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Concessione d’uso dei locali scolastici

di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto dal Dirigente di un Istituto di istruzione secondaria di II grado, riguarda il regolamento per la concessione d’uso dei locali scolastici.

Nel regolamento, adottato dal Consiglio d’istituto, è stata prevista la corresponsione di un contributo con il quale la scuola potrà contribuire a ristorare il personale ausiliario per le attività di apertura e di chiusura degli accessi all’istituto, per la vigilanza dei locali impegnati e per gli interventi di ordinaria manutenzione. In questo contesto, il regolamento scolastico prevede che sia stipulata una convenzione fra il Dirigente scolastico e il responsabile dell’associazione che utilizzerà gli ambienti scolastici.
L’Amministrazione Provinciale ha ritenuto che il predetto regolamento ecceda le funzioni che l’ordinamento assegna al Consiglio di istituto ed ha definito quel regolamento affetto da nullità per difetto assoluto di competenza.
Il Dirigente scolastico ha chiesto al riguardo il parere di Scuola e Amministrazione.
Innanzitutto si rileva che il 4° comma dell’art. 96 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla scuola, approvato con il noto D.P.R, 16 aprile 1994, n. 297, così dispone:
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
Il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ha confermato sostanzialmente le trascritte proposizioni con il suo art. 139, il quale, alla lettera d) del comma 1, assegna alla Provincia, in termini molto generali, la funzione di emanare un Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature di intesa con le istituzioni scolastiche.
Se ne deve trarre la conclusione che compete all’Amministrazione Provinciale la redazione e l’emanazione del testo dell’atto amministrativo che consentirà alle associazioni ed agli enti esterni al sistema scolastico statale di utilizzare gli ambienti della scuola per svolgere attività di interesse culturale, sociale, civile e, quindi, anche sportivo.





L’Amministrazione Provinciale, però, non può provvedere in solitudine alla predisposizione del regolamento, perché sulle modalità di utilizzazione dei locali scolastici tale Ente, forse ancora non per moltissimi mesi, deve acquisire non il semplice parere dell’Istituto scolastico interessato. La norma citata, infatti, pretende che la Provincia acquisisca l’assenso della scuola sulle modalità di utilizzazione degli ambienti assegnati permanentemente alla scuola stessa. Forse sarà pleonastico dirlo, ma non sarà male notare che qualunque dizionario della lingua italiana definisce l’assenso come il consenso di un terzo che condiziona la validità di un atto emanato da altri.
Del resto, è il senso comune che suggerisce di ritenere che sarebbe irrealistico un regolamento, riguardante le modalità d’ uso di ambienti scolastici concessi per un tempo non limitato alla scuola, che venisse demandato alla competenza esclusiva dell’Ente locale. Appare ovvio che, prima di fissare per regolamento le modalità d’uso dei locali scolastici, l’amministrazione dell’’Ente locale proprietario dei locali stessi dovrà tener conto delle esigenze funzionali proprie della scuola interessata, nonché di quelle del personale non docente tenuto alla vigilanza sul buon uso dei locali scolastici.
Si deve, comunque, dare atto che la materia in esame presenta qualche profilo di complessità storica, dovuta al succedersi di diverse disposizioni emanate nel tempo.
Il primo intervento legislativo lo ha fatto il primo (aveva il n. 416 e la data del 31 maggio 1974) dei decreti delegati, noti con il nome del Ministro proponente, Malfatti: l’articolo 15 del citato D.P.R. assegnava al Consiglio scolastico provinciale la competenza a determinare i criteri generali per l’utilizzazione, al di fuori dell’orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole.
In non rapida successione, l’art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977, dopo aver ribadito quel che aveva previsto il già citato decreto delegato Malfatti, ha aggiunto che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del consiglio di circolo o di istituto, nel rispetto del criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
Dall’agosto del 1977, pertanto, il procedimento per la concessione temporanea dei locali scolastici ha visto la compartecipazione di tre organi: l’Ufficio scolastico provinciale, al quale è stata assegnata l’individuazione dei criteri generali di uso dei locali; il Consiglio di circolo o di istituto, chiamato a dare l’assenso alla concessione effettiva dell’autorizzazione all’uso dei locali; infine, l’Ente locale (la Provincia per gli edifici degli istituti del II ciclo, il Comune per quelli del primo ciclo), al quale è stata assegnata la competenza alla emanazione del provvedimento finale di autorizzazione.
Il già citato art. 96 del Testo Unico, approvato con D.P.R. 16/4/1994, n. 297, ha confermato la suddetta procedura.
Infine, il menzionato art. 139 del Decreto legislativo n. 112 del 1998 ha dato un’ulteriore conferma, con l’unica differenza, peraltro non essenziale, rispetto al Testo Unico del 1994, consistente nella sostituzione della parola assenso con la parola intesa.
E’, quindi, assodato che il provvedimento autorizzativo all’uso della palestra spetta all’Amministrazione Provinciale, la quale potrà emetterlo dopo aver raggiunto l’intesa, cioè l’accordo, con il Dirigente della scuola interessata.
Nulla vieta, ovviamente, che l’Amministrazione Provinciale adotti un proprio regolamento, nel quale definisca la procedura che dovrà essere seguita per fissare le modalità di presentazione delle domande di utilizzazione dei locali scolastici da parte delle associazioni, private o pubbliche che siano.

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