• sabato , 20 Aprile 2024

Concessione d’uso dei locali scolastici

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto dal Dirigente di un Istituto di istruzione secondaria di II grado, riguarda il regolamento per la concessione d’uso dei locali scolastici.

Nel regolamento, adottato dal Consiglio d’istituto, è stata prevista la corresponsione di un contributo con il quale la scuola potrà contribuire a ristorare il personale ausiliario per le attività di apertura e di chiusura degli accessi all’istituto, per la vigilanza dei locali impegnati e per gli interventi di ordinaria manutenzione. In questo contesto, il regolamento scolastico prevede che sia stipulata una convenzione fra il Dirigente scolastico e il responsabile dell’associazione che utilizzerà gli ambienti scolastici.
L’Amministrazione Provinciale ha ritenuto che il predetto regolamento ecceda le funzioni che l’ordinamento assegna al Consiglio di istituto ed ha definito quel regolamento affetto da nullità per difetto assoluto di competenza.
Il Dirigente scolastico ha chiesto al riguardo il parere di Scuola e Amministrazione.
Innanzitutto si rileva che il 4° comma dell’art. 96 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla scuola, approvato con il noto D.P.R, 16 aprile 1994, n. 297, così dispone:
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
Il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ha confermato sostanzialmente le trascritte proposizioni con il suo art. 139, il quale, alla lettera d) del comma 1, assegna alla Provincia, in termini molto generali, la funzione di emanare un Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature di intesa con le istituzioni scolastiche.
Se ne deve trarre la conclusione che compete all’Amministrazione Provinciale la redazione e l’emanazione del testo dell’atto amministrativo che consentirà alle associazioni ed agli enti esterni al sistema scolastico statale di utilizzare gli ambienti della scuola per svolgere attività di interesse culturale, sociale, civile e, quindi, anche sportivo.




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