Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Le giuste tutele e i diritti delle dipendenti che intraprendano percorsi di protezione
di Saverio Prota
Si analizza la circolare Inps 65/2016, in riferimento al Decreto legislativo n. 80 del 2015 (Jobs Act), art. 24, che ha previsto il congedo per le donne vittime di violenza di genere che intraprendono percorsi di protezione. Le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato che subiscono violenza, per motivi legati allo svolgimento di tali percorsi, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di tre mesi, anche non continuativo, interamente retribuito, con la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, nonché l’opportunità di essere nuovamente trasformato, a seconda delle esigenze della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Argomenti
Analisi circolare Inps e diritti delle lavoratrici; requisiti richiesti per poter usufruire del congedo; diritti delle lavoratrici; adempimenti per poter fruire del congedo; codici Sidi relativi alla variazione dello stato giuridico
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La circolare dell’INPS n. 65 del 15 aprile 2016 ha reso operativo quanto stabilito da uno dei decreti attuativi della riforma del lavoro, cd. Jobs Act, ossia, l’indennità pari a 3 mesi per le donne vittime di violenza di genere, che siano lavoratrici del settore privato o del pubblico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio istituite a norma di legge (L. n. 119/2013 .
L’articolo 24 del decreto legge 80/2015 del Jobs Act, proprio per la tutela delle donne, ha introdotto, per la prima volta in Italia, il congedo per le donne vittime di violenza di genere
L’articolo 1 della dichiarazione Onu contro la violenza sulle donne stabilisce che “violenza contro le donne” significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.
Partendo da tale principio l’articolo 24 del decreto legge 80/2015 del Jobs Act, proprio per la tutela delle donne, ha introdotto, per la prima volta in Italia, il congedo per le donne vittime di violenza di genere. Tale congedo, inizialmente previsto in via sperimentale solo per il 2015, è stato esteso anche agli anni successivi, per cui le donne vittime di violenza di genere, hanno diritto ad una sospensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi, ossia, a 90 giorni di lavoro frazionabili su base giornaliera o oraria e a un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Le donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, hanno diritto ad un’indennità di 3 mesi
Requisiti:
Il periodo di congedo donne vittime di violenza spetta a:
- A) Donne lavoratrici del settore privato: rientrano in questa fattispecie anche le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS, a patto che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- a) che la lavoratrice sia titolare di un contratto di lavoro in essere che preveda l’obbligo di prestare l’attività lavorativa, in quanto il congedo prevede la sospensione massima di 90 giornate;
- b) che la lavoratrice sia inserita in programmi certificati dai servizi sociali del Comune a cui appartiene, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
- B) Donne lavoratrici del settore pubblico: la cui indennità e periodo di congedo è stabilito dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dai trattamenti di maternità;
- C) Donne lavoratrici con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, alle quali non spetta, però, l’indennità.
Restano,inspiegabilmente, escluse dal congedo, le donne lavoratrici del settore domestico, come ad esempio colf, badanti, baby sitter ecc.
A cosa si ha diritto?
Il congedo per le donne lavoratrici, vittime di violenza di genere, consiste in:
3 mesi di congedo, che equivalgono a 90 giornate di lavoro, dove 30 giorni corrispondono ad 1 mese di congedo, con indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione percepita, prendendo in esame solo le voci fisse e continuative del trattamento. Laddove la settimana di lavoro sia di 5 giorni, dal lunedì al venerdì e la lavoratrice prenda 2 settimane di congedo consecutive, i giorni di congedo equivalgono a 10 giorni, in quanto non va considerato il sabato e la domenica in termini di congedo e di indennizzo. I 3 mesi di congedo devono essere fruiti entro 3 anni da quando inizia il percorso di protezione certificato e possono essere frazionati su base oraria o giornaliera, secondo quanto previsto dal proprio CCNL di appartenenza; in mancanza di tale contrattazione, la lavoratrice, comunque, può scegliere se frazionare il congedo in ore o in giorni. In caso di fruizione oraria del congedo (la lavoratrice non può assentarsi per un numero di ore giornaliero superiore alla metà del suo orario di servizio),alla donna lavoratrice, spetta un’indennità pari alla metà di quella giornaliera. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Possono astenersi dal lavoro, per tre mesi anche non continuativi, per lo svolgimento di percorsi di protezione
Adempimenti a carico della lavoratriceLa lavoratrice
, al fine di fruire del congedo, qualora in possesso di tutti i requisiti, deve:
1) avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un’impossibilità oggettiva;
2) comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del congedo;
3) consegnare al datore di lavoro, la certificazione relativa al percorso di protezione, rilasciata dai servizi sociali, dai centri di antiviolenza, dalle case di rifugio.
E’ del tutto evidente che la norma attribuisce un vero e proprio diritto alla lavoratrice nel quale non è stata prevista alcuna facoltà, per il datore di lavoro, di poter negare e/o rimandare la fruizione del congedo.
Le donne vittime di violenza di genere possono trasformare il lavoro in part-time e poi ritornare al tempo pieno, in base alle loro esigenze
Cosi come non può passare inosservato il fatto che, in linea con la Convezione di Istanbul e la legge n. 119/2013, c.d. legge sul «Femminicidio», si riconoscono i Centri antiviolenza e le Case rifugio, come i principali soggetti che si occupano di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Infatti, accanto ai servizi sociali del Comune, la legge individua proprio i predetti Centri come soggetti certificatori dei percorsi di protezione per accedere alle agevolazioni previste. Il decreto, nello stesso tempo, attribuisce la stessa funzione a soggetti diversi per natura, storia e ruolo e, di fatto, equipara associazioni del privato sociale agli Enti pubblici, affidando loro le stesse responsabilità e gli stessi compiti.
La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello scaricabile sul sito internet INPS al seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR165 (salvo modifiche o ulteriori disposizioni)
SIDI
I codici di riferimento per inserire il congedo per le donne vittime di violenza sono:
A045: congedo giornaliero per le donne vittime di violenza – personale di ruolo;
AN 23: congedo giornaliero per le donne vittime di violenza – personale a tempo determinato;
A046: congedo orario per le donne vittime di violenza – personale di ruolo;
AN24: congedo orario per le donne vittime di violenza – personale a tempo determinato.
In linea con la Convezione di Istanbul e la legge n. 119/2013 (legge sul «Femminicidio»), si riconoscono i Centri antiviolenza e le Case rifugio, come i principali soggetti certificatori dei percorsi di protezione per accedere alle agevolazioni previste
Nel manuale di riferimento il Miur indica chiaramente che i predetti periodi di congedo sono utili sia ai fini della carriera e ai fini contributivi sia ai fini del superamento del periodo di prova.
Eventuali disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva restano, come sempre, salve.
Fonti normative
D.Lvo n. 80 del 15 giugno 2015
Circolare Inps n. 65 del 15 aprile 2016
Legge n. 119 del 15 ottobre 2013
Risoluzione Onu 48/104 del 20 dicembre 1993

