Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Quali passaggi amministrativi deve porre in essere il DS per l’attivazione di uno “Sportello psicologico”?
Di Fabio Scrimitore
Abstract
Il Ministero dell’Istruzione, ha assegnato un’ulteriore risorsa finanziaria destinata alla prosecuzione del servizio di Sportello psicologico, programmato nel PTOF dello stesso anno scolastico. Che cosa comporta questo per il DS?
Premessa:
“Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi mi ha assicurato che non sarà necessario che lei emetta una “determina” a sostegno del contratto di prestazione d’opera con lo psicologo perché il decreto legislativo n.165 del 2001 non lo prevede; sarà sufficiente che noi stipuliamo il contratto”.
Non rientrava nel vocabolario d’ogni giorno del maturo Dirigente scolastico la parola determina; l’aveva sentita pronunciare qualche volta dal figlio, quando questi, nel fine settimana, andava a trovare i genitori, e gli capitava di intrattenerli su fatti della sua esperienza di direttore generale di un comune lombardo.
Apprendendo una sera dal figlio che il TAR aveva “annullato la determina con la quale il Sindaco, su mio suggerimento, ha chiuso la scuola primaria e secondaria di primo grado, perché in una delle classi si era verificato un caso di covid-19 fra gli alunni”, il Dirigente scolastico gli aveva chiesto da quando quella parola determina fosse entrata nel lessicodelle amministrazioni locali. Da aspirante linguista, impegnato ogni domenica mattina ad ascoltare le interessanti analisi con le quali il prof. Francesco Sabatini aiuta i telespettatori di Unomattina in famiglia ad evitar le inesattezze morfologiche e sintattiche, il Dirigente scolastico aveva confidato al figlio di non essersi certo meravigliato d’ aver cercato invano quella parola determina nel classico Grande Dizionario della lingua italiana, dal momento che questo grande vocabolario era ormai datato; ma si era detto sorpreso di non aver letto quella sorta di neologismo neppure nel Dizionario della lingua italiana del Gabrielli, né nel più recente omologo vocabolario di Tullio De Mauro.
Non si sa cosa abbia risposto il direttore generale; vero è, però, che, se fosse stato un attento lettore degli atti emanati dal Palazzo della Minerva che, da un secolo, domina l’ombroso Viale Trastevere, quel padre avrebbe potuto ricordare che la parola determina l’ avrà trovata scritta anche in testi ministeriali, come, per esempio, nel Quaderno n. 3 delle istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali. Panta rei, tutto scorre come il fiume che, scendendo a valle, lascia pigramente sulla ripa le foglie morte che non lo abbelliscono più e si prende, portandolo alla foce, quel che gli uomini e la natura gli affidano.
Orbene, pur nutrendo la massima fiducia nella competenza professionale del Direttore dei servizi generali ed amministrativi della sua scuola, il quale, con la sicurezza dell’esperto navigatore nella gestione dei Fondi Strutturali Europei, gli aveva dato la tranquillizzante risposta alla sua correlativa domanda, il Dirigente scolastico, tornato in presidenza, pensò che il generico riferimento ad un decreto legislativo, che consta di ben 73 articoli, ognuno dei quali formato mediamente di 8 corposi commi, non gli dava la rasserenante certezza che non fosse necessario emanare una determina, prima della stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale, richiesto per l’assunzione di uno psicologo, cui affidare lo Sportello per il supporto psicologico. Ritenne prudente sentire al riguardo il consulente di Scuola & Amministrazione, almeno per sapere da quale dei tanti articoli del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 si potesse trarre la certezza che non fosse necessario premettere alla stipula del contratto la redazione e la firma di una specifica determina del Dirigente, così come era stato fatto all’inizio dell’ anno scolastico.
Bisognerà precisare, al riguardo, che lo psicologo con il quale si stava per sottoscrivere il contratto aveva stipulato con quella stessa scuola un precedente, analogo contratto di prestazione d’opera intellettuale nella fase iniziale dello stesso anno scolastico, dopo una specifica procedura di selezione, che era stata avviata e conclusa a seguito di una nota ministeriale che, nel settembre del 2020, aveva assegnato alla scuola la risorsa finanziaria di 1600 euro, per il servizio di supporto psicologico da prestare nel periodo settembre-dicembre 2020.
Tale procedura di selezione era stata avviata dal Dirigente scolastico con la necessaria determina per l’assunzione di uno psicologo con l’esperienza specifica per l’attivazione di un servizio di supporto psicologico, da fornire a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, nonchè per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o di malessere psicofisico.
Nel conseguente contratto di prestazione d’opera intellettuale, sottoscritto dal Dirigente e dallo psicologo individuato a conclusione della predetta selezione, si legge che tale prestazione si sarebbe svolta nel periodo settembre-dicembre 2020, per un totale di 40 ore.
Nel gennaio del 2021, il Ministero dell’Istruzione aveva assegnato alla scuola un’ulteriore risorsa finanziaria, pari ad euro 3.200, da destinare, per il periodo gennaio – giugno 2021, alla prosecuzione del servizio precedentemente attivato, sempre a supporto medico-psicologico nel contesto dell’emergenza da Covid-19.
Quanto è stato rappresentato autorizza a ritenere che il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali ed amministrativi abbiano dato per scontato che il contratto d’opera che si dovrà stipulare per il periodo gennaio-giugno 2021 possa essere legittimamente sottoscritto dallo psicologo già in servizio nel periodo settembre – dicembre 2020; tanto perché la domanda proposta al consulente di Scuola & Amministrazione è stata formulata esclusivamente per sapere se fosse o non fosse necessario premettere alla stipula del nuovo contratto la determina del Dirigente.
Appare, però, doveroso tener conto che, per l’ordinamento generale, non è ammesso il rinnovo, né espresso né tacito, del contratto di collaborazione, come è stato scritto anche nel contratto che la Scuola ha stipulato con il menzionato psicologo per il periodo settembre – dicembre 2020.
Nel caso in esame, il predetto divieto potrà essere superato dalla constatazione che la prosecuzione della consulenza offerta dallo Sportello psicologico trova la sua giustificazione nell’unicità del Progetto che è compreso nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la cui realizzazione in due fasi successive discende dal finanziamento che è stato disposto dal Ministero in due distinti periodi dell’ unico anno scolastico.
Nella determina, che non potrà che essere redatta dal Dirigente scolastico, dovrà essere succintamente espressa la motivazione testè riassunta, a giustificazione della continuità dell’esecuzione di quel progetto da parte dello stesso psicologo che lo ha inizialmente gestito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs.30 marzo 2001, n. 165

