Concorso a premi per le scuole
Una competizione tra istituti scolastici, con premi in denaro e gadget tecnologici: come strutturare la proposta perché venga accolta dalle scuole?Di Fabio Scrimitore
Abstract
Una fondazione Onlus intende istituire un concorso a premi, riservato agli studenti delle scuole secondarie della Regione in cui opera. La seguente risposta a quesito chiarisce chi debbano essere gli interlocutori della fondazione e quali caratteristiche debba avere il concorso per essere connesso alle finalità formative dell’istituzione scolastica.
Al Responsabile della fondazione che intende premiare con somme in denaro, computer, tablet etc. gli studenti che risulteranno vincitori di un concorso, si può assicurare che potrà avanzare la sua proposta direttamente ai Dirigenti Scolastici delle scuole della sua regione. Potrà farlo perché il Regolamento sull’autonomia scolastica, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, contiene un articolo, esattamente il 14, che, al 6° comma, ha liberato tutte le scuole da ogni vincolo o autorizzazione che non siano espressamente previsti da leggi, regolamenti, decreti ed ordinanze; vi si legge infatti: “Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15”.
L’articolo 15 appena citato, peraltro, non incide sulla predetta autonomia decisionale delle scuole, perché si limita ad escludere soltanto alcune funzioni, il cui svolgimento è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di loro competenza.
Sono, quindi, escluse dalle attribuzioni delle scuole le materie relative alla formazione delle graduatorie permanenti e di quelle ad esaurimento degli insegnanti, i provvedimenti di nomina in ruolo del personale docente e non docente, i trasferimenti e la mobilità, in generale, del personale, la concessione di esoneri ai dipendenti scolastici, i comandi e le utilizzazioni dello stesso personale ed il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.
La premessa va accompagnata da una puntualizzazione, con la quale è doveroso far presente che ogni istituzione pubblica, e quindi anche ogni scuola, è chiamata dall’ordinamento dello Stato e da quello regionale a realizzare i fini che le sono propri; pertanto, non possono essere indistintamente esplicate da ciascuna istituzione scolastica tutte le attività, ma soltanto quelle che siano coerenti con i fini istituzionali perseguiti dalle scuole statali.
Tali fini sono specificati dal già citato Regolamento sull’autonomia scolastica, il quale, nel suo primo articolo, precisa che le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Tale autonomia si realizza nella progettazione e nella realizzazione di “interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana”, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, “al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.
Proponendosi in una prospettiva molto sintetica, si può affermare che ogni scuola deve realizzare la sua proposta formativa esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa, che si articola in attività che essa progetta in termini di autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
È corollario di detto obbligo inderogabile di ciascuna scuola accogliere anche le proposte provenienti dalle diverse istituzioni pubbliche del territorio in cui opera, da enti privati e persone singole associate, sempre che siano coerenti con le finalità formative sopra menzionate, programmate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il che comporta che non possono essere accolte dal Dirigente scolastico proposte, avanzate da enti o persone esterne alla scuola, di iniziative che esulino dalle finalità educative, e lato sensu formative, della scuola.
La proposta della fondazione Onlus, contenuta nell’incipit di questa nota, di istituire un concorso a premi, così come appare iper-sinteticamente formulata, non può trovare accoglimento né da parte della Direzione della scuola, né, ovviamente da parte di altri organi dell’Amministrazione scolastica.
Se la Fondazione proponente vorrà integrare la proposta avanzata, articolandone le modalità di partecipazione degli studenti in forme tali che possano risultare strettamente connesse con le finalità proprie della scuola, la proposta medesima potrà essere sottoposta alla valutazione del Dirigente Scolastico, il quale, sentita la eventuale commissione interna preposta alla redazione del Piano dell’Offerta Formativa, potrà autorizzarne la realizzazione.
Soltanto a mo’ d’esempio si potrà dire che, se la fondazione Onlus operasse nel settore dell’accoglienza turistica, ben potrebbe proporre al Dirigente Scolastico un concorso a premi che prevedesse la progettazione di un percorso turistico innovativo, per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.
Logica vorrebbe, peraltro, che la proposta esterna venisse avanzata prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento, perché soltanto in tal modo potrebbe essere integrata nel contesto del Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno successivo.
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112

