2009

 

 

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