Delega dell’Avvocatura dello Stato ai Dirigenti scolastici: usi e abusi
È ormai prassi che gli USR deleghino ai dirigenti scolastici il compito di difendere il MIUR in caso di controversie. Ma assumere l’incarico è tutt’altro che obbligatoriodi Pasquale Annese AbstractNell’articolo si evidenziano i motivi, di ordine giuridico, che legittimano i Dirigenti scolastici a declinare l’incarico di costituirsi in giudizio per conto dell’amministrazione.
La questione è ben nota!
Per prassi consolidata, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado, autorizza le amministrazioni medesime a stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti, salvo che non vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici. Così il primo comma del novellato art. 417 bis del c.p.c., per il quale “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”, ed il secondo comma del medesimo articolo, per il quale “per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l’Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente”.
La norma parla di trasmissione, entro 7 giorni dalla notifica, degli atti introduttivi del ricorso ai competenti uffici dell’amministrazione interessata, la quale, ai sensi del’art.12 del D.Lgs. 165/2001, ha l’obbligo di organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle varie controversie giudiziali: “le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune”.
Dove per “competenti uffici dell’amministrazione interessata” devono necessariamente intendersi gli uffici scolastici regionali dislocati sul territorio italiano, che, proprio a seguito di tale disposizione normativa, devono provvedere, come hanno già fatto, ad istituire al proprio interno i c.d. uffici per il contenzioso, in alcuni casi decentrandoli presso i rispettivi ambiti territoriali provinciali (ATP).
Ne è conferma il fatto che l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nel trasmettere copia del ricorso notificatole, indica in indirizzo non la singola istituzione scolastica, ma il MIUR e, per esso, il competente USR, raccomandando, tra l’altro, che l’incarico di difesa venga formalmente conferito dai dirigenti preposti preferibilmente a funzionario dell’ufficio per il contenzioso del lavoro e sia fatto constare per iscritto (1). In questo modo, valutandone l’opportunità ed adempiendo in maniera pedissequa al dettato normativo che vieta alle amministrazioni dello Stato di richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro (2). Tanto in relazione a controversie inerenti in generale al personale della scuola, tanto in relazione a giudizi aventi ad oggetto atti e comportamenti posti in essere dai singoli Dirigenti scolastici, a prescindere dal fatto che l’atto o il comportamento contestato rientri nelle competenze rimaste all’amministrazione periferica(3), oppure nelle competenze trasferite alle istituzioni scolastiche (3). Trattandosi, in entrambi i casi, di giudizi riferibili allo Stato latu sensu nella gestione del personale della scuola, per i quali gli uffici del contenzioso regionali hanno piena legittimazione passiva, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
E allora dov’è il problema?
Il problema nasce in una fase successiva a quella appena descritta, quando gli uffici periferici dell’amministrazione, pur facendo riferimento ad un’apposita delega ricevuta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, a loro volta comunicano o, nella peggiore delle ipotesi, impongono ai singoli Dirigenti scolastici di costituirsi in giudizio per conto del MIUR, con pienezza di poteri procuratori e defensionali, processualmente abilitati a predisporre e sottoscrivere gli atti difensivi ed a gestire integralmente la lite, oltre che ovviamente a compiere tutte le attività materiali connesse al giudizio.
Il che vuol dire stilare le memorie difensive, depositarle presso la cancelleria del Tribunale, comparire in udienza e svolgervi la difesa dell’amministrazione evocata in giudizio, con moltissime probabilità di soccombenza, data la scarsa esperienza in ambito processuale dei suddetti Dirigenti scolastici che, non esercitando la professione forense, possono solo improvvisare le esigite competenze tecniche, senza poter fare affidamento, tranne che in rare eccezioni, su professionalità presenti nelle istituzioni scolastiche, né tantomeno su avvocati del libero foro. Magari surrettiziamente aditi con oneri a proprio carico.
Quale la soluzione?
Una possibile soluzione per sgravare i Dirigenti scolastici dai suddetti adempimenti processuali, si ripete non previsti da alcuna norma di legge e forieri di gravi errori procedurali che potrebbero pesantemente inficiare l’esito finale del procedimento, è che i medesimi, con una nota da trasmettere ai competenti Uffici scolastici regionali, dichiarino di declinare la costituzione in giudizio per conto dell’amministrazione, impegnandosi a redigere, ove la natura della causa lo consenta, una relazione tecnica sui fatti in causa che consenta all’amministrazione stessa di articolare un’adeguata memoria difensiva. A tal riguardo vedasi il FAC-SIMILE predisposto da DIRIGENTISCUOLA, unica associazione professionale e sindacale ad aver posto con forza la questione ai vertici ministeriali.
SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI DELEGA A RAPPRESENTARE L’AMMINISTRAZIONE IN GIUDIZIO
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice di procedura civile, art 417 bis
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 12
Cass., 13 settembre 2006, n. 9558
R.D. 30 ottobre 1333, n. 1611, art. 5
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, artt. 14 e 15

