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Consiglio di Stato e Anac: quale differenza tra omessa e falsa dichiarazione in una gara d’appalto

Analisi della sentenza del consiglio di Stato  n. 491 del 25.01.2022 

di Agata Scarafilo

Abstract

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la sentenza  n. 491 del 25.01.2022, chiarisce la differenza ai fini, altresì, dell’annotazione nel casellario informatico, tra omessa e falsa dichiarazione. Intanto, l’ANAC, ai fini dell’aggiornamento delle Linee guida n. 6, ha aperto, fino al 28 febbraio 2022, la consultazione pubblica on line, con lo scopo altresì di standardizzare le comunicazioni, rimesse alle stazioni appaltanti, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico delle notizie relative ai gravi illeciti professionali.

L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica, ma comporta l’obbligo da parte della Stazione Appaltante (le scuole nel nostro caso), di procedere alle valutazioni di propria competenza. Un aspetto questo molto importante, non solo ai fini di una valutazione circoscritta alla propria gara d’appalto, ma anche alla luce dell’obbligo di  trasmissione dell’atto di segnalazione all’ANAC ai fini, altresì, dell’aggiornamento del casellario informatico.

Come è noto, la Stazione Appaltante trasmette ad ANAC la segnalazione dell’esclusione da una gara al ricorrere dei presupposti integranti “violazioni delle disposizioni dei contratti pubblici finalizzate alla individuazione e al rispetto dei requisiti per partecipare alle procedure di gara”. Tale segnalazione è un atto dovuto. Infatti, l’articolo 11 del Regolamento stabilisce che, laddove le Stazioni Appaltanti non ottemperino all’onere di segnalazione, entro il termine di 30 giorni dall’esclusione, ANAC avvia un procedimento sanzionatorio proprio nei confronti del soggetto inadempiente.

Ovviamente della medesima segnalazione va portato a conoscenza anche all’operatore economico coinvolto.

La valutazione da parte delle Stazioni Appaltanti non è sempre facile e richiede competenze che evitino contenziosi e risarcimenti. Così, al fine di procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 6 , l’ANAC ha avviato la consultazione pubblica on line, che è stata aperta il 18 gennaio e si chiuderà il 28 febbraio 2022,  relativa al documento recante “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”.

 Le linee guida saranno adottate in applicazione degli articoli 80, comma 13, e 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, con l’obiettivo di agevolare l’accertamento della ricorrenza delle cause ostative da parte delle stazioni appaltanti della relativa incidenza sull’integrità e affidabilità del concorrente rispetto allo specifico contratto da affidare, favorendo lo sviluppo di buone pratiche e l’uniformità dei comportamenti.

L’Autorità si prefigge, inoltre, la standardizzazione delle comunicazioni, rimesse alle stazioni appaltanti, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico delle notizie relative ai gravi illeciti professionali.

Nell’attesa dell’aggiornamento, il Consiglio di Stato (sez. V), con sentenza n. 491 del 25/01/2022, ha chiarito sul piano interpretativo, la differenza tra dichiarazioni omesse e false, riconducendo le due ipotesi rispettivamente nell’ambito dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), ovvero lett. f-bis), del sopravvenuto D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel merito era già entrato più volte  il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16, Cons. Stato, IV, 30 dicembre 2020, n. 8532) nel porre in essere un distinguo importante tra gli effetti che producono l’omessa e la falsa attestazione. 

Ora, ciò che si rileva nell’ultima sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 25.01.2022 n. 491) è che risulta ormai evidente la differenza giuridica tra omessa dichiarazione e falsa dichiarazione. Solo quest’ultima (unitamente alla falsa documentazione) assume valore, a termini dell’art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma anche dell’analogo art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella prospettiva della segnalazione all’ANAC, la quale, ove la ritenga resa con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalla gara e dagli affidamenti di subappalti.

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