Conferimento di supplenza
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda il procedimento per la copertura di un posto di insegnamento fino al termine delle lezioni.
Un’assistente amministrativa, in servizio a tempo indeterminato in un istituto di istruzione secondaria superiore, ha chiesto se, nel contesto della procedura per l’individuazione dell’aspirante cui si debba affidare la supplenza per un posto di insegnamento disponibile sino al 30 giugno 2016, composto da 18 ore non frazionabili, sia consentito convocare anche gli aspiranti che abbiano stipulato un precedente contratto di supplenza per spezzone-orario disponibile sino al 30 giugno.
Esaminando puntualmente il testo del quesito, si ritiene di poter sintetizzarne il senso riformulandolo in questi termini: è possibile che il titolare di una supplenza per orario inferiore a quello di cattedra, che si concluderà il 30 giugno 2016, possa rinunciare allo spezzone, per assumere la supplenza per posto intero, anch’essa con scadenza al 30 giugno 2016?
La risposta è contenuta nel paragrafo della Circolare ministeriale prot. n. 25141 del 10 agosto 2015, nel quale si leggono le seguenti proposizioni: E’ consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
In sostanza, le trascritte proposizioni consentono a colui che, per esempio, abbia stipulato una supplenza sino al 30 giugno per 9 ore settimanali di rinunciare alla supplenza per stipulare un contratto di insegnamento su posto intero, disponibile sino al 30 giugno o al 31 agosto.
Rispondendo poi ad un secondo interrogativo che pare implicito nel testo del sintetico quesito, si deve dar per certo che il docente che, a titolo di supplenza, sia impegnato sino al 30 giugno in un posto-orario costituito in due scuole (ore 9 + 9) non può rinunciare a quel posto orario per accettare una supplenza, parimenti disponibile sino al 30 giugno, che si riferisca ad un posto unico, formato da 18 ore indivisibili.
Per precisione, si può specificare che, parlando di posto indivisibile di 18 ore, disponibile sino al 30 giugno, l’autore del quesito si riferisce al posto dell’organico del potenziamento dell’offerta formativa.

