Congedo parentale: recupero di somme non dovute
Come recuperare le somme non dovute corrisposte ad un dipendente durante un congedo parentale?
Può accadere che ad un dipendente scolastico, che utilizzi una delle tante forme che rendono legittima l’assenza dal servizio, venga erroneamente corrisposta una retribuzione superiore a quella stabilita dalla norma.
Circostanza, questa, che si è verificata nell’ Istituto comprensivo di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, diretto dall’autore del quesito. In sostanza, il Dirigente scolastico ha accertato che al dipendente de cuius loquitur è stato corrisposto il cento per cento della retribuzione ordinaria non soltanto nel primo mese in cui egli ha fruito del congedo parentale, previsto dall’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità, di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, ma anche nei mesi successivi.
Il Capo d’istituto ha chiesto, pertanto, un parere sul procedimento che dovrebbe avviare per procedere al recupero delle somme illegittimamente corrisposte al suo dipendente.
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Si può citare, al riguardo, la Legge sul procedimento amministrativo, originariamente approvata con il n. 241 e la data del 7 agosto 1990, successivamente e ripetutamente integrata, e, in particolare, gli articoli 21 octies e 21 nonies, che così recitano:
Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
- È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio)
- Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.(comma modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b-quater), legge n. 164 del 2014, poi dall’art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
Poiché non vi è alcun dubbio che il provvedimento per effetto del quale, per il periodo di congedo parentale che eccedeva i primi 30 giorni, al dipendente scolastico è stato concesso il 100 per cento della retribuzione e che, per tale ragione, quell’atto è annullabile ai sensi del sopra citato art. 21 – octies della citata legge, il Dirigente ha l’ obbligo di applicare il successivo art. 21 nonies della predetta legge. Che ne sussistano le ragioni di pubblico interesse, volute dalla medesima norma, è più che certo, almeno in una prospettiva meramente finanziaria.
Rispondendo, poi, ad una specifica richiesta dell’autore del quesito, si afferma che è dovere della scuola – prima di emettere il provvedimento di rettifica degli atti con i quali è stata disposta la retribuzione del cento per cento per i periodi di congedo parentale eccedenti i primi 30 giorni – notificare, per iscritto, al dipendente scolastico interessato l’avvio del procedimento diretto al recupero delle indennità erogate in eccesso, Lo impongono gli articoli 7 ed 8 della già citata Legge n. 241 del 1990,
Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)
- Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
- Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione dellecomunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio delprocedimento)
- L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimentomediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
- a) l’amministrazione competente;b) l’oggetto del procedimentopromosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
(lettera introdotta dall’art. 5 della legge n. 15 del 2005)c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
(lettera introdotta dall’art. 5 della legge n. 15 del 2005)
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. - Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
- L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 26 marzo 2002, n.151
Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni

