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Cumulo di funzioni

Il quesito posto da un docente scioglie alcuni nodi sulla possibilità di cumulo di incarichi di docenza e di coordinamento didattico in scuole paritarie e statali

Il regolamento sulle supplenze (DM 131 del 13 giugno 2007), consente che l’insegnante delle scuole statali possa completare la cattedra aggiungendovi l’insegnamento nelle scuole paritarie nel limite delle 18 ore settimanali di lezione

 

Abstract

Il quesito riguarda la possibilità che il Coordinatore didattico di una scuola paritaria assuma contemporaneamente l’insegnamento di discipline – per le quali sia regolarmente abilitato – nel suo o in altro istituto, anche statale.

 

Di Fabio Scrimitore

prof libri             Un professore di matematica in una scuola secondaria di primo grado ha chiesto di sapere se il Coordinatore didattico d’una scuola paritaria possa insegnare discipline, per le quali egli sia abilitato, tanto nella stessa scuola paritaria quanto in una scuola statale.

Si tenga conto, al riguardo, che le Linee-guida per l’attuazione del decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica ed il suo mantenimento, approvate con il Decreto Ministeriale n. 83, del 10.10.2008, al punto 7 del paragrafo 6, prevedono che possano essere assunte nella medesima persona tanto le funzioni di Gestore della scuola paritaria quanto quelle di Coordinatore didattico della stessa scuola.

Null’altro dice il predetto D.M. n. 83 in relazione alla possibilità che il Coordinatore didattico possa anche insegnare nella scuola paritaria; se ne dovrebbe dedurre che non possa vietarsi al predetto Coordinatore di insegnare nella stessa scuola paritaria una o più discipline per le quali sia abilitato.

Per completezza si può ricordare che questa conclusione positiva, sulla compatibilità del coordinamento didattico con l’insegnamento in una scuola paritaria, è stata negata da un Ufficio Scolastico Regionale operante a sud dell’Arno. La motivazione che il predetto Ufficio ha dato al diniego non è affatto convincente. Si è sostenuto, al riguardo, che, come si può ritenere pienamente legittimo che il Gestore sia anche il Coordinatore didattico, essendo la compatibilità fra le due funzioni espressamente prevista dal predetto Regolamento sulla parità, allo stesso modo sarebbe legittimo sostenere che il Coordinatore non possa insegnare nella scuola paritaria perché il predetto Regolamento non ha espressamente previsto tale possibilità.

L’argomentazione non appare proprio di eleganza euclidea, dal momento che è molto, ma molto più logico affermare che nulla vi è di più connaturato alle funzioni del Coordinatore didattico l’insegnamento nella stessa scuola, anche in omaggio al fondamentale principio che in un ordinamento giuridico è legittimo quanto non sia espressamente vietato. La storia della scuola, peraltro, attesta che, in passato, il Direttore delle scuole di avviamento professionale aggiungeva l’insegnamento alle funzioni di capo di istituto, almeno quando gli alunni non superavano le 200 unità.

Quanto, poi, alla possibilità che il Coordinatore didattico della scuola paritaria possa insegnare in una scuola di Stato, vale la citazione del Regolamento sulle supplenze, approvato con il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, il quale consente che l’insegnante delle scuole statali possa completare la cattedra aggiungendovi l’insegnamento nelle scuole paritarie, ovviamente senza superare il limite canonico delle 18 ore settimanali di lezione.

Nella realtà, però, appare di fatto incompatibile, per il coordinatore didattico, beneficiare della predetta norma perché il suo orario di servizio, verosimilmente, non ammette tale cumulo di attività.

 

FONTI NORMATIVE

  1. M. n. 83 del10 ottobre 2008
  2. M. n.131 del13 giugno2007

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